Obbligo di superbonus per interventi antisismici al posto del sismabonus «ordinario»

Fra i molteplici chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alle detrazioni spettanti in relazione all’esecuzione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico, ce n’è uno particolarmente importante secondo cui non sarebbe possibile per il beneficiario, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalle singole discipline, scegliere di fruire del c.d. “sismabonus”, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, in luogo del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

Nella circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28 (p. 54), infatti, viene affermato che “per spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, sia applica la disciplina del Superbonus non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare”. E ancora l’Amministrazione finanziaria precisa che “In sostanza, per i soggetti destinatari del Superbonus che effettuano interventi antisismici su immobili ammessi a tale agevolazione l’aliquota di detrazione è elevata al 110 per cento senza la possibilità di applicare le aliquote di detrazione indicate nel citato art. 16 del d.l n. 63 del 2013”.

Rimane fermo che il sismabonus “ordinario” possa essere applicato in tutti gli altri casi esclusi dal superbonus (nello stesso senso la circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23, § 3.3 e la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16 giugno 2021 n. 410).

In sostanza, secondo l’interpretazione data dall’Amministrazione finanziaria, se le spese per gli interventi antisismici sono sostenute nel lasso temporale di vigenza del superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 e riguardano interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione, è obbligatorio fruire del superbonus (con aliquote del 110%, 90%, 70% o 65%), ferma restando ovviamente l’osservanza di tutti gli adempimenti richiesti relativamente a esso, senza possibilità di poter scegliere di applicare le aliquote di detrazione del sismabonus previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2023.

Così, ad esempio, per un intervento di riduzione del rischio sismico effettuato sulle parti comuni di un edificio condominiale a prevalente destinazione residenziale, sarebbe obbligatorio beneficiare del superbonus (con aliquote del 110% o 90% con riguardo alle spese sostenute nel 2023), anziché del sismabonus “ordinario” (con aliquote che possono variare dal 50%, 75% e fino all’85% a seconda della riduzione delle classi di rischio sismico).

Viene da chiedersi se detto chiarimento debba valere anche con riguardo alle spese sostenute nel 2024 e nel 2025, visto e considerato che potrebbe essere più conveniente, per il beneficiario della detrazione fiscale, beneficiare del sismabonus “ordinario”, anziché del superbonus.
In assenza di un chiarimento espresso in tal senso da parte dell’Amministrazione finanziaria, infatti, verrebbero “paradossalmente” agevolati quei soggetti che sono esclusi dall’elenco dei potenziali beneficiari del superbonus che effettuano gli interventi su immobili diversi da quelli a destinazione residenziale, ma a destinazione produttiva.

BONUS EDILIZI – CREDITI D’IMPOSTA DILUIBILI IN ULTERIORI 10 RATE

L’art. 9, co. 4, del DL n. 176/2022 (“Aiuti-quater”), al fine di “riaprire” il mercato dei crediti, aveva disposto
la possibilità:
– limitatamente agli interventi di superbonus (art. 119-ter, DL 34/2020)
– con cessione del credito/sconto in fattura comunicati entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati
– di optare per la fruizione del credito d’imposta in 10 rate annuali (in luogo di 5 o 4 rate annuali, a seconda che si tratti di spesa sostenuta fino al 2021 o nel 2022, ai sensi del co. 3, art. 121, DL 34/2020)
– previa apposita comunicazione da individuare con Provvedimento dell’Agenzia Entrate.
permanendo il divieto di riporto alle annualità successive (o il rimborso) della quota di tali “nuove” rate eventualmente non utilizzata nell’anno.

L’art. 2, co. 3-quinquies del DL n. 11/2023 (“Decreto Cessioni”), con modifica del citato co. 4, art. 9, DL 176/2022, ha disposto che:
tale nuova maggiore ripartizione facoltativa sia estesa anche:
▪ al “bonus barriere” ex art. 119-ter, DL 34/2020 (detrazione del 75%)
▪ al sismabonus ordinario (art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, DL 63/2013)
➔ ove la relativa comunicazione di cessione/sconto in fattura sia stata inviata entro il 31/03/2023.

