La Cassazione, con l’ordinanza di rimessione del 24 luglio 2023 (Cass. n. 22056/2023), pubblicata il 4 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente alla norma ex art. 18 comma 12 del DL 98/2011, con riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui detta norma non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi all’INARCASSA in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria ex art. 21 della L. 6/81, essendo quindi tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma.
Tale ordinanza ha tratto origine dal ricorso per cassazione proposto da un ingegnere avverso la sentenza d’appello che sanciva l’obbligo del professionista di iscrizione presso la Gestione separata INPS, in relazione all’attività libero-professionale svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente, e che dichiarava dovuto il pagamento delle sanzioni per evasione contributiva.
La Suprema Corte ha in primis richiamato il consolidato orientamento stante cui gli ingegneri e gli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possono iscriversi all’INARCASSA, rimanendo verso quest’ultima obbligati soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono comunque tenuti a iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS. Ciò, in ragione della ratio universalistica delle tutele previdenziali, cui è ispirato l’art. 2 comma 26 della L. 335/95, che induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui all’interpretazione autentica dell’art. 18 comma 12 del DL 98/2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire, in capo al lavoratore autonomo, una correlata prestazione previdenziale, diversamente dal contributo integrativo che ha funzione solidaristica.
Viene, poi, richiamato un precedente della Corte Costituzionale (sentenza n. 104/2022) che, in un caso riguardante la categoria professionale degli avvocati del libero foro – in base alla c.d. tutela dell’affidamento scusabile, riposto dai professionisti nell’interpretazione restrittiva data all’art. 2 comma 26 della L. 335/95 dalla giurisprudenza antecedente l’entrata in vigore dell’art. 18 comma 12 del DL 98/2011 – ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’anzidetta norma nella parte in cui non prevede che gli avvocati non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari ex art. 22 della L. 576/80, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.