L’art. 15-bis del DL Aiuti – introdotto dalla legge di conversione approvata ieri dal Senato – per consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità, ha modificato a la disciplina relativa alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 19, Dpr 602/1973).
Per le richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”:
-E’ innalzato a 120mila euro l’importo di ogni singola istanza in relazione alla quale il contribuente può chiedere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica (la norma previgente concedeva tale possibilità per debiti iscritti a ruolo di importo sino a 60mila euro);
-Passa da 5 a 8 il numero delle rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della dilazione. Se si verifica tale circostanza, non si potrà richiedere una nuova dilazione per lo stesso carico (fino a oggi, era possibile previo pagamento di tutte le rate scadute), ma soltanto per eventuali altri ruoli diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. Nell’ipotesi di decadenza riferita a richieste presentate prima del “decreto Aiuti”, il carico è nuovamente rateizzabile se il debitore paga per intero le rate scadute.
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