SISMABONUS – ASSEVERAZIONE TARDIVA – REMISSIONE IN BONIS

Come noto, la detrazione denominata “sismabonus”, di cui all’art. 16 del DL 63/2013:
▪ in relazione a qualsiasi fattispecie di intervento (ivi incluso il cd. “Sismabonus acquisti” spettante all’acquirente delle unità in edifici riqualificati dal punto di vista sismico), anche ove attratto al super sismabonus
▪ richiede la presentazione della cd. “Asseverazione preventiva”, disciplinata dal DM del MIT n. 58/2017.

Nota: in particolare, quest’ultimo decreto:
✓ al co. 2: disciplina la presentazione dell’asseverazione preventiva
✓ al co. 3: ne prevede i termini di trasmissione al Comune, oggetto di modifica da parte del DM 24/2020.

ASSEVERAZIONE PREVENTIVA

In linea generale l’asseverazione preventiva assolve la funzione:
– di certificare, ad opera del tecnico “strutturalista”, il miglioramento di classe sismica stimato riferito all’edificio (la classe sismica ante operam va confrontata con quella attribuibile post operam)
– al fine di valutare la “bontà” dei lavori ai fini antisismici (a cui, in generale, risulta collegata l’intensità del beneficio fiscale in termini di detrazione).

N.B.: la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 58/2017 ha, peraltro, ritenuto (Parere n. 3 del 7/04/2021) che l’asseverazione preventiva:
– in generale è dovuta anche in presenza di interventi non associati di miglioramento di classe sismica (si tratta degli interventi detraibili al 50%)
– eventualmente ricorrendo all’attribuzione “in forma semplificata” (ammessa nel caso di edifici di muratura classificabili in una delle tipologie previste dall’allegato A, D.M n. 58/2017)
La Commissione ha inoltre dettagliato i casi in cui l’attribuzione della classe di rischio può essere omessa (riferiti, in generale, alle particolarità costruttive dell’edificio).

TEMPISTICA: l’art. 3 del DM n. 58/2017 prevede la produzione della seguente documentazione:

TARDIVA PRESENTAZIONE DELL’ASSEVERAZIONE PREVENTIVA
L’Agenzia delle entrate ha più volte sostenuto che (CM 28/2022 e Interpelli n. 127/2021 e n. 244/2020):
➔ la tardiva/omessa presentazione della asseverazione rispetto ai citati termini
➔ non consente l’accesso alla detrazione
contravvenendo a quanto espressamente richiesto dal DM attuativo n. 58/2017 (pur in assenza di una specifica disposizione “decadenziale” che faccia riferimento alla fattispecie).

I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

L’Agenzia delle entrate è recentemente tornata sulla questione con l’Interpello n. 333 del 29/05/2023, facendo una panoramica aggiornata della situazione.

In primo luogo l’Agenzia chiarisce che la violazione non può essere considerata formale; più in particolare, non si verte nell’ambito:
▪ né di violazione “meramente formale” (dunque non sanzionabile), trattandosi di violazione suscettibile di ostacolare l’attività di controllo degli Uffici
▪ né di violazione formale tout court (cui va associata una sanzione fissa).

REMISSIONE IN BONIS

In relazione a quanto recentemente previsto dall’art. 2-ter, co. 1 lett. c), DL 11/2023 (cd. “Decreto cessioni”) l’Agenzia chiarisce che il contribuente
▪ può sanare il tardivo deposito dell’asseverazione
▪ nei termini ordinari mediante la remissione in bonis ex art. 2, co. 1, DL 16/2012

Nota: si ricorda che il citato DM 11/2023, con disposizione di interpretazione autentica, ha disposto l’applicabilità della remissione in bonis al caso di specie (v. RF 040/2023).

Si tratta di una particolare forma di remissione in bonis in quanto il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi “utile” entro cui esperire l’adempimento tardivo (il deposito dell’asseverazione “preventiva”) va riferita:
➔ non al periodo d’imposta nel quale il tecnico strutturalista avrebbe dovuto depositare il documento
➔ ma a quella nella quale va esercitata la detrazione della 1° rata dell’agevolazione.

