Passaggio del superbonus al 2024 con effetti diversi per sconto e cessione

L’Agenzia delle Entrate, in occasione della videoconferenza del 20 settembre, a fronte di un quesito che indagava la possibilità di pagare nel 2023 spese agevolate con il superbonus, fruendo del 110% anche in relazione a lavori ultimati all’inizio del 2024, per esercitare poi, entro il 16 marzo 2024, l’opzione di cessione del credito, di cui alla lett. b) dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, ha risposto negativamente, affermando che “nel caso in esame, sarà possibile usufruire del Superbonus, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, che trovino corrispondenza in un Sal riferito al 31 dicembre 2023”.

In verità, la questione è molto più articolata del ragionamento, esplicitato nella risposta dell’Agenzia, che ha portato alle predette perfettibili conclusioni.
Sul fatto che entrambe le opzioni di cui al comma 1 dell’art. 121 possano essere esercitate solo in relazione a spese che si riferiscono a lavori già realizzati alla data di esercizio dell’opzione, non ci sono dubbi.
Il fatto stesso che il comma 1-bis del medesimo art. 121 statuisca che le predette opzioni possano essere esercitate in relazione a stati di avanzamento dei lavori postula la necessità che le spese cui le opzioni si riferiscono debbano essere relative a lavori già realizzati, ancorché non necessariamente ultimati, fermo restando che in tal caso devono constare da uno stato di avanzamento dei lavori formalmente liquidato e accettato.

Detto ciò, diviene però necessario distinguere le conseguenze applicative di questo precetto a seconda del tipo di opzione.

Per l’opzione di sconto sul corrispettivo, che viene esercitata con la sua applicazione da parte del fornitore, diviene pacifico che non è possibile applicare in fattura lo sconto su spese che si riferiscono a lavori non ancora ultimati e nemmeno ancora confluiti in un SAL.
Quindi l’ipotesi di una fattura con sconto integrale del 110%, per superbonus 110%, emessa entro il 31 dicembre 2023 per lavori che saranno ultimati nel 2024 o che confluiranno in SAL con data successiva al 31 dicembre 2023, è semplicemente impossibile.

Per l’opzione di cessione del credito, invece, la questione è diversa e meriterebbe un supplemento di riflessione da parte dell’Agenzia delle Entrate, rispetto alla soprariportata sintetica risposta.
Se il contribuente (che va per cassa) paga nel 2023, senza sconto in fattura, spese agevolate superbonus relative a lavori che saranno ultimati nel 2024 o che confluiranno in SAL con data successiva al 31 dicembre 2023, matura pacificamente la detrazione superbonus nella misura prevista per l’anno di sostenimento della spesa (2023).

A quel punto, può certamente portarla in detrazione in dichiarazione dei redditi, ma, se i lavori cui la spesa finanziariamente sostenuta nel 2023 venissero ultimati (o confluissero in un SAL), ad esempio, in data 20 febbraio 2024, non c’è nel pur complesso tessuto normativo alcuna previsione che ostacoli la possibilità di stipulare con un cessionario un accordo di cessione del credito in data successiva al 20 febbraio 2024 (cioè a lavori ultimati o SAL liquidato, con il rilascio di tutte le asseverazioni del caso) e di comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 16 marzo 2024, ossia entro il termine per la comunicazione delle opzioni che si riferiscono a spese sostenute nel 2023.

Quindi, auspicando sul punto un’integrazione interpretativa di dettaglio, che spesso le fugaci risposte a videoconferenze non consentono, da parte della prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, in vista della tumultuosa fine del 2023 in ottica superbonus, appare:
– assolutamente condivisibile l’impossibilità di procedere a sconti in fattura del 100% per spese relative a lavori che alla data del 31 dicembre non risultassero ultimati o almeno inclusi in un SAL con le caratteristiche di cui al comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020;

– pacifica la possibilità di beneficiare del superbonus al 110%, come detrazione in dichiarazione dei redditi, sulle spese pagate senza sconti nel 2023, anche se relative a lavori che venissero ultimati solo nel 2024 o comunque che venissero inclusi in SAL riferiti a date successive al 31 dicembre 2023;

– meritevole di più attente considerazioni da parte della prassi ufficiale la possibilità di cedere a terzi il credito di imposta al 110% relativo a spese superbonus pagate senza sconti nel 2023, anche se relative a lavori che venissero ultimati solo nel 2024 o comunque che venissero inclusi in SAL riferiti a date successive al 31 dicembre 2023, fermo restando che l’accordo di cessione del credito (cioè l’esercizio dell’opzione) deve essere successivo all’ultimazione dei lavori o alla liquidazione del SAL (con rilascio di tutte le asseverazioni del caso) e in tempo utile rispetto alla scadenza del 16 marzo 2024 (se si vuole poter cedere tutte le rate, compresa la prima, e non solo quelle “residue”).

