Fra i molteplici chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alle detrazioni spettanti in relazione all’esecuzione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico, ce n’è uno particolarmente importante secondo cui non sarebbe possibile per il beneficiario, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalle singole discipline, scegliere di fruire del c.d. “sismabonus”, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, in luogo del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Nella circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28 (p. 54), infatti, viene affermato che “per spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, sia applica la disciplina del Superbonus non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare”. E ancora l’Amministrazione finanziaria precisa che “In sostanza, per i soggetti destinatari del Superbonus che effettuano interventi antisismici su immobili ammessi a tale agevolazione l’aliquota di detrazione è elevata al 110 per cento senza la possibilità di applicare le aliquote di detrazione indicate nel citato art. 16 del d.l n. 63 del 2013”.
Rimane fermo che il sismabonus “ordinario” possa essere applicato in tutti gli altri casi esclusi dal superbonus (nello stesso senso la circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23, § 3.3 e la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16 giugno 2021 n. 410).
In sostanza, secondo l’interpretazione data dall’Amministrazione finanziaria, se le spese per gli interventi antisismici sono sostenute nel lasso temporale di vigenza del superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 e riguardano interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione, è obbligatorio fruire del superbonus (con aliquote del 110%, 90%, 70% o 65%), ferma restando ovviamente l’osservanza di tutti gli adempimenti richiesti relativamente a esso, senza possibilità di poter scegliere di applicare le aliquote di detrazione del sismabonus previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2023.
Così, ad esempio, per un intervento di riduzione del rischio sismico effettuato sulle parti comuni di un edificio condominiale a prevalente destinazione residenziale, sarebbe obbligatorio beneficiare del superbonus (con aliquote del 110% o 90% con riguardo alle spese sostenute nel 2023), anziché del sismabonus “ordinario” (con aliquote che possono variare dal 50%, 75% e fino all’85% a seconda della riduzione delle classi di rischio sismico).
Viene da chiedersi se detto chiarimento debba valere anche con riguardo alle spese sostenute nel 2024 e nel 2025, visto e considerato che potrebbe essere più conveniente, per il beneficiario della detrazione fiscale, beneficiare del sismabonus “ordinario”, anziché del superbonus.
In assenza di un chiarimento espresso in tal senso da parte dell’Amministrazione finanziaria, infatti, verrebbero “paradossalmente” agevolati quei soggetti che sono esclusi dall’elenco dei potenziali beneficiari del superbonus che effettuano gli interventi su immobili diversi da quelli a destinazione residenziale, ma a destinazione produttiva.