Con la risposta a interpello n. 338 di ieri, l’Agenzia delle Entrate affronta, a quanto ci risulta per la prima volta, il tema dell’assoggettamento a IRAP dei compensi per l’attività di sindaco e amministratore svolta dai professionisti associati e corrisposti allo studio professionale.
Innanzitutto, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L. 234/2021, dal 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali (ex art. 3 comma 1 lett. b) del DLgs. 446/97) o arti e professioni (ex art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
In assenza di specifiche previsioni esentative, restano, invece, soggetti al tributo gli studi associati e le associazioni professionali (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2022, § 3).
Ciò posto, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, i compensi per incarichi di sindaco e amministratore svolti da un professionista che partecipa a un’associazione professionale possono essere esclusi dalla base imponibile dell’associazione medesima solo qualora tali attività siano esercitate, nel contempo:
– in modo individuale e separato rispetto a ulteriori attività espletate all’interno dell’associazione professionale;
– senza fruire, con onere della prova a carico del contribuente, dei benefici organizzativi recati dalla titolarità dello studio o dall’adesione all’associazione.
Nel caso oggetto di interpello, gli incarichi di sindaco o amministratore ricoperti dagli associati appaiono svolti non in modo “individuale e separato” rispetto al complesso dell’attività svolta dagli stessi associati nel contesto associativo, ma avvalendosi altresì dell’organizzazione messa a disposizione dallo studio associato. Inoltre, l’affidamento al professionista dell’incarico di amministratore o sindaco sembra avvenire anche in ragione dell’appartenenza all’associazione professionale.
Sulla base del regolamento associativo, poi, i compensi afferenti agli incarichi in oggetto sono fatturati direttamente ed esclusivamente dall’associazione.
Infine, il riconoscimento al professionista, che assume l’incarico di sindaco e amministratore, di un “premio” conferma che i compensi percepiti per tali incarichi siano intesi dall’associazione come “proventi della propria organizzazione” e non come remunerazioni riferibili esclusivamente al singolo professionista.
Pertanto, secondo la risposta n. 338, nel caso di specie i compensi percepiti e fatturati, direttamente ed esclusivamente, dall’associazione professionale in relazione agli incarichi di sindaco o amministratore svolti dai propri associati concorrono alla formazione della base imponibile IRAP dell’associazione stessa.
La posizione dell’Amministrazione finanziaria ricalca quella di una parte della Cassazione: ad esempio, l’ordinanza n. 32272/2022 (espressamente citata) ha affermato che, per ottenere l’esclusione da IRAP dei compensi per l’attività di sindaco svolta dai professionisti associati e corrisposti allo studio, occorre dimostrare che l’attività individualmente svolta dagli associati è “funzionalmente scollegata” da quella dello studio professionale. Nel caso di specie, in assenza di tale prova, il rimborso d’imposta è stato negato.
Inoltre, secondo i giudici di legittimità, ai fini probatori non possono essere utilizzate le Certificazioni Uniche rilasciate dalle società clienti, atteso che tale circostanza non esclude che i professionisti, nell’espletamento del loro incarico, si siano avvalsi in concreto dell’organizzazione messagli a disposizione dallo studio associato.
Secondo l’ordinanza n. 12495/2019 e la norma di comportamento AIDC n. 215, affinché i compensi spettanti per le attività di amministratore, sindaco e revisore di società svolte dai singoli associati siano esclusi da IRAP è necessario che:
– la fattura emessa dall’associazione professionale rechi l’indicazione del nome dell’associato e della carica di sindaco (o amministratore) ricoperta, per distinguere tale attività dalle altre rese dall’associazione;
– sia possibile scorporare il compenso (al netto dei costi di diretta imputazione), ascrivibile alla carica di sindaco (o amministratore), dalle restanti attività fatturate dall’associazione, verificando l’esistenza dei requisiti impositivi delle differenti fattispecie;
– il professionista sia in grado di dimostrare di non fruire, per la carica di sindaco (o amministratore), dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione all’associazione.
Alla luce delle considerazioni sopra formulate, il vigente quadro normativo e la posizione dell’Agenzia suggeriscono, ove possibile, di far fatturare direttamente agli associati gli incarichi di sindaco e amministratore di società, onde ottenere ex lege l’esclusione dal tributo di tali proventi ed evitare, a monte, probabili contenziosi.