In attuazione di ciò, il Provv. 18/04/2023 ha recentemente disciplinato tale modalità di ripartizione.

MECCANISMO APPLICATIVO

Come anticipato, per individuare le rate dei crediti d’imposta che possono essere dilazionati in un nuovo piano di rateazione occorre distinguere l’origine del credito (tipologia di lavori sottostanti), nonché la data in cui è intervenuta la comunicazione della prima cessione.

Cessioni successive alla prima: il meccanismo descritto
✓ si applica anche alle cessioni successive alla prima
✓ purché la prima cessione sia stata comunicata entro una determinata data.

INDIVIDUAZIONE DELLE RATE: per gli interventi ammessi:
▪ la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta (anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, come visto) non utilizzata (al 31/12 quale termine ultimo, ma anche in corso d’anno)
▪ può essere ripartita (in tutto o in parte) in 10 rate annuali di pari importo, utilizzabili a decorrere dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

Detta ripartizione interessa la quota residua (o parte di essa) “delle rate dei crediti riferite”:
a) agli anni 2022 e seguenti: per i crediti:
➔ per interventi da Superbonus: derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione/sconto in fattura trasmesse fino al 31/10/2022

b) agli anni 2023 e seguenti: relativamente ai crediti:
➔ per interventi di Superbonus: derivanti da comunicazione delle opzioni per la prima cessione/sconto in fattura trasmesse dal 1/11/2022 fino al 31/03/2023

➔ per interventi di bonus barriere e sismabonus: derivanti da comunicazione delle opzioni per la prima cessione/sconto in fattura trasmesse entro il 31/03/2023.

UTILIZZO DELLE “NUOVE” RATE:
Il punto 2.1 del Provvedimento dispone che la quota residua di ciascuna rata annuale:
▪ può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo
“decorrenti” dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria (dunque, è utilizzabile solo dall’anno successivo a quello in cui il credito residuo sarebbe potuto ancora essere utilizzato).

Il successivo p.to 2.3 dispone, poi, che ciascuna “nuova rata” annuale (delle 10 rese, così, disponibili):
▪ può essere utilizzata (nel mod. F24) dal 1/01 fino al 31/12 “del relativo anno di riferimento”

N.B.: ciò significa che il vi sarà un nuovo anno di riferimento di tali nuove rate (così, la rata di un Superbonus utilizzabile nel 2023 ripartita in 10 anni attribuirà 10 rate utilizzabili nell’anno di riferimento dal 2024 al 2033).
non può essere ceduta, né ulteriormente ripartita (la quota eventualmente inutilizzata è persa).

COMUNICAZIONE

Per usufruire della nuova dilazione delle rate:
▪ il fornitore/ultimo cessionario titolare dei crediti
▪ è tenuto a presentare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, dove indicare:
– la tipologia di credito (Superbonus, bonus barriere o sismabonus)
– l’annualità della rata da ripartire (es: rata utilizzabile nel 2023 da superbonus)
– l’importo della rata.

La comunicazione può riferirsi:
✓ anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile (ripartizione parziale)
con successive comunicazioni possono essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Modalità di invio: la comunicazione è inviata tramite apposita funzionalità che sarà attivata nella “Piattaforma cessione crediti” (cioè nell’ambito del medesimo servizio web con il quale si procede alla comunicazione di cessione dei crediti).

Attivazione della piattaforma: il provvedimento chiarisce che la comunicazione potrà essere effettuata:
▪ a decorrere dal 2/05/2023 (data di attivazione della funzionalità), ma solo in via diretta
dal 3/07/2023 sarà possibile effettuare la trasmissione anche tramite intermediario abilitato (con delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente).
Non è previsto un termine ultimo per la comunicazione.

Si fornisce una rappresentazione grafica della diluizione in 10 rate, con riferimento a due interventi da Superbonus effettuate prima o dopo il 2022.

