La domanda di rottamazione dovrebbe “sbloccare” il conto pignorato

Presentata la domanda di rottamazione-quater, ai sensi dell’art. 1 comma 240 lett. d) ed e) della L. 197/2022, non possono essere proseguite procedure esecutive precedentemente avviate, salvo si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
A seguito del pagamento, delle somme o della prima rata, ex art. 1 comma 243 lett. b) della L. 197/2022 si verifica “l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

Con riferimento alla procedura di pignoramento presso terzi dell’art. 72-bis del DPR 602/73, che vede quale terzo pignorato un istituto di credito, capita sovente che l’istituto di credito, anche a fronte della comunicazione dell’Agente della riscossione che informa dell’avvenuta presentazione della domanda di adesione agevolata e quindi della “non prosecuzione” della procedura esecutiva ai sensi di legge (si veda in questo senso la risposta n. 4, seconda parte, ai quesiti posti all’allora Equitalia dall’ODCEC di Roma, a margine del convegno del 6 dicembre 2016 con riferimento alla rottamazione ex DL 193/2016), mantenga il blocco integrale dell’operatività del conto corrente oggetto di pignoramento, causando grave pregiudizio al contribuente che spesso, a maggior ragione se si tratta di impresa con unico conto corrente, non riesce a svolgere le normali attività quotidiane.
Tale modus operandi appare censurabile.

Secondo la dottrina che si è espressa sul punto a fronte della “non prosecuzione” della procedura di pignoramento e della conseguente sospensione dell’efficacia della procedura esecutiva, dalla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, le somme oggetto di pignoramento presso terzi dovrebbero tornare nella disponibilità del debitore esecutato; diversamente, se così non fosse, sarebbe evidente che l’utilità della previsione di legge risulterebbe depotenziata, atteso che il debitore non potrebbe disporre dei suoi beni fino al perfezionamento della procedura di rottamazione, e ciò in contrasto con la ratio legis della norma.

Diversamente la giurisprudenza (cfr. Trib. Lecco 13 febbraio 2017) seppur con riguardo alla edizione della procedura di definizione agevolata regolata dall’art. 6 del DL 193/2016, ha affermato che la sospensione delle procedure esecutive, a seguito della domanda di rottamazione, non determina, nel caso del pignoramento presso terzi, l’improcedibilità dell’esecuzione e lo svincolo del credito pignorato. Secondo il Tribunale di Lecco, la mera presenza della richiesta di definizione agevolata, non farebbe venir meno l’obbligo per il terzo pignorato di trattenere le somme in questione.

Più recentemente, il Tribunale di Bari, con la sentenza del 14 aprile 2023, in un caso di pignoramento di somme dovute a titolo di stipendi, sembra distinguere ciò che è maturato prima della domanda di definizione agevolata da ciò che è maturato dopo, affermando che, a far data dalla intervenuta formalizzazione dell’adesione alla rottamazione, la procedura esecutiva deve ritenersi sospesa di diritto, con conseguente venir meno dell’obbligo del terzo di non disporre delle somme maturate.

Se il mantenimento del vincolo sulla sola somma oggetto di pignoramento sino al perfezionamento della procedura di rottamazione, potrebbe essere giustificato dal fatto che in mancanza di tale perfezionamento, l’Agenzia della riscossione potrebbe riprendere la procedura esecutiva senza emettere un nuovo atto, non pare in ogni caso giustificabile il blocco integrale dell’operatività del conto corrente, prassi però che si registra purtroppo tra diversi istituti di credito.
In questo senso, si ricorda che l’art. 546 c.p.c. impone al terzo gli obblighi di custodia relativamente alle somme dovute dal debitore e nei limiti dell’importo del credito intimato aumentato della metà.

MANCA UN CHIARO RIFERIMENTO NORMATIVO

Pertanto, in presenza di fondi che coprano tale importo, l’istituto di credito, ricevuto il pignoramento presso terzi dall’agente della riscossione e la comunicazione di avvenuta sospensione della procedura a seguito della presentazione della domanda di definizione, dovrebbe in ogni caso limitare il vincolo a detto importo, non potendo certamente bloccare l’intera operatività del conto corrente.

Sotto questo punto di vista, è indispensabile che il debitore si faccia comunque parte attiva comunicando tempestivamente alla banca l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata e sollecitando l’agente della riscossione a comunicare all’istituto di credito la sospensione della procedura esecutiva.
A fronte del perfezionamento della rottamazione con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, la procedura esecutiva deve ritenersi in ogni caso estinta con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, così, nella piena disponibilità del debitore esecutato.

