Società a ristretta base azionaria: anche i costi indeducibili rilevano per la presunzione di distribuzione degli utili occulti

Nella società di capitali a ristretta base azionaria il maggior reddito si presume distribuito fra i soci anche quando non è frutto di ricavi in nero o di costi fittizi ma soltanto di costi indeducibili. Tali spese, infatti, pure alterano il conto economico e dunque la dichiarazione Ires della società.
È quanto emerge dall’ordinanza 25322 del 25 agosto 2022 con cui la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Ribaltata la pronuncia con cui la Ctr aveva annullato l’accertamento emesso a carico del socio al 50 per cento della srl. E ciò sul rilievo che la presunzione di distribuzione del maggior reddito accertato a carico della società non opererebbe in caso di disconoscimento della variazione in diminuzione ex articolo 83 Tuir.
Quando i soci della compagine sono pochi o legati da parentela, si presume che gli utili non contabilizzati siano distribuiti fra loro perché la gestione è caratterizzata da un vincolo di solidarietà oltre che da controllo reciproco: spetta alla persona ?sica provare che i maggiori ricavi siano invece stati accantonati dalla società o reinvestiti nell’impresa.
Secondo la Cassazione (che ha accolto sul punto la tesi dell’Agenzia delle entrate) la presunzione a favore dell’amministrazione finanziaria opera anche quando risultano fittizi o comunque indeducibili i costi, che pure costituiscono un elemento rilevante per determinare il reddito d’impresa: il risultato non cambia rispetto all’ipotesi in cui sono individuati maggiori ricavi perché quando sono disconosciute le spese il reddito della società è comunque più alto di quanto dichiarato o indicato in bilancio. Il tutto anche quando il costo è stato davvero sostenuto dalla srl ma non può essere dedotto perché la somma doveva essere versata in un altro esercizio oppure in quanto non risulta inerente all’attività d’impresa o per violazione di norme ?scali come l’articolo 99 del dpr 917/86 sull’annullamento di azioni proprie. Nessun dubbio che l’indebita deduzione alteri il conto economico e che dunque il maggior reddito
generato si presuma distribuito ai soci (cfr. in senso conforme Cass. 2224/2021 e 25501/2020).
Sul punto esiste un vivace dibattito in giurisprudenza in ordine alla rilevanza dei costi indeducibili. Secondo la tesi dei contribuenti (seguita anche da alcune commissioni di merito) la contestazione di costi indeducibili non può dar luogo al recupero di utili extracontabili nei confronti del socio in quanto, a differenza dei costi inesistenti, determinano pur sempre un effettivo flusso finanziario in uscita, si da non far presumere l’esistenza di un maggior ricavo non contabilizzato e, quindi, di un utile extracontabile utilizzato per distribuire ai soci utili in nero.
Si segnala a tal proposti un’interessante pronuncia della Ctp di Reggio Emilia (la n. 173/2/19)