Servizi di teleriscaldamento: in chiaro l’applicazione dell’aliquota IVA al 5%

Con il Provv. del 15/02/2023, sono stati forniti indicazioni sulle procedure necessarie all’applicazione dell’aliquota IVA del 5% ai servizi di teleriscaldamento in di attuazione dell’articolo 1 c.16, L. 197/2022.

Il presente provvedimento è emanato in applicazione dell’ultimo periodo del comma 16, che così dispone: «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.».

La richiamata disposizione prevede che a partire dal 1° gennaio 2023, diversamente da quanto previsto dal decreto Iva; le forniture di servizi di teleriscaldamento addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 sono assoggettate a Iva con l’aliquota ridotta al 5%.

Per servizi di teleriscaldamento si intendono quelli forniti mediante le reti di teleriscaldamento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera gg) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con esclusione delle reti di teleraffreddamento (o teleraffrescamento).

Qualora le forniture di servizi di teleriscaldamento siano addebitate nelle fatture in base ai consumi stimati, l’Iva al 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati secondo i consumi effettivi riferibili, anche in percentuale, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, anche se gli stessi consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente.

Data l’eccezionalità della misura e la ratio della stessa, rappresentata dalla necessità di garantire la parità di trattamento rispetto alla somministrazione di gas naturale, si applicano anche ai servizi di teleriscaldamento i chiarimenti contenuti nella risoluzione 47/E del 6 settembre 2022, relativa all’applicazione dell’aliquota IVA del 5% prevista per la somministrazione di gas per usi civili e industriali, agevolazione prorogata dal comma 13 dell’articolo 1 della legge di bilancio al primo trimestre 2023.

In tale sede è stato chiarito che poiché la normativa temporanea emergenziale, espressamente derogando alla disciplina IVA ordinariamente prevista, va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti, l’aliquota agevolata del 5 per cento si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture relative al periodo di vigenza della norma.

Analogamente, l’aliquota agevolata del 5% si applica all’intera fornitura del servizio di teleriscaldamento resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse per il periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.