Al fine di semplificare la modulistica relativa all’adempimento degli obblighi dichiarativi, l’art. 15 comma 1 del DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. “Adempimenti”) dispone, tra l’altro, che saranno progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.
Tale disposizione, decorrendo dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, riguarda già i modelli REDDITI 2024. Le bozze attualmente disponibili di tali modelli non contengono, infatti, il quadro RU e le relative istruzioni, che saranno inseriti, come indicato sul sito internet dell’Agenzia, nella prossima versione delle stesse bozze.
In merito alla nuova disposizione introdotta dal DLgs. 1/2024, stando alla Relazione illustrativa, sarà escluso l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione c.d. “esterna” mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, anche se cedibili.
La Relazione illustrativa continua precisando che la nuova previsione non si applicherà ai crediti d’imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni (ad esempio, dati relativi ai crediti d’imposta industria 4.0 ai fini del PNRR).
Sono inoltre esclusi, sempre stando alla citata Relazione:
– i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115;
– i crediti d’imposta ceduti secondo quanto previsto dall’art. 43-ter del DPR n. 602/1973 (cessione delle eccedenze infragruppo);
– i crediti d’imposta il cui importo maturato non è noto alle amministrazioni pubbliche, poiché non subordinati alla presentazione di apposite istanze o comunicazioni per la fruizione, né all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, o il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti.
Per tali crediti, per i quali continuerà a essere prevista l’indicazione nella dichiarazione dei redditi, secondo quanto affermato dalla Relazione illustrativa sarà comunque esclusa l’indicazione in dichiarazione degli utilizzi in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
La Relazione sottolinea inoltre che, tenuto conto delle osservazioni formulate con il parere approvato dalla 6° Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il Governo ha dato seguito all’invito di prevedere, nell’ambito delle semplificazioni rivolte a rimuovere le rischiosità a carico del contribuente, l’eliminazione dell’obbligo di compilazione del quadro RU, ove da riferirsi a crediti d’imposta il cui importo maturato è già noto alle amministrazioni pubbliche. La richiesta risulta quindi essere già accolta nell’attuale versione dell’art. 15, come descritto nella Relazione illustrativa, dove viene espressamente chiarito che sono progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi, eliminando le informazioni relative ai crediti il cui importo maturato è già noto alle amministrazioni pubbliche.
Nella Relazione tecnica al DLgs. 1/2024, con particolare riferimento ai citati crediti d’imposta, viene evidenziato che “la disposizione in commento non pregiudica la capacità dell’amministrazione finanziaria di verificare che le compensazioni siano avvenute nei limiti dell’agevolazione disponibile, in quanto le informazioni che mancheranno nella dichiarazione dei redditi saranno efficacemente recuperate da altre fonti, interne o esterne all’amministrazione stessa”.
La mancata indicazione non comporta la decadenza
Sempre in relazione ai crediti d’imposta, viene inoltre confermata la disposizione, prevista dall’art. 13 del DLgs. 1/2024, in base alla quale la mancata indicazione in dichiarazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa, ove spettanti, non determina la decadenza del beneficio, salvo quanto previsto per quelli aventi natura di aiuti di Stato o de minimis.