Al via da domani la nuova disciplina dell’equo compenso

Entra in vigore domani la L. 49/2023, che impone ai “contraenti forti” – ossia banche, assicurazioni, loro controllate o mandatarie, imprese che nell’anno prima del conferimento dell’incarico abbiano impiegato più di 50 dipendenti o registrato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica – di remunerare le prestazioni d’opera professionale con un compenso “equo”, ossia:
– proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
– conforme ai compensi previsti, con riferimento a ciascuna attività professionale, da specifici decreti ministeriali.

Tutto questo varrà anche per i sindaci delle società rientranti nell’ambito di applicazione della L. 49/2023, nominati a far data da domani (sul punto, si veda “Equo compenso problematico per i sindaci” del 15 maggio 2023), e potrà, quindi, riguardare gli organi di controllo eventualmente nominati in occasione delle assemblee di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022, che, per le società “solari” che si avvalgano del termine “lungo” di 180 giorni, possono tenersi fino al prossimo 29 giugno.

Con riguardo agli incarichi conferiti a partire da domani, quindi, le clausole che prevedano un compenso “non equo” e quelle che contengano imposizioni troppo gravose per il professionista o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto – come, per esempio, obblighi di rinuncia al rimborso delle spese, divieto di richiedere il pagamento di acconti, facoltà di modifiche unilaterali del contratto da parte del cliente e termini di pagamento superiori a 60 giorni (art. 3 comma 2 della L. 49/2023) – sono nulle.
Tale nullità, che opera a vantaggio del solo professionista ed è rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, non inficia l’intero contratto – che, quindi, rimane valido per il resto – ma solo la clausola redatta in violazione della L. 49/2023.

Non tutto è pronto, però, per far sì che le nuove disposizioni siano pienamente operative.
La prima criticità riguarda i parametri di riferimento per la quantificazione dei compensi professionali.
Attualmente, solo gli avvocati possono usufruire di parametri recentemente aggiornati; il DM 55/2014, infatti, è stato modificato dal DM 147/2022 e tali modifiche sono in vigore dallo scorso mese di ottobre (si veda “Nuovi parametri per i compensi degli avvocati dal 23 ottobre” del 14 ottobre 2022).

Gli altri professionisti ordinistici, invece, dispongono di parametri risalenti anche a dieci anni fa.
Per quanto riguarda dottori commercialisti ed esperti contabili, il CNDCEC sta già lavorando a una revisione delle disposizioni del DM 140/2012 (si veda “Equo compenso per ora senza sanzioni per i professionisti” del 17 maggio 2023).
Analoga opera di revisione dovrebbe riguardare i parametri riferiti ai compensi di notai, consulenti del lavoro e professionisti operanti in ambito sanitario, risalenti, rispettivamente, al 2013 i primi due e al 2016 gli ultimi.
I professionisti “non ordinistici” dovranno, per contro, attendere il decreto del MIMIT, che dovrebbe essere emanato entro il prossimo 19 luglio.

L’aggiornamento (o l’adozione ex novo) dei parametri per la quantificazione dei compensi, peraltro, non servirà solo a consentire la piena operatività della nuova disciplina.
Tale attività potrà infatti essere di aiuto per i professionisti anche ai fini della pattuizione dei compensi in rapporti contrattuali estranei all’ambito di applicazione della L. 49/2023.
Se è vero, infatti, che solo per i rapporti intercorrenti con i soggetti ivi indicati sarà obbligatoria la pattuizione di un compenso rispettoso dei parametri, a pena di nullità della relativa clausola, nulla vieta che, al di fuori di tali situazioni, le parti del rapporto d’opera professionale, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possano liberamente concordare e pattuire corrispettivi conformi ai valori indicati dai parametri stessi.

ORDINI AL LAVORO PER LA DEFINIZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Si ricorda, infine, come, per i professionisti che, con riferimento ai rapporti cui si applica la nuova disciplina, accetteranno compensi “non equi”, la L. 49/2023 preveda sanzioni disciplinari.
Esse dovranno, però, essere determinate dai singoli Ordini e Collegi professionali, mediante l’introduzione di previsioni specifiche nei rispettivi codici deontologici.
Fino a quel momento, dunque, in assenza di disposizioni deontologiche che dispongano sanzioni per la violazione dei parametri, i professionisti che accetteranno compensi “sotto-soglia” sembrerebbero non poter essere sanzionati.