Così, in presenza di una autorizzazione trasmessa al SUAP a dicembre 2022 priva della asseverazione preventiva, con pagamenti effettuati solo nel 2023, il termine per effettuare la remissione in bonis coincide:
– non col 30/11/2023 (termine di invio del mod. Redditi 2023 riferito al periodo 2022, anno in cui è intervenuta la violazione)
– ma col 30/11/2024 (termine per l’invio del mod. Redditi 2024 nell’ambito del quale il contribuente detrae la 1° rata del sismabonus)

Nel caso in cui il committente i lavori sia un soggetto imprenditore, il momento in cui sorge il diritto alla detrazione (e, dunque, il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) va valutato in relazione alla “competenza” del costo sostenuto, e cioè nel momento:
– di accettazione dei SAL: ove l’intervento preveda la ripartizione in Stati avanzamento
– di ultimazione dell’intervento: in caso contrario.

Si ricorda che la remissione in bonis viene esperita tramite:
– il pagamento della sanzione di €. 250 (cod. trib. 8114)
– l’effettuazione dell’adempimento (trasmissione al SUAP dell’asseverazione preventiva, nel caso di specie)
entro il termine di presentazione della “prima dichiarazione utile”.

CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA

Nel caso in cui il contribuente abbia esercitato l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito derivante dagli interventi di sismabonus, è possibile cumulare due autonome “remissioni in bonis” riferite:
1) non solo alla tardiva trasmissione dell’asseverazione preventiva: che deve intervenire prima della presentazione della comunicazione dell’opzione sulla Piattaforma cessione crediti
2) ma anche della stessa comunicazione dell’opzione per la cessione/sconto in fattura, da trasmettere entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva (come già chiarito nella CM 33/2002).

Accordo di cessione “tardivo”: infine, l’art. 2-quinquies del DL 11/2023 prevede la possibilità:
– per il contribuente che non abbia formalizzato l’accordo di cessione del credito (non lo sconto in fattura) entro il 31/03/2023 (la disposizione natura meramente transitoria, a differenza di quanto visto in precedenza)
– di procedervi “con le modalità ed entro i termini” della remissione in bonis
– purché la cessione sia eseguita a favore degli “intermediari qualificati” (dunque tale possibilità non permette, pur in presenza di una 1° cessione, di effettuarla in modo libero).

N.B.: anche in questo caso non si vedono ostacoli a cumulare tale remissione in bonis con quella prevista per la tardiva presentazione dell’asseverazione preventiva

Obbligo di superbonus per interventi antisismici al posto del sismabonus «ordinario»

Fra i molteplici chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alle detrazioni spettanti in relazione all’esecuzione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico, ce n’è uno particolarmente importante secondo cui non sarebbe possibile per il beneficiario, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalle singole discipline, scegliere di fruire del c.d. “sismabonus”, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, in luogo del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

Nella circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28 (p. 54), infatti, viene affermato che “per spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, sia applica la disciplina del Superbonus non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare”. E ancora l’Amministrazione finanziaria precisa che “In sostanza, per i soggetti destinatari del Superbonus che effettuano interventi antisismici su immobili ammessi a tale agevolazione l’aliquota di detrazione è elevata al 110 per cento senza la possibilità di applicare le aliquote di detrazione indicate nel citato art. 16 del d.l n. 63 del 2013”.

Rimane fermo che il sismabonus “ordinario” possa essere applicato in tutti gli altri casi esclusi dal superbonus (nello stesso senso la circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23, § 3.3 e la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16 giugno 2021 n. 410).