BONUS EDILIZI – COMUNICAZIONE DI CESSIONE PROROGATA AL 31 MARZO

Con la recente conversione in legge del DL n. 198/2022 (cd. “Milleproroghe 2023”), in attesa di pubblicazione in G.U., sono stati prorogati due adempimenti riferiti ai “bonus edilizi”:
▪ comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all’art. 121, DL n. 34/2020
▪ comunicazione degli interventi sulle parti comuni condominiali, da effettuare ad opera degli amministratori di condominio.

COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE/SCONTO IN FATTURA

Come noto, l’art. 121 del DL n. 34/2020 ha previsto la possibilità, per i soggetti che sostengono spese per i bonus edili, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per:
▪ un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e dagli stessi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
▪ la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.

L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia:
✓ esclusivamente in via telematica
✓ tramite l’apposito Modello approvato, in ultimo, dal Provv. 3/02/2022, da inviare successivamente all’esecuzione dei lavori (anche quale SAL) ed entro il seguente termine ultimo:
16/03 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui si esercita l’opzione;
16/03 dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei
redditi
in cui avrebbe dovuto essere indicata la 1° rata ceduta non utilizzata in detrazione, qualora riguardi la cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite.

PROROGA LA COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI PER LE SPESE 2022
Per le spese sostenute nel 2022 il termine avrebbe dovuto scadere il 16/03/2023; tuttavia, in sede di conversione del DL “Milleproroghe 2023”, il legislatore ha differito tale comunicazione al 31/03/2023.
N.B.: la comunicazione non opera alcuna restrizione per quanto attiene
▪ sia la comunicazione dell’opzione per le spese sostenute nel 2022
▪ sia per la comunicazione della cessione delle “rate residue” (spese sostenute ante 2022).

Sal e Superbonus: si ricorda che, nel caso di detrazione del 110%, l’opzione per la cessione può essere esercitata solo in presenza di SAL, dove ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% dei lavori.
La quota cedibile va riferita a spese sostenute nel medesimo anno in cui viene realizzato il SAL.

COMUNICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Il nuovo co. 10-decies inserito nell’art. 3 del DL Milleproroghe dispone la proroga anche della comunicazione a cui è tenuto l’amministratore di condominio nel caso di interventi edilizi che attribuiscono la detrazione effettuati sulle parti comuni condominiali.

Al fine di permettere la predisposizione dei Modd. 730 precompilati, il MEF individua le modalità di invio dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni/detrazioni (art. 3 c. 4 D.Lgs. 175/2014); in applicazione di ciò, il DM del 1/12/2016 ha introdotto l’obbligo di invio per i condomini:
✓ delle spese per interventi edilizi effettuati su parti comuni di edifici residenziali
✓ nonché gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio (cd. “bonusmobili”)
✓ indicando espressamente le quote sostenute da ciascun condomino e i dati relativi alla cessione
del credito
, corrispondente alla detrazione spettante, scelta dal singolo condomino.

Anche per tale comunicazione il termine di invio del file telematico dovrà essere effettuata entro il
31/03/2023

Interventi interessati: la comunicazione è obbligatoria nel caso di interventi che attribuiscono la detrazione per:
recupero del patrimonio edilizio
– opere di riqualificazione energetica (anche in forma di superbonus)
– riduzione del rischio sismico (anche in forma di superbonus)
– acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
effettuate sulle parti comuni condominiali.

A tal fine andrà utilizzato il tracciato telematico approvato col Provv. 19/02/2022 il quale ha introdotto delle nuove codifiche, oltre alla possibilità, per ciascun singolo intervento, di indicare una opzione mista (cioè l’opzione, in parte per lo sconto in fattura/cessione del credito al fornitore e, in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori).