CONTRIBUTO 2022 PER I SETTORI HORECA, WEDDING E INTRATTENIMENTO

Sintesi: a favore delle imprese che, quale attività prevalente, esercitano l’attività:
hotellerie-restaurant-café (cd. “HORECA”), wedding, ed intrattenimento/organizzazione di feste e cerimonie è stato istituito un nuovo contributo 2022 (ulteriore rispetto al “contributo 2021”, la cui domanda è stata presentata entro lo scorso 23 giungo).
Il contributo spetta in presenza dei seguenti requisiti (diversi da quelli richiesti per il contributo 2021):
✓ riduzione dei ricavi 2021
✓ non inferiore al 40% di quelli del 2019.
Termini e modalità di presentazione delle istanze saranno definiti con successivo Provvedimento dell’Agenzia.

Al fine di contenere le conseguenze economiche derivanti dal perdurare delle restrizioni indotte dall’ emergenza sanitaria l’art. 1-ter del DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”) ha stanziato dei fondi, a valere sul 2021, per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese operanti nei settori:
– della hotellerie-restaurant-café (cd. “HORECA”): si tratta di gran parte del settore turistico
– del wedding
– dell’intrattenimento, e dell’organizzazione di feste e cerimonie.
Si è trattato del cd. “Contributo 2021

IL CONTRIBUTO 2022

Il successivo DL n. 4/2022 (cd. “Sostegni-ter”), ha previsto, a valere sull’esercizio finanziario 2022:
➔ un nuovo stanziamento di € 40 milioni per l’erogazione di contributi a fondo perduto
➔ per “interventi” a favore di alcuni settori ancora in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19.

Il Decreto 19/08/2022 (c.d. “Contributo 2022”), nel modificare ed aggiornare il precedente DM 30/12/2021 ha definito i requisiti di accesso all’agevolazione in esame, di seguito analizzati demandando all’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità e dei termini per la richiesta del contributo.

SOGGETTI BENEFICIARI

L’agevolazione è rivolta alle imprese individuate da specifici codici della classificazione ATECO 2007:
56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
✓ 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
✓ 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
✓ 56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle azienda ittiche
✓ 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
✓ 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
✓ 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
✓ 56.10.42 Ristorazione ambulante
✓ 56.10.50 Ristorazione su treni e navi
▪ 56.21.00 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
▪ 56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
▪ 93.11.20 – Gestione di piscine
▪ 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.

REQUISITI

Per l’accesso al contributo 2022 è necessario che le imprese abbiano subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI
Le agevolazioni sono concesse alle imprese che alla data di presentazione della domanda devono:
– risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese
– avere sede legale/operativa in Italia
– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
– non essere già in difficoltà al 31/12/2019 (fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole
imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento).

SOGGETTI ESCLUSI
Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le imprese
– destinatarie di sanzioni interdittive;
– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per il contributo 2022 sono state stanziate risorse per 40 milioni di euro ripartiti tra le imprese in possesso
dei requisiti secondo le seguenti modalità:
a) il 70% di ciascuna assegnazione: è ugualmente ripartito tra tutte le imprese ammesse
b) il 20% di ciascuna assegnazione: è ripartito (in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui al punto
precedente) tra tutte le imprese ammesse con ammontare dei ricavi 2021 superiore a €. 400.000
c) il 10% residuo di ciascuna assegnazione: è ripartito (in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di
cui alle lettere a) e b)), tra tutte le imprese ammesse con ricavi 2021 superiori a €. 1 milione.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZA

Le istanze di accesso al contributo devono essere presentate
esclusivamente per via telematica all’Agenzia Entrate, competente per l’erogazione del beneficio
▪ che viene corrisposto mediante accreditamento diretto sul C/C bancario o postale indicato dal
richiedente nell’istanza.
Come anticipato
✓ i termini e le modalità di presentazione per il “contributo 2022”
✓ saranno definiti da un prossimo Provvedimento dell’Agenzia Entrate.

ASPETTI FISCALI

Il contributo:
non è tassato ai fini Irpef/Ires né Irap;
non rileva per la deducibilità di interessi passivi e spese generali;

Aiuto di stato: è riconosciuto nel rispetto dei limiti/condizioni di cui
▪ alla Sez. 3.1 del Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato: ove l’ammissione al contributo avvenga
ancora in vigenza di tale Quadro temporaneo (si potrà verificare solo ove fosse “riaperto” il termine
del 30/06/2022)
▪ del regime “de minimis”: in caso contrario.
L’Agenzia Entrate provvede all’iscrizione nel Registro Nazionale Aiuti (RNA)


Bonus wedding anche per il 2022

Nella GU del 27/10/2022 è stato pubblicato il DM 19/08/2022 del MISE contenente le novità in materia di contributi alle imprese che operano nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie.

Il provvedimento modifica il decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 30 dicembre 2021, che definiva per l’anno scorso i criteri e le modalità di erogazione del contributo destinato alle imprese che operano nei settori dell’intrattenimento, dell’organizzazione di cerimonie e dell’hotellerie-restaurant-catering (Ho.re.ca). Le modifiche, in sostanza, estendono gli effetti del contributo a fondo perduto
anche a quest’anno, con lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2022.

L’agevolazione, già concessa per il 2021 con il decreto Sostegni-bis e attuata con il decreto 31 dicembre 2021 del Mise, può essere richiesta dalle imprese che svolgono, come attività prevalente, quelle che rientrano nei settori del wedding (intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie) e dell’hotellerie-restaurant-catering (Horeca), tra i più danneggiati dall’emergenza da Covid-19 e dalle conseguenti misure straordinarie adottate. In particolare, le imprese, per richiedere il contributo, devono dichiarare come attività prevalente una classificata nei seguenti codici Ateco:
• 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile
• 56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
• 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
• 93.11.2 – Gestione di piscine
• 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.

Le risorse disponibili per il 2022 ammontano, come detto, a 40 milioni di euro. Per richiedere il contributo le imprese devono aver subìto nel 2021 una diminuzione dei ricavi, rispetto a quelli del 2019, non inferiore al 40%.

Per chi ha iniziato l’attività nel corso del 2020, invece, fa testo il confronto tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi all’apertura della partita Iva, confrontato all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, che sarà reso noto con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, le risorse saranno così ripartite:
1. il 70% sarà diviso tra tutte le imprese istanti ammissibili
2. il 20% è ripartito, in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui al punto precedente, tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a 400mila euro
3. il restante 10% è ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a un milione di euro.

Una volta approvato l’importo, il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate sullo stesso conto corrente bancario indicato dai richiedenti nell’istanza e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi o del valore della produzione netta.