Credito di imposta ZES. Requisito della ”novità” per i beni immobili

Con la risposta a interpello n. 310 del 03/05/2023, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta ZES, disciplinato dal combinato disposto dell’art. 1 commi 98-108 della L. 208/2015 e dell’art. 5 del DL 91/2017, si applica agli immobili “nuovi”.
Il comma 98 dell’art. 1 della L. 208/2015 prevede espressamente che il credito di imposta riguardi gli investimenti in beni strumentali “nuovi”. Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati (CM 34/2016).

Di conseguenza, secondo l’Agenzia, il requisito della novità in parola, in quanto compatibile con le previsioni del credito d’imposta ZES e dei suoi ulteriori requisiti, deve caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES.

In riferimento al caso di specie, l’acquisto del compendio immobiliare non è quindi agevolabile in quanto riferito a un compendio carente del requisito della novità.

L’Agenzia delle Entrate rileva inoltre che:
• in caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento;
• in caso invece di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.