Sport bonus – entro il 15/11/2022 l’elenco dei soggetti ammessi

È fissato al 31/10/2022 il termine per le imprese di richiedere lo Sport Bonus 2022.

Le domande devono essere inviate all’ufficiosport@pec.governo.it e per conoscenza a servizioprimo.sport@governo.it, indicando nell’oggetto “Sport Bonus 2° finestra 2022 + la denominazione impresa + codice fiscale”.

Il richiedente riceverà alla e-mail (non Pec) indicata nell’istanza un numero di codice seriale identificativo e univoco.
All’istanza deve essere allegata:
– copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale dell’impresa richiedente;
visura camerale dell’impresa richiedente;
dichiarazione in carta libera del beneficiario circa la volontà di accettare l’erogazione liberale, con indicazione dell’importo e del tipo di lavori che intende realizzare (nuova opera, restauro/risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia).

Successivamente:
entro il 15 novembre il Dipartimento per lo sport pubblicherà sul proprio sito l’elenco delle imprese ammesse;
nei 10 giorni successivi alla pubblicazione e non oltre il 25 novembre, i soggetti presenti nell’elenco dovranno effettuare l’erogazione in denaro, avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carta di credito, carte prepagate, assegni bancari, assegni circolari;
i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro 10 giorni dal ricevimento dell’erogazione e comunque non oltre il 5 dicembre dovranno dichiarare, con apposito modulo, di aver ricevuto l’erogazione in denaro, allegando la ricevuta bancaria del bonifico ricevuto;
– il Dipartimento per lo sport pubblica l’elenco dei beneficiari del credito d’imposta.

Le date potranno subire variazioni in diminuzione in base al numero delle istanze che saranno presentate.

Utilizzo del credito d’imposta: le imprese beneficiare utilizzano il credito d’imposta in 3 quote annuali di pari importo, dal 2022 al 2024, in compensazione nel mod. F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia entrate.

Codice tributo del mod F24: va utilizzato il codice “6892” nella sezione “Erario” (è ammessa anche l’indicazione tra gli “importi a debito versati”, ove si debba procedere al riversamento del credito fruito indebitamente), indicando quale “anno di riferimento” quello in cui sono state effettuate le erogazioni liberali agevolate. Non si applicano i limiti di utilizzo di €. 250.000/€. 2.000.000, rispettivamente
ex art. 1, c. 53, L. 244/2007 ed art. 34, L. n. 388/2000.

Il credito d’imposta:
non rileva ai fini delle imposte sui redditi/IRAP
non è cumulabile con altre agevolazioni previste per legge riguardo alle stesse liberalità.

Controlli: ove l’Agenzia delle Entrate riscontri l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta in oggetto, la stessa ne dà comunicazione all’Ufficio per lo Sport che, previe verifiche di sua competenza, provvede al recupero del relativo credito.

Adempimenti: i destinatari della donazione sono tenuti a dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici del denaro ricevuto ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare al dipartimento stesso i lavori eseguiti e quanto speso.