Esercenti attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione – obbligo di comunicazione prezzi dal 24/07/2023

Con il DM 31/03/2023 – pubbl. nella GU del 22/05/2023 – il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha indicato:
• le modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione;
• nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento.

Obbligo di comunicazione dei prezziL’obbligo di comunicazione al Ministero dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, di cui all’art. 51, L. 99/2009, secondo quanto previsto dal DL 5/2023 sussiste con riferimento:
apertura nuovo impianto;
impianto già esistente:
variazione prezzo: comunicazione, preventiva o almeno contestuale all’applicazione della variazione in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato;
assenza variazione prezzo: comunicazione con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata.

Tale obbligo di comunicazione sussiste per la vendita effettuata mediante modalità self service; ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l’obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito.

Comunicazione opzionale – Per i carburanti speciali e le altre modalità di vendita le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

Termini e modalità comunicazione – L’obbligo di comunicazione decorre dal 24/07/2023.

Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi al Ministero indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate e adempiono all’obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche mediante utilizzo dell’applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all’indirizzo internet https://carburanti.mise.gov.it, seguendo altresì le istruzioni e indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito internet.

Sono comunque possibili forme di trasmissione semplificata.

Al fine di garantire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti, i prezzi comunicati sono pubblicati su Osserva prezzi carburanti.

Caratteristiche e modalità di esposizione dei cartelloni – Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, devono esporre con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera.

A decorrere dal 01/08/2023, gli esercenti devono esporre i prezzi medi entro le ore 10,30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8,30; qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8,30, gli esercenti devono esporre i prezzi medi entro le due ore successive all’apertura; in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti devono esporre i prezzi medi entro le ore 10,30.

Il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto all’interno dell’area di rifornimento.