Per le violazioni sui corrispettivi fino al 30 giugno 2023 definizione a 1/18

Il Consiglio dei Ministri di lunedì prossimo ha all’ordine del giorno un decreto recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali (c.d. decreto “Energia”). Stando alle bozze circolate, viene prevista all’art. 8 una nuova forma di definizione agevolata che riguarda le violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi.

Il riferimento è alle violazioni di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, sistema che negli anni ha via via sostituito lo scontrino fiscale per gli esercenti al minuto e assimilati ex art. 22 del DPR 633/72. La definizione avrebbe effetto per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, con pagamento entro il 15 dicembre 2023. 
Sono definibili le violazioni per mancata o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici ex art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97 sanzionate nella misura del 90% dell’imposta (vengono ricomprese le violazioni dei commi da 1 a 3 del DLgs. 471/97 relative alla fatturazione che rappresentano ipotesi residuali mentre sembrano escluse quelle in tema di registratori telematici).

Le violazioni vengono definite mediante il pagamento integrale dell’imposta; le sanzioni verranno corrisposte nella misura di 1/18 del 90% (in sostanza al 5%) di ogni violazione. Nel complesso la sanzione non potrà essere inferiore a 2.000 euro.
Non opera il minimo di 500 euro per operazione ex art. 6 comma 4 del DLgs. 471/97: se non è stata memorizzata/trasmessa un’operazione di 1.000 euro con aliquota 22% la sanzione del 90% dell’IVA è di 198 euro dovendosi pagare una sanzione di 11 euro, 198/18 (non si considera il minimo di 500 euro, fermo restando che nel complesso bisogna pagare almeno 2.000 euro).

La definizione si perfeziona se entro il 15 dicembre 2023 sono effettuati tutti gli adempimenti:
– pagamento delle sanzioni ex art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97 ridotte a 1/18 del minimo;
– versamento delle imposte, interessi e sanzioni (senza compensazione in F24), nonché presentazione delle dichiarazioni integrative nel caso si configuri la dichiarazione infedele e l’omesso versamento IVA.

Tale ipotesi si determina per le violazioni commesse nel 2022 confluite nel modello IVA 2023 e non anche per le violazioni commesse nel 2023, per le quali non può ancora esserci la dichiarazione (lo stesso sembra valere per le violazioni in tema di imposte sui redditi relative al 2022, visto che il modello REDDITI 2023 può essere presentato sino a fine novembre).

La violazione sui corrispettivi può determinare una dichiarazione infedele ai fini IVA ex art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97 con sanzione dal 90% al 180%, cui si aggiunge quella da omesso versamento dell’IVA periodica ex art. 13 del DLgs. 471/97 con sanzione del 30% o del 15%. L’art. 8 comma 4 lett. b) secondo periodo prevede che queste ultime sanzioni “sono ridotte alla metà della misura applicabile ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, tenuto conto del momento in cui avviene la regolarizzazione”. L’infedele modello IVA 2023, ravvedibile a 1/8 ex lettera b) del menzionato art. 13 entro il 30 aprile 2024 sembra così beneficiare di una riduzione a 1/16. 
Lo stesso dicasi per l’omesso versamento, riducibile però a 1/9 (1/18), 1/8 (1/16) o 1/7 (1/14) a seconda della liquidazione IVA interessata.

A fronte di violazioni per 10.000 euro avremo la sanzione da dichiarazione infedele di 9.000 euro che verrebbe definita col versamento di 562,50 euro. La definizione esclude i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA 2023. Essa riguarda le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 anche se constatate tramite PVC entro il 30 settembre 2023, purché non ci sia l’atto di contestazione ex art. 16 del DLgs. 472/97.
Le violazioni definite non si computano ai fini della sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali ex art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97.

È inoltre prevista la proroga dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano (per usi civili e industriali) contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
Nel caso in cui le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota del 5% si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e quelli ricalcolati sulla base dei consumi effettivi del periodo. L’agevolazione è estesa alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica con gas metano, in esecuzione di un contratto di “servizio energia”.

Un’altra novità desumibile dalla lettura della bozza riguarda il Fondo di garanzia per la prima casa.
L’art. 3 proroga al 31 dicembre 2023 (in luogo del 30 settembre 2023) il termine per le domande volte ad ottenere dal Fondo la garanzia massima dell’80%, sulla quota capitale dei mutui concessi alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età.