In sostanza, secondo l’interpretazione data dall’Amministrazione finanziaria, se le spese per gli interventi antisismici sono sostenute nel lasso temporale di vigenza del superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 e riguardano interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione, è obbligatorio fruire del superbonus (con aliquote del 110%, 90%, 70% o 65%), ferma restando ovviamente l’osservanza di tutti gli adempimenti richiesti relativamente a esso, senza possibilità di poter scegliere di applicare le aliquote di detrazione del sismabonus previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2023.

Così, ad esempio, per un intervento di riduzione del rischio sismico effettuato sulle parti comuni di un edificio condominiale a prevalente destinazione residenziale, sarebbe obbligatorio beneficiare del superbonus (con aliquote del 110% o 90% con riguardo alle spese sostenute nel 2023), anziché del sismabonus “ordinario” (con aliquote che possono variare dal 50%, 75% e fino all’85% a seconda della riduzione delle classi di rischio sismico).

Viene da chiedersi se detto chiarimento debba valere anche con riguardo alle spese sostenute nel 2024 e nel 2025, visto e considerato che potrebbe essere più conveniente, per il beneficiario della detrazione fiscale, beneficiare del sismabonus “ordinario”, anziché del superbonus.
In assenza di un chiarimento espresso in tal senso da parte dell’Amministrazione finanziaria, infatti, verrebbero “paradossalmente” agevolati quei soggetti che sono esclusi dall’elenco dei potenziali beneficiari del superbonus che effettuano gli interventi su immobili diversi da quelli a destinazione residenziale, ma a destinazione produttiva.

BONUS EDILIZI – CREDITI D’IMPOSTA DILUIBILI IN ULTERIORI 10 RATE

L’art. 9, co. 4, del DL n. 176/2022 (“Aiuti-quater”), al fine di “riaprire” il mercato dei crediti, aveva disposto
la possibilità:
– limitatamente agli interventi di superbonus (art. 119-ter, DL 34/2020)
– con cessione del credito/sconto in fattura comunicati entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati
– di optare per la fruizione del credito d’imposta in 10 rate annuali (in luogo di 5 o 4 rate annuali, a seconda che si tratti di spesa sostenuta fino al 2021 o nel 2022, ai sensi del co. 3, art. 121, DL 34/2020)
– previa apposita comunicazione da individuare con Provvedimento dell’Agenzia Entrate.
permanendo il divieto di riporto alle annualità successive (o il rimborso) della quota di tali “nuove” rate eventualmente non utilizzata nell’anno.

L’art. 2, co. 3-quinquies del DL n. 11/2023 (“Decreto Cessioni”), con modifica del citato co. 4, art. 9, DL 176/2022, ha disposto che:
tale nuova maggiore ripartizione facoltativa sia estesa anche:
▪ al “bonus barriere” ex art. 119-ter, DL 34/2020 (detrazione del 75%)
▪ al sismabonus ordinario (art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, DL 63/2013)
➔ ove la relativa comunicazione di cessione/sconto in fattura sia stata inviata entro il 31/03/2023.

In attuazione di ciò, il Provv. 18/04/2023 ha recentemente disciplinato tale modalità di ripartizione.

MECCANISMO APPLICATIVO

Come anticipato, per individuare le rate dei crediti d’imposta che possono essere dilazionati in un nuovo piano di rateazione occorre distinguere l’origine del credito (tipologia di lavori sottostanti), nonché la data in cui è intervenuta la comunicazione della prima cessione.

Cessioni successive alla prima: il meccanismo descritto
✓ si applica anche alle cessioni successive alla prima
✓ purché la prima cessione sia stata comunicata entro una determinata data.

