IL REGIME FISCALE DEI COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI DAL 2023

Sintesi: il decreto “correttivo” alle disposizioni sulla riforma dello sport dilettantistico prevede, a decorrere dal 2023, rilevanti novità in materia di lavoro sportivo dilettantistico.
In particolare, sono ritoccate in aumento le fasce “di esenzione” da obblighi fiscali/contributivi applicabili alle somme corrisposte dalle associazioni/società dilettantistiche ai propri collaboratori.

In data 28/09/2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto “correttivo” al D.Lgs.
36/2021 di riordino degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del “lavoro sportivo”.

IL NUOVO REGIME DEI “COMPENSI SPORTIVI” DAL 2023

A partire dal prossimo anno, associazioni/società sportive dilettantistiche saranno chiamati a rivedere
l’attuale assetto tributario e previdenziale dei compensi erogati ai lavoratori impiegati nelle attività
sportive, in seguito all’entrata in vigore della riforma dello sport.

In particolare, con modifica dell’art. 36 del D.lgs. n. 36/2021 viene disposta:
▪ la sottrazione al regime dell’art. 67, co. 1, lett. m), Tuir di tali compensi (che rimane applicabile ai soli
compensi ai direttori artistici/collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche)
▪ sostituito da un regime specifico applicabile ai “compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”, riportato di seguito:

In sostanza, rispetto al passato, dal 2023:
➜ viene espunta la fascia a cui si applica la ritenuta “secca” (da €. 10.000 ad €. 30.658) che, tuttavia,
partecipa alla determinazione degli scaglioni Irpef applicabili agli importi eccedenti €. 30.658
➜ la quota di franchigia è incrementata di €. 5.000 (da €. 10.000 ad €. 15.000); essa continua a non
rilevare alla determinazione degli scaglioni Irpef applicabili agli importi eccedenti tale franchigia.

AMBITO OGGETTIVO

Nel nuovo regime introdotto, dal 2023 risulteranno esclusi i premi di risultato ottenuti nelle competizioni sportive, inquadrati come premi, che prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 20%.

Al contrario, fino ad oggi nell’ambito dell’art. 67, co. 1, lett. m) Tuir rientra qualsiasi somma collegata
all’evento sportivo, indipendentemente dalla sua denominazione:
✓ premio di risultato
✓ compenso
✓ indennità forfettaria
e simili.
Non sono soggetti a tassazione: i rimborsi di spese “documentati” relative a vitto, alloggio e viaggi/trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate in trasferta fuori dal territorio comunale dove ha sede l’associazione/società sportiva

AMBITO SOGGETTIVO

Nell’ambito della riforma è stato riformulato il concetto di “lavoratore sportivo” da individuare in colui che esercita l’attività sportiva verso corrispettivo.
In sostanza, dal 2023 la citata disciplina troverà applicazione non solo a tutte le figure necessarie strumentali allo svolgimento dell’attività sportive (come in passato):

ma anche per le nuove figure espressamente introdotte, costituite dai tesserati che svolgono le
mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli organismi affilianti, tra quelle “necessarie per lo
svolgimento dell’attività sportiva”

CONTRIBUTI INPS

Dal punto di vista previdenziale, l’art. 35, D.lgs. 36/2021 dispone che “Nei settori dilettantistici i lavoratori
sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni
autonome o prestazioni autonome occasionali (…) sono iscritti alla Gestione separata INPS”.
Con integrazione a tale articolo, viene ora previsto che l’aliquota contributiva si applica “sulla parte di
compenso eccedente i primi 5.000,00 euro”.
Dunque, rispetto al passato (dove la franchigia di €. 1.000 operava anche ai fini Inps):
✓ si applicherà la nuova soglia di esenzione Inps di 5.000
✓ oltre la quale il compenso sarà soggetto a contributi ma non ad IRPEF fino alla soglia di €. 15.000
✓ oltre quest’ultima soglia, si applicherà ordinariamente sia l’Inps che l’Irpef.