DECRETO AIUTI-QUATER – LE NOVITÀ PER IL SUPERBONUS

il Decreto Aiuti-quater, recentemente pubblicato in G.U., ha apportato una serie di modifiche al
regime del Superbonus, tra cui si evidenzia quanto segue:
PROROGA: per gli interventi (sia “trainanti” da super-ecobonus che “trainati”) effettuati:

  • su parti comuni condominiali/di edifici “interamente posseduti”: la detrazione del 110% opera per le spese sostenute entro il 31/12/2022 (in luogo del 31/12/2023), ridotta al 90% per le spese sostenute nel 2023, al 70% per quelle sostenute nel 2024 ed al 65% per quelle sostenute nel 2025; la detrazione continuò operare nel limite del 110% fino al 31/12/2023 nel caso in cui la CILA sia trasmessa entro il 25/11/2022 (nel caso di condomini, prima di tale data va assunta la delibera relativa ai lavori)
  • su edifici unifamiliari/unità funzionalmente autonome con accesso autonomo dall’esterno: la detrazione del 110% opera per le spese sostenute entro il 30/03/2023 (in luogo del 31/12/2022) a condizione che al 30/06/2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo; per lavori avviati dal 1/01/2023 la detrazione si riduce al 90% ed è limitata agli interventi effettuati sull’abitazione principale posseduta per i contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a €. 15.000

Reddito di riferimento è dato dalla somma dei redditi complessivi posseduti nel 2022 da tutti i componenti del nucleo familiare diviso per un numero di “parti”.

CASI PARTICOLARI
IACP/enti assimilati e cooperative edilizie a proprietà indivisa:
• la detrazione del 110% si applica fino al 31/12/2023 ove al 30/06/2023 i lavori risultino effettuati per almeno il 60% dell’intervento
• ivi incluse le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli immobili da assegnare ai propri soci.

Edifici in comuni colpiti da eventi sismici: è confermata
– la detrazione al 110% per le spese ammissibili al Superbonus sostenute fino al 31/12/2025
– nei comuni (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza) colpiti da eventi sismici dal 1/04/2009.

Immobili categoria B/1, B/2 o D/4 di Onlus/Odv/Aps (co. 10-bis, art. 119, DL 34/2020): per gli interventi effettuati da Onlus/ODV/APS con determinate attività (prestazioni sociosanitari e assistenziali), la detrazione del 110% opera fino ad un limite di spesa “maggiorato”; con integrazione del comma 8-ter, viene ora previsto che anche per tale criterio di determinazione del limite massimo di spesa opera la proroga fino al 31/12/2015.


CESSIONE DEL CREDITO: nel caso di cessione del credito/sconto in fattura comunicati entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati, al fine di evitare il possibile inutilizzo da parte del cessionario, è possibile optare una fruizione del credito d’imposta in 10 rate annuali (in luogo di 4), previa apposita comunicazione che sarà disciplinata da apposito provvedimento.

Superbonus: pronti i codici tributo per le comunicazioni inviate post 01/11/2022

L’art. 9 c.4 del DL 176/2022 – c.d. DL Aiuti – quater – in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 121 comma 3 terzo periodo del DL 34/2020, ha introdotto la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate

Per poter optare per l’utilizzo dei crediti d’imposta in 10 rate, quindi:
• le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura devono essere inviate entro il 31 ottobre 2022;
• i crediti d’imposta devono essere non ancora utilizzati.

Il fatto che i crediti non debbano essere stati ancora utilizzati circoscrive la portata della disposizione a quelli che non solo non sono stati ancora utilizzati in compensazione nel modello F24, ma anche a quelli che non sono stati oggetto di altra cessione.

A seguito delle novità introdotte dall’art. 9 comma 4 in argomento, con riguardo al superbonus è necessario distinguere quindi i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate:
entro il 31 ottobre 2022; in tal caso si continuano ad utilizzare:
◦ i codici tributo istituiti con la RM 83/2020 per i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022
◦ RM 12/E/2020 per i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate a decorrere dal 17 febbraio 2022 al 31 ottobre 2022;
dal 1° novembre 2022; in questo caso devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dalla RM 71/E/2022.