INDIVIDUAZIONE DELLE RATE: per gli interventi ammessi:
▪ la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta (anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, come visto) non utilizzata (al 31/12 quale termine ultimo, ma anche in corso d’anno)
▪ può essere ripartita (in tutto o in parte) in 10 rate annuali di pari importo, utilizzabili a decorrere dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

Detta ripartizione interessa la quota residua (o parte di essa) “delle rate dei crediti riferite”:
a) agli anni 2022 e seguenti: per i crediti:
➔ per interventi da Superbonus: derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione/sconto in fattura trasmesse fino al 31/10/2022

b) agli anni 2023 e seguenti: relativamente ai crediti:
➔ per interventi di Superbonus: derivanti da comunicazione delle opzioni per la prima cessione/sconto in fattura trasmesse dal 1/11/2022 fino al 31/03/2023

➔ per interventi di bonus barriere e sismabonus: derivanti da comunicazione delle opzioni per la prima cessione/sconto in fattura trasmesse entro il 31/03/2023.

UTILIZZO DELLE “NUOVE” RATE:
Il punto 2.1 del Provvedimento dispone che la quota residua di ciascuna rata annuale:
▪ può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo
“decorrenti” dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria (dunque, è utilizzabile solo dall’anno successivo a quello in cui il credito residuo sarebbe potuto ancora essere utilizzato).

Il successivo p.to 2.3 dispone, poi, che ciascuna “nuova rata” annuale (delle 10 rese, così, disponibili):
▪ può essere utilizzata (nel mod. F24) dal 1/01 fino al 31/12 “del relativo anno di riferimento”

N.B.: ciò significa che il vi sarà un nuovo anno di riferimento di tali nuove rate (così, la rata di un Superbonus utilizzabile nel 2023 ripartita in 10 anni attribuirà 10 rate utilizzabili nell’anno di riferimento dal 2024 al 2033).
non può essere ceduta, né ulteriormente ripartita (la quota eventualmente inutilizzata è persa).

COMUNICAZIONE

Per usufruire della nuova dilazione delle rate:
▪ il fornitore/ultimo cessionario titolare dei crediti
▪ è tenuto a presentare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, dove indicare:
– la tipologia di credito (Superbonus, bonus barriere o sismabonus)
– l’annualità della rata da ripartire (es: rata utilizzabile nel 2023 da superbonus)
– l’importo della rata.

La comunicazione può riferirsi:
✓ anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile (ripartizione parziale)
con successive comunicazioni possono essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Modalità di invio: la comunicazione è inviata tramite apposita funzionalità che sarà attivata nella “Piattaforma cessione crediti” (cioè nell’ambito del medesimo servizio web con il quale si procede alla comunicazione di cessione dei crediti).

Attivazione della piattaforma: il provvedimento chiarisce che la comunicazione potrà essere effettuata:
▪ a decorrere dal 2/05/2023 (data di attivazione della funzionalità), ma solo in via diretta
dal 3/07/2023 sarà possibile effettuare la trasmissione anche tramite intermediario abilitato (con delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente).
Non è previsto un termine ultimo per la comunicazione.

Si fornisce una rappresentazione grafica della diluizione in 10 rate, con riferimento a due interventi da Superbonus effettuate prima o dopo il 2022.

SUPER-SISMABONUS ACQUISTI AL 110% PER ACQUISTI ENTRO IL 31 DICEMBRE

Sintesi: il cd. “sismabonus acquisti” potrà essere fruito con la detrazione del 110% per gli atti di compravendita stipulati entro il 31/12/2022 nel caso in cui al 30/06/2022 siano state rispettate delle particolari condizioni.
Trascorso tale temine, o nel caso in cui al 30/06/2022 non siano state rispettate le particolari condizioni, il bonus spetterà nella “versione ordinaria” del 75/85%.

L’art. 16, co. 1-septies, DL n. 63/2013, disciplina la detrazione del 75-85% spettante ai soggetti che:
– nei 30 mesi successivi alla fine lavori
– acquistano unità immobiliari facenti parte di edifici siti in zona sismica 1, 2 e 3 interamente demoliti e
ricostruiti allo scopo di ridurne il rischio sismico di almeno 1 classe (cd. “sismabonus acquisti”).

Tale detrazione può essere fruita nella forma del “superbonus” (al 110%) dai soli “privati” in presenza
di determinate condizioni.