Al via da domani la nuova disciplina dell’equo compenso

Entra in vigore domani la L. 49/2023, che impone ai “contraenti forti” – ossia banche, assicurazioni, loro controllate o mandatarie, imprese che nell’anno prima del conferimento dell’incarico abbiano impiegato più di 50 dipendenti o registrato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica – di remunerare le prestazioni d’opera professionale con un compenso “equo”, ossia:
– proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
– conforme ai compensi previsti, con riferimento a ciascuna attività professionale, da specifici decreti ministeriali.

Tutto questo varrà anche per i sindaci delle società rientranti nell’ambito di applicazione della L. 49/2023, nominati a far data da domani (sul punto, si veda “Equo compenso problematico per i sindaci” del 15 maggio 2023), e potrà, quindi, riguardare gli organi di controllo eventualmente nominati in occasione delle assemblee di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022, che, per le società “solari” che si avvalgano del termine “lungo” di 180 giorni, possono tenersi fino al prossimo 29 giugno.

Con riguardo agli incarichi conferiti a partire da domani, quindi, le clausole che prevedano un compenso “non equo” e quelle che contengano imposizioni troppo gravose per il professionista o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto – come, per esempio, obblighi di rinuncia al rimborso delle spese, divieto di richiedere il pagamento di acconti, facoltà di modifiche unilaterali del contratto da parte del cliente e termini di pagamento superiori a 60 giorni (art. 3 comma 2 della L. 49/2023) – sono nulle.
Tale nullità, che opera a vantaggio del solo professionista ed è rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, non inficia l’intero contratto – che, quindi, rimane valido per il resto – ma solo la clausola redatta in violazione della L. 49/2023.

Non tutto è pronto, però, per far sì che le nuove disposizioni siano pienamente operative.
La prima criticità riguarda i parametri di riferimento per la quantificazione dei compensi professionali.
Attualmente, solo gli avvocati possono usufruire di parametri recentemente aggiornati; il DM 55/2014, infatti, è stato modificato dal DM 147/2022 e tali modifiche sono in vigore dallo scorso mese di ottobre (si veda “Nuovi parametri per i compensi degli avvocati dal 23 ottobre” del 14 ottobre 2022).

Gli altri professionisti ordinistici, invece, dispongono di parametri risalenti anche a dieci anni fa.
Per quanto riguarda dottori commercialisti ed esperti contabili, il CNDCEC sta già lavorando a una revisione delle disposizioni del DM 140/2012 (si veda “Equo compenso per ora senza sanzioni per i professionisti” del 17 maggio 2023).
Analoga opera di revisione dovrebbe riguardare i parametri riferiti ai compensi di notai, consulenti del lavoro e professionisti operanti in ambito sanitario, risalenti, rispettivamente, al 2013 i primi due e al 2016 gli ultimi.
I professionisti “non ordinistici” dovranno, per contro, attendere il decreto del MIMIT, che dovrebbe essere emanato entro il prossimo 19 luglio.

L’aggiornamento (o l’adozione ex novo) dei parametri per la quantificazione dei compensi, peraltro, non servirà solo a consentire la piena operatività della nuova disciplina.
Tale attività potrà infatti essere di aiuto per i professionisti anche ai fini della pattuizione dei compensi in rapporti contrattuali estranei all’ambito di applicazione della L. 49/2023.
Se è vero, infatti, che solo per i rapporti intercorrenti con i soggetti ivi indicati sarà obbligatoria la pattuizione di un compenso rispettoso dei parametri, a pena di nullità della relativa clausola, nulla vieta che, al di fuori di tali situazioni, le parti del rapporto d’opera professionale, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possano liberamente concordare e pattuire corrispettivi conformi ai valori indicati dai parametri stessi.

ORDINI AL LAVORO PER LA DEFINIZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Si ricorda, infine, come, per i professionisti che, con riferimento ai rapporti cui si applica la nuova disciplina, accetteranno compensi “non equi”, la L. 49/2023 preveda sanzioni disciplinari.
Esse dovranno, però, essere determinate dai singoli Ordini e Collegi professionali, mediante l’introduzione di previsioni specifiche nei rispettivi codici deontologici.
Fino a quel momento, dunque, in assenza di disposizioni deontologiche che dispongano sanzioni per la violazione dei parametri, i professionisti che accetteranno compensi “sotto-soglia” sembrerebbero non poter essere sanzionati.