Si è reso, dunque, necessario, come già detto, istituire due codici tributi ad hoc per distinguere i crediti con opzioni comunicate dopo il 31 ottobre 2022 e, cioè dal 1° novembre 2022, perché fuori dalla novella disciplina.
Con la risoluzione odierna debuttano, pertanto, i codici:
“7708” denominato “Cessione credito – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 Dl n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”
“7718” denominato “Sconto – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”.

Nel modello F24, che deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche, i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 7 dicembre 2022 n. 71: • sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati” (in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni di opzione e delle successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del
modello F24. In tal caso lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate);
• nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

DECRETO AIUTI-QUATER – LE NOVITÀ PER IL SUPERBONUS

Sintesi: il Decreto Aiuti-quater, recentemente pubblicato in G.U., ha apportato una serie di modifiche al
regime del Superbonus, tra cui si evidenzia quanto segue:
proroga: per gli interventi (sia “trainanti” da super-ecobonus che “trainati”) effettuati:
– su parti comuni condominiali/di edifici “interamente posseduti”: la detrazione del 110% opera per le
spese sostenute entro il 31/12/2022 (in luogo del 31/12/2023), ridotta al 90% per le spese sostenute
nel 2023, al 70% per quelle sostenute nel 2024 ed al 65% per quelle sostenute nel 2025; la detrazione
continuò operare nel limite del 110% fino al 31/12/2023 nel caso in cui la CILA sia trasmessa entro il
25/11/2022 (nel caso di condomini, prima di tale data va assunta la delibera relativa ai lavori)
– su edifici unifamiliari/unità funzionalmente autonome con accesso autonomo dall’esterno: la detrazione
del 110% opera per le spese sostenute entro il 30/03/2023 (in luogo del 31/12/2022) a condizione che
al 30/06/2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo; per lavori avviati
dal 1/01/2023 la detrazione si riduce al 90% ed è limitata agli interventi effettuati sull’abitazione
principale posseduta per i contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a €. 15.000
cessione del credito: nel caso di cessione del credito/sconto in fattura comunicati entro il 31/10/2022 e
non ancora utilizzati, al fine di evitare il possibile inutilizzo da parte del cessionario, è possibile optare
una fruizione del credito d’imposta in 10 rate annuali (in luogo di 4), previa apposita comunicazione che
sarà disciplinata da apposito provvedimento.

Nell’ambito del DL n. 176/2022 (cd. decreto “Aiuti-quater”), in G.U. 18/11/2022, n. 185, contenente
“Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, in vigore dal 19/11/2022,
sono state introdotte una serie di modifiche ai cd. “superbonus”, esaminate di seguito.

PROROGA DELLA DETRAZIONE

Con integrazione del co. 8-bis dell’art. 119, DL 34/2020, il termine per sostenere le spese detraibili al 110% (“super-ecobonus” e “super-sismabonus”) viene ulteriormente modificato rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2022.

CONDOMINI/EDIFICI INTERAMENTE POSSEDUTI O IN COMPROPRIETÀ

Per gli interventi:
“trainanti” (ex co. 1 e co. 4 dell’art. 119) effettuati sulle parti comuni:
di condomini
di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, interamente posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
“trainati” effettuati dalle persone fisiche “private” sulle singole unità abitative all’interno, rispettivamente, del condominio o dell’edificio (in quest’ultimo caso, nel limite di 2) la norma anticipa la scadenza della detrazione del 110%, con la seguente “scaletta” temporale:

LAVORI “IN CORSO” – DEROGA: il co. 2 dell’art. 9 del DL Aiuti-quater prevede la possibilità di continuare a fruire della detrazione del 110% anche dal 1/01/2023 (fino al 31/12/2023) nel caso in cui:
▪ la cd. “CILA Superbonus” sia trasmessa al SUAP entro il 25/11/2022
▪ per i soli condomini: la delibera dell’Assemblea che autorizza i lavori sia adottata entro il 24/11/2022.