SISMABONUS ACQUISTI “ORDINARIO” – DETRAZIONE DEL 75%/85%
AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti coinvolti nell’operazione sono:
l’impresa immobiliare che possiede l’immobile ed esegue i lavori (direttamente o con appalto a terzi)
gli acquirenti delle unità immobiliari ricostruite, che beneficiano della detrazione.

IMPRESA IMMOBILIARE
Per fruire della detrazione in esame i lavori di miglioramento sismico devono essere eseguiti da imprese
“di costruzione o ristrutturazione immobiliare”.

Si ricorda che la detrazione del 75%/85% spettante all’acquirente di “case antisismiche”
▪ è incompatibile col sismabonus fruito dall’impresa immobiliare (la quale deve rinunciarvi)
▪ è compatibile con eventuali spese da “ecobonus” sostenute da quest’ultima nell’ambito della ricostruzione (limitatamente a quanto speso per i volumi “ricostruiti”, essendo esclusa per quelli riferiti all’ampliamento).

ACQUIRENTI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI RICOSTRUITE
Stante i richiami alla disciplina “generale”, sono interessati al sisma bonus acquisti:
– sia i soggetti Irpef “privati”
– che i titolari di reddito d’impresa.

UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI

Le unità immobiliari devono essere ubicate nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, secondo le previsioni dell’Ordinanza O.P.C.M. 28/04/2006, n. 3519.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Per fruire della detrazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16, D.L. n. 63/2013, le imprese di costruzione
o ristrutturazione immobiliare devono aver eseguito, su interi edifici, interventi:
▪ di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica,
▪ a seguito dei quali si è ottenuta una riduzione del rischio sismico di una o due/più classi con procedure di autorizzazione avviate dopo il 1/01/2017 e si proceda, entro i 30 mesi dalla comunicazione di “fine lavori”, all’acquisto dell’unità immobiliare sita nell’edificio oggetto degli interventi.

ASSEVERAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO DELL’EDIFICIO

A) Asseverazione (“preventiva”):
al co. 2: il progettista dell’intervento strutturale assevera (secondo il mod. B allegato al DM 58)
✓ la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento
✓ e quella conseguibile dopo l’intervento progettato
al co. 3: il termine (pena decadenza) entro cui produrla (per tutti, v. Interpelli n. 127/2021 e n.244/2020):
✓ fino al 15/01/2020: va presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione dei lavori all’ufficio
tecnico comunale (tramite SUAP)
dal 16/01/2020 (modifica del citato DM 24/2020): prima dell’inizio dei lavori
B) Attestazioni (“a posteriori”) (anch’essa depositata al SUAP e “consegnata in copia al committente per
l’ottenimento dei benefici fiscali”): va attestata la conformità degli interventi eseguiti al progetto:
Il Direttore Lavori: per quanto attiene la materiale esecuzione delle opere (Mod. B-1 All. al DM 58)
il Collaudatore Statico: per quanto attiene l’esito finale (Mod. B-2 all. DM 58/2017); si ricorda che, in
presenza di opere per le quali è richiesta una “agibilità”, ricorre sempre l’obbligo del collaudo.
TERMINI PER L’ACCESSO ALLA DETRAZIONE

Secondo costante orientamento dell’Agenzia:
entro il termine di vigenza dell’agevolazione (v. Interpello 103/2021):
➜ occorre siano posti in essere i seguenti adempimenti:
a) sia stipulato l’atto di acquisto
b) gli immobili abbiano ottenuto l’abitabilità/agibilità da parte del Comune

BENEFICIO

Il beneficio per gli acquirenti è differenziato come segue:
▪ detrazione del 75%: in caso di passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore dell’edificio
▪ detrazione del 85%: in caso di passaggio a 2 o più classi di rischio sismico inferiori dell’edificio.
del prezzo della singola unità immobiliare nel limite di spesa di € 96.000.

