Sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili i software di compilazione e di controllo per l’invio delle istanze per il “bonus IMU turismo“.
L’agevolazione introdotta dal decreto Ucraina (articolo 22 del Dl n. 21/2022) prevede un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2.
Per beneficiare del credito d’imposta gli operatori devono inviare all’Agenzia l’autodichiarazione che attesti l’esistenza dei presupposti stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
La finestra temporale per l’invio delle autodichiarazioni è aperta da mercoledì 28 settembre, e termina il 28 febbraio 2023.
Il bonus IMU è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.
Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs. n. 159/2011).
In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un’ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l’integrazione di tali dati. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
L’integrazione deve essere effettuata mediante l’invio di una nuova Autodichiarazione entro il termine stabilito dal provvedimento per la trasmissione dell’Autodichiarazione stessa oppure, se successivo, entro il termine di sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
• il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
• nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’Autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
• l’Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, istituirà il relativo codice tributo e le istruzioni per la
compilazione del modello F24.