EDIFICI UNIFAMILIARI/UNITÀ FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI

Per gli interventi:
“trainanti” effettuati dalle persone fisiche “private”:
▪ su edifici unifamiliari (cd. “villini”)
▪ su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
➜ “trainati” effettuati sulle medesime unità immobiliari
si verificano le seguenti condizioni:
la detrazione del 110%:
✓ scaduta, in via ordinaria, al 30/06/2022
✓ viene prorogata alle spese sostenute fino al 31/03/2023 (in luogo del 31/12/2022), a condizione che al 30/09/2022 i lavori siano effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo sono compresi anche interventi edili non agevolati con il Superbonus: ristrutturazioni, ecobonus, ecc.)
opera la detrazione del 90%:
✓ per le spese sostenute fino al 31/12/2023
✓ riferite ad interventi avviati dal 1/01/2023

alle seguenti condizioni:
– il contribuente sia titolare della proprietà/altro diritto reale di godimento sull’immobile
– l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
– il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a €. 15.000.

“Reddito di riferimento” costituito:
▪ dalla somma dei redditi complessivi posseduti nel 2022 (anno precedente a quello di sostenimento della spesa detraibile al 90%) da tutti i componenti del nucleo familiare
diviso per un numero di “parti” variabile da 1 a 4, in ragione del numero dei familiari, secondo la tabella riportata nell’Allegato 1 al Decreto Aiuti-quater

Si previene, dunque, ai seguenti calcoli:

SUPERBONUS PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Sintesi: le ONLUS, ODV ed APS possono beneficiare del Superbonus 110% (sia per i lavori di efficientamento energetico che per quelli di riduzione del rischio sismico) a prescindere:
– dalla tipologia degli immobili posseduti (ad eccezione delle unità abitative “di lusso”, cioè rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, questi ultimi solo se si tratta di immobili non aperti al pubblico)
– dall’effettivo utilizzo degli stessi.
– e senza limitazione relativa all’esecuzione dei lavori su un massimo di due unità.
Le ASD/SSD possono detrarre al 110% le sole spese sugli immobili adibiti a spogliatoi.
Tali soggetti presentano alcune particolarità nel calcolo dei limiti di spesa, analizzate di seguito, alla luce delle novità interpretative dell’Agenzia delle Entrate.

Tra i soggetti beneficiari della detrazione del 110%,(cd. “superbonus”), figurano, alle lett. d-bis) ed e), alcuni enti non commerciali:
▪ organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
▪ le organizzazioni di volontariato (OdV),
▪ alle associazioni di promozione sociale (APS)
iscritte:
– nei rispettivi Registri nazionali (o regionali, ove previsto)
– o nel RUNTS, ove abbiano acquisito la qualifica di ETS (CM 23/2022).

ASD ed SDD: le associazioni/società sportive dilettantistiche iscritte al Registro del CONI (ora sostituito dal Registro gestito dal Dipartimento per lo Sport) fruiscono dell’agevolazione limitatamente
ai lavori destinati agli immobili (o parti di essi) adibiti a spogliatoi (v. Interpello n. 567/2021).

IMMOBILI INTERESSATI

Per tali soggetti (CM 30/2020 e CM 28/2022), ad esclusione, come visto, delle ASD/SSD:
➔ non è prevista una particolare tipologia di immobili su cui effettuare i lavori: dunque, possono essere
sia abitativi che strumentali per natura
➔ non è prevista alcuna specifica destinazione d’uso degli stessi.

ALIQUOTE DIFFERENZIATE NEL TEMPO

La Legge di bilancio 2022, nel prorogare l’agevolazione, ha previsto che le aliquote di detrazione
decrescano in ragione dell’anno di sostenimento come segue (al pari delle persone fisiche):

L’agevolazione non risulta prorogata (cessando al 30/06/2022) per le ASD/SSD.