SUPER-SISMABONUS ACQUISTI AL 110%

Il co. 4 dell’art. 119, DL n. 34/2020 ha previsto che per le spese sostenute dal 1/07/2020 fino al 30/06/2022:
▪ da parte di soggetti privati (sono esclusi i titolari di reddito d’impresa)
▪ di unità immobiliari a destinazione abitativa (sono esclusi gli immobili destinati ad attività produttive –
Interpello n. 556/2021)
▪ il “sismabonus acquisti” è potenziato al 110% (sempre nel limite di spesa di €. 96.000; dunque la
detrazione massima sarà pari a €. 105.600)
ed è fruibile in detrazione in dichiarazione dei redditi (in 5 rate: per le spese sostenute nel 2021 ed in 4
rate: per le spese del 2022) o mediante lo sconto in fattura o con la cessione del credito.

PROROGA AL 31/12/2022

Il termine finale per fruire del sismabonus acquisti nella versione maggiorata al 110% rispetto al quella ordinaria del 75%-85% è stato, però, prorogato al 31.12.2022.
La legge 79/2022 di conversione del DL n. 36/2022 (inserendo il co. 4-bis all’art. 119, DL n. 34/2020) ha,
infatti, disposto che, per gli acquirenti delle unità immobiliari antisismiche, facenti parte di edifici demoliti
e ricostruiti dalle imprese che, alla data del 30 giugno 2022, abbiano:
sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato,
✓ versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta,
✓ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali con rilascio delle attestazioni del direttore dei lavori su modello conforme dell’allegato B-1 D.M. 58/2017;
✓ ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico su modello conforme dell’All. B-2 al DM 58/2017
✓ e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4 “unità in corso di definizione”, il rogito di acquisto
➜ può essere stipulato anche oltre il 30/06/2022
➜ ma comunque entro il 31/12/2022.

Conversione PNRR2 – Invio dati all’ENEA anche agli interventi che rientrano nel cd. “sismabonus”

Nel corso dell’iter di conversione del DL 36/2022 (Decreto PNRR):
-Per la corretta attuazione delle misure del PNRR;
-L’obbligo di comunicazione all’Enea viene esteso agli interventi da Sismabonus (senza pregiudizio per la detrazione).
L’art. 16, co. 2-bis. DL n. 63/2013 prevede che il contribuente:
-Trasmetta telematicamente all’ENEA entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori le informazioni sugli interventi effettuati
1) Alla conclusione degli stessi con le seguenti finalità:
per poter fruire della detrazione (oltre che per i motivi di monitoraggio di cui al punto successivo) per gli interventi: di riqualificazione energetica (art. 14 del medesimo DL n. 63/2013)
del cd. “bonus facciate” che interessi la riqualificazione energetica (l’intervento incide sulla trasmetta
termica dell’involucro opaco, interessando più del 10% dello stesso), ex art. 1, co. 219, L. 160/2019
2) Per meri motivi “di monitoraggio e valutazione” del risparmio energetico ottenuto (l’eventuale omissione non compromette la detrazione):
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio “finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” (art. 16-bis, co. 1, lett. h), Tuir)
all’acquisto di elettrodomestici che rientrano nell’ambito del cd. “Bonus arredi” (art. 16, co. 2, DL n. 63/2013).
In sostanza la comunicazione risultava richiesta solo per interventi che implicano un risparmio energetico (anche tramite utilizzo di fonti rinnovabili).
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Ora, in sede di conversione viene confermata l’estensione in quest’ultimo gruppo (comunicazione ai soli fini del monitoraggio, senza alcun riflesso sul diritto alla detrazione):
3) anche agli interventi che rientrano nel cd. “sismabonus” nella forma:
-sia ordinaria (detrazione del 50%, 70%-75% o 80-85%);
-che informa del super sismabonus (detrazione del 110%).
Controlli: viene previsto che l’ENEA elabori le informazioni pervenute e trasmetta una relazione sui risultati degli interventi al Mite, al MEF ed alle Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.