Rottamazione – quater: adesione entro il 30/06/2023

Con il DL 51/2023 è stata disposta la proroga dei diversi termini caratterizzanti la Rottamazione-quater, già annunciata in via ufficiosa dal MEF.

Si ricorda che con un Comunicato Stampa n.68 del 21/04/2023, il MEF aveva reso noto che il Governo si era impegnato ad adottare un apposito provvedimento normativo contenete la proroga dal 30/04/2023 al 30/06/2023 del termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli (c.d. rottamazione – quater).

Tale provvedimento è stato adottato dal CDM del 04/05/2023 ed è stato pubblicato nella GU del 10/05/2023 (DL 51/2023).

Per effetto di tale proroga, slittano anche i seguenti termini:
• comunicazione liquidazione delle somme al contribuente (adempimento a cura dell’Agente della riscossione) dal 30/06/2023 al 30/09/2023;
pagamento di tutte le somme o della prima rata slitta dal 31/07/2023 al 31/10/2023.

Procedure per l’adesione – le novità – L’adesione alla rottamazione può essere effettuata solo con modalità telematiche. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile l’apposito servizio che prevede la possibilità di presentare la domanda di adesione, on line, ma in due modalità differenti:
• in area riservata
• in area pubblica.

Nel primo caso, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi si può compilare un form nel quale vanno indicate le cartelle e/o avvisi da inserire nella domanda di adesione.

Da evidenziare che, accedendo in area riservata, è prevista la possibilità di selezionare quali cartelle si decide di far rientrare nella rottamazione, potendone escludere alcune.

Nel secondo caso, invece, si accede alla compilazione di un form cui va allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente).

Dopo aver inviato la richiesta, il contribuente:
• se ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una email di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
• se ha presentato la domanda in area pubblica, la procedura è più articolata; infatti:
– riceverà una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata
– dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti
– se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

L’Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare – secondo la normativa vigente – all’interessato, entro il 30/06/2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze.

NEW – Con il Dl 51/2023 si dispone che per la comunicazione dell’Agenzia ci sarà tempo fino al 30/09/2023.

Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

L’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:
• unica soluzione, che slitta dal 31/07/2023 al 31/10/2023;
• numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive, di cui:
– il pagamento della prima rata slitta dal 31/07/2023 al 31/10/2023;
– la seconda con scadenza 30/11/2023 (conferma); pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata
(conferma) le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
• sito istituzionale dell’Agenzia delle EntrateRiscossione;
• app EquiClick;
• domiciliazione sul conto corrente;
• moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat;
• sportelli di Agenzia delle EntrateRiscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

ROTTAMAZIONE – QUATER: ISTANZA CON ELENCO AUTOMATIZZATO DEI CARICHI AMMESSI

La procedura di “Rottamazione-quater”, che permette la definizione agevolata dei carichi (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps) affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 30/06/2022, è operativa già da gennaio 2023 (v. RF-fl 011/2023).

Al fine di agevolare i contribuenti nell’adesione alla definizione, il mese scorso AdE-R ha attivato un
servizio on line per richiedere la posizione debitoria di ciascun contribuente con riferimento ai carichi che possono essere definiti (v. RF-fl 029/2023).

Con Comunicato del 7/04/2023, AdE-R ha superato tale soluzione tramite l’implementazione
▪ di un servizio online di compilazione della domanda di adesione
▪ che permette di visualizzare direttamente l’elenco dei carichi definibili
▪ potendo il contribuente selezionare i carichi che intende definire (senza necessità di indicare i dati identificativi degli atti, potendoli direttamente selezionare a video).

N.B.: il servizio si limita, di fatto, a controllare la data di primo affidamento del carico (non deve essere successivo al 30/06/2022, né deve essere antecedente al 1/01/2020) e se i carichi siano riferiti a debiti n oggettivamente non definibili, (dazi ed Iva all’importazione, ecc.)

ACCESSO AL SERVIZIO

Come noto la domanda di adesione alla “Rottamazione quater” va presentata
▪ entro il termine del 30 aprile;
▪ mediante accesso telematico al servizio on-line disponibile all’indirizzo:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-diadesione/

In seguito all’accesso, è possibile scegliere tra le seguenti alternative.

ELENCO DEI DEBITI “DEFINIBILI”

La novità portata la scorsa settimana dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione è data dalla possibilità di selezionare direttamente:
quali cartelle o avvisi tra quelli definibili;
➔ far rientrare nella richiesta di rottamazione quater.