IL CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA – MAGGIORAZIONE

Anche ai citati enti non commerciali si applicano, in primo luogo, gli ordinari limiti previsti dall’art. 119, DL
n. 34/2020, essendo, dunque, necessario valutare, preliminarmente:
▪ la tipologia di intervento effettuato (isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione
invernale, antisismico, ecc)
▪ se l’intervento è relativo a parti comuni “condominiali”, a parti comuni di un edificio
interamente posseduto
o ad unità indipendenti (edificio unifamiliari o unità in edifici plurifamiliari
funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno)
Tuttavia, in alcuni casi, il calcolo del limite di spesa può essere maggiorato,

AMBITO APPLICATIVO DELLA MAGGIORAZIONE
I citati enti non commerciali (ONLUS, OdV ed APS) che
▪ svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali
▪ e i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso/indennità di carica fruiscono della maggiorazione di detrazione in relazione agli immobili rientranti nelle categorie catastali:
✓ B/1 (collegi, convitti, seminari, etc.);
✓ B/2 (case di cura e ospedali senza fine di lucro) e
✓ D/4 (case di cura e ospedali con fine di lucro).
che siano:
– posseduti a titolo di proprietà o nuda proprietà/usufrutto
– o detenuti in base a un contratto di locazione o di comodato gratuito (purchè registrato ante 1/06/2021 – CM 23/2022).

Limite di spesa: in tal caso
il limite di spesa proprio per ciascuno degli interventi ammessi va moltiplicato per il rapporto esistente tra le seguenti superfici:
superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi
▪ e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto
Immobiliare pubblicato dall’OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate).
In tal modo il limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari è moltiplicato per il numero
di unità abitative “virtuali”
di cui si compone il fabbricato stesso (FAQ superbonus 110%).

Assenza di compensi degli amministratori: il requisito
✓ deve sussistere dal 1/06/2021 fino a tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione
✓ è ammessa la rinuncia al compenso, purchè anteriore al 1/06/2021 (Interpello n. 340/2022).

Di seguito, alcuni casi analizzati dall’Agenzia delle Entrate con riferimento agli enti non commerciali:

Superbonus e installazione di un impianto fotovoltaico – chiarimenti Agenzia

Con la risposta a interpello n. 545 del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di superbonus e installazione di un impianto fotovoltaico.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

Al riguardo, si fa presente che, in applicazione dei principi generali confermati – nella citata circolare n. 24/E del 2020 – anche nel caso dell’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

Il successivo comma 7 del medesimo articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla condizione che sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a., con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’energia non auto consumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42- bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

In base alla predetta disposizione è, pertanto, necessario, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, tra l’altro, che sia stipulata con il GSE la specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica immessa in rete senza che sia posta dalla norma agevolativa alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula. In assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.

Ne consegue che il contribuente può fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico anche se l’utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE l’energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l’auto consumo sono intestati all’altro comproprietario dell’immobile

Superbonus: chiarimenti Agenzia per serramenti, chiusure oscuranti e schermature

Con la risposta n. 369 dell’08/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’applicabilità del Superbonus agli interventi “trainati” quali la la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati.


IL CASO
Si intende procedere nella propria abitazione alla sostituzione di tutti i serramenti esistenti, per una parte dei quali si tratterà di mera sostituzione, senza alterazione della superficie e della geometria degli attuali serramenti, mentre per altri due serramenti si amplierà la superficie totale. L’istante intende, inoltre, installare ex novo anche due nuovi velux al piano sottotetto.
A tal proposito, l’istante chiede se può fruire del Superbonus:
-Con riferimento unicamente alle spese di mera sostituzione dei serramenti che non vanno ad alterare in alcun modo geometria e superficie rispetto ai precedenti serramenti
-Per la sostituzione delle tapparelle e dei cassonetti per conseguire un risparmio energetico sia autonoma rispetto a quello di sostituzione dei serramenti
-Per le spese relative all’installazione del sistema oscurante anche nel caso di ampliamento della superficie totale degli infissi a seguito della sostituzione degli stessi ovvero nel caso in cui decidesse di non sostituire i serramenti. In tale ultimo caso, chiede se è possibile portare in detrazione solo le spese per la sostituzione del sistema oscurante e quale sia il massimale di spesa.


LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
L’Agenzia, nella premessa che l’applicazione del Superbonus per gli interventi “trainati” implica che questi siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi (“trainanti”) di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, chiarisce che:
Rientra tra gli interventi “trainati” ai fini della detrazione 110%:
-La sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati. In particolare, l’intervento deve configurarsi come “sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione;
-Anche nel caso di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.


Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi, che comportano un aumento della superficie complessiva iniziale, sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 16- bis del Tuir, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del Dl n. 63/2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.
Le detrazioni spettano, peraltro, anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso, nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.


Riguardo all’installazione delle chiusure oscuranti:
-Si richiama la CM 30/2020 nella quale si chiariva che nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento va considerato in maniera unitaria;
-Pertanto, la sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi per i quali è possibile fruire della detrazione ecobonus (articolo 14 del Dl n. 63/2013). In base al richiamo al citato articolo 14, contenuto nel citato comma 2 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, tali interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” e a patto che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile
il conseguimento della classe energetica più alta;
-Se la sostituzione delle chiusure oscuranti è disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo, il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60mila euro per unità immobiliare.

Conversione DL Aiuti – Superbonus: ok alla proroga per le villette

Nell’ambito della legge n. 91/2022 di conversione del “Decreto Aiuti” (DL n. 50/2022), in G.U. 15/07/2022, ha stata confermata, per le persone fisiche:
-La proroga di tre mesi;
-Del termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti:
●sugli edifici unifamiliari;
●oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.
Nello specifico, l’art. 14, co. 1 lett. a), del DL 50/2022 – introdotto in sede di conversione – modificando il comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, prevede che:
-Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche (di cui all’art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020);
-Il superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (senza soluzione di continuità e, dunque, fin dal 1/07/2022) a condizione che:
●alla data del 30 settembre 2022 (anziché al 30 giugno 2022);
●siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

No al Superbonus acquisti con rogito post 30/06/2022

Con la risposta 384 del 20/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile fruire del Superbonus “acquisti” del 110% l’acquirente di un immobile residenziale.


-In possesso dei requisiti richiesti per beneficiare del sisma bonus acquisti;
-Se sottoscrive il contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare del 24 maggio 2021, entro il 30 novembre 2022 versando un secondo acconto il 30 giugno 2022.


L’istante, il 24 maggio 2021, al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita, ha versato la caparra, mentre il pagamento del saldo era previsto per il 30 giugno 2022, in concomitanza con la stipula del rogito, anche con parziale “sconto in fattura”.
Successivamente, l’impresa venditrice ha però comunicato al contribuente che a causa dei rallentamenti nell’esecuzione dei lavori dovuti all’emergenza pandemica, il termine ultimo di consegna dell’immobile slittava dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022.
L’istante chiede se, nonostante il rinvio della consegna dell’immobile da parte della ditta, possa beneficiare del Superbonus. Chiede inoltre se nel caso in cui entro il 30 giugno 2022, in base al contratto preliminare, versi un secondo acconto sul prezzo della compravendita possa usufruire del sisma bonus acquisti nella misura del 110% e optare per lo sconto in fattura.


A differenza di quanto affermato dal contribuente lo slittamento del rogito a novembre 2022 preclude l’applicazione della detrazione maggiorata perché la data sconfina i termini applicativi della misura agevolativa.
L’Agenzia delle entrate evidenzia, infatti, che, da quanto emerge dalla normativa e dalla prassi che disciplinano la materia, affinché gli acquirenti degli immobili residenziali agevolati possano usufruire della super sconto d’imposta, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma e che, quindi, l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022 (circolare n. 30/2020). Le proroghe concesse dalla legge di bilancio 2022 per alcuni casi specifici di applicazione del Superbonus lascia fuori, infatti, il sisma bonus acquisti che, pertanto, attualmente spetta per le compravendite concluse entro il 30 giugno 2022.


Di conseguenza, la sottoscrizione del contratto definitivo di acquisto dopo tale data fa perdere la l’opportunità di applicare la detrazione maggiorata. Il contribuente potrà invece applicare il sisma bonus acquisti secondo le aliquote previste, ossia 75% o 85% in base alla riduzione del rischio sismico ottenuto grazie agli interventi effettuati, corrispondenti, rispettivamente, al passaggio a una o a due classi di rischio inferiore, visto che tale l’agevolazione è vigente fino al 31 dicembre 2024, e il contribuente potrà anche esercitare l’opzione per il sconto in fattura.