▪ includere solo alcuni documenti (es: in quanto è in contenzioso con alcune cartelle): è necessario selezionare ciascuna singola cartella/avviso, selezionando, nella maschera proposta:
l’intero documento (si intende rottamare l’intera cartella con tutti i carichi ivi inclusi)
o i singoli carichi all’interno del documento (s’intende rottamare solo alcuni tributi all’interno della cartella).

N.B.: si tratta, in sostanza, di una guida alla compilazione che evita di dover andare a indicare manualmente il numero dell’atto e che semplifica la procedura di presentazione della domanda.

DOMANDE DISTINTE PER OGNI CARICO
E’ possibile presentare, anche in tempi differenti ma comunque entro il 30/04/2023
▪ distinte domande riferite ai diversi carichi
▪ a ciascuna delle quali sarà collegato un proprio piano di definizione (e, dunque, un piano rateale di pagamento, nel caso in cui non si intenda pagare in soluzione unica al luglio)

N.B.: la “separazione” delle domande può essere consigliata nel caso in cui vi siano dei dubbi circa la possibilità di onorare i piani di pagamento; infatti, in tal modo si può evitare l’eventuale decadenza dalla definizione di uno/più piani (per mancato pagamento di una rata) “trascini” quella degli altri piani di pagamento.

Si noti che, anche nel caso in cui si sia certi di non riuscire ad onorare uno/più piani di rateazione, non vi sono particolari motivi per non includere tutti i carichi pendenti (non impugnati), in quanto:
– si ottiene, comunque, il vantaggio di sospendere temporaneamente qualsiasi azione esecutiva/cautelare o di prevenirne di nuove
– in seguito all’intervenuta decadenza per mancato pagamento, riprenderanno ordinariamente tutte le azioni esecutive/cautelari e decorreranno nuovamente gli interessi di mora riferiti al carico originario.

PRESA IN CARICO DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dopo aver presentato la domanda il contribuente riceve dall’Agenzia delle Entrate – riscossione le seguenti comunicazioni a seconda della modalità di invio utilizzata:
presentato della domanda in area riservata:
ricezione di una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
presentazione della domanda in area pubblica:
– ricezione di una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
– dopo la convalida della richiesta, ricezione di una seconda e-mail che indica la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
– se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Si ricorda che:
✓ l’accoglimento/diniego della domanda è comunicato al contribuente entro il 30/06/2023
✓ a seguito dell’accoglimento della domanda il contribuente deve provvedere al pagamento, entro il 31/07/2023 (unica soluzione o prima rata), delle somme dovute.

ROTTAMAZIONE-QUATER – IL PROSPETTO INFORMATIVO DI ADE-R

La cd. “Rottamazione-quater”, cioè la definizione agevolata dei carichi (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps) affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 30/06/2022 risulta operativa già da alcuni giorni (v. RF-fl 011/2023).

Al fine di agevolare i contribuenti nell’adesione alla definizione, Agenzia Entrate-Riscossione ha recentemente attivato on-line la possibilità di richiedere la posizione debitoria di ciascun contribuente con riferimento ai carichi che possono essere definiti.

Nota: in particolare si tratta dei carichi che risultano affidati nel periodo ammesso. A tal fine si ricorda che, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 4 del DM 321/1999, rientrano nella definizione i ruoli telematici la cui “consegna formale” (data indicata nella Cartella di pagamento) si intende effettuata il 10 luglio 2022 (in quanto il “flusso telematico” al Consorzio Nazionale dei Concessionari, che lo inoltra all’Agente della riscossione competente, si deve presumere eseguito entro il 30/06/2022)

Una ulteriore specificazione riguarderà i carichi già inclusi in precedenti “Rottamazioni” o “Saldo e stralcio”, senza che rilevi se il contribuente sia decaduto (per omesso/tardivo versamento delle rate) o meno.
A tal fine si ricorda che
– non è prevista alcuna ipotesi di “confluenza automatica” di tali carichi nella Rottamazione-quater
– il vantaggio nell’inserimento nella Rottamazione quater riguarderà l’esclusione da interessi per ritardata iscrizione a ruolo ed aggio riferita alle rate ancora da pagare (in precedenza non sgravati).

Si ricorda che la definizione si perfeziona:
col pagamento del capitale, dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate
con stralcio delle sanzioni, degli interessi (di mora o di ritardata iscrizione a ruolo) e dell’aggio.

COMUNICAZIONI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE: è disposto che, entro il 30/06/2023:
▪ deve comunicare ufficialmente al debitore quanto dovuto per la definizione, incluso l’importo delle singole rate e la data della loro scadenza
▪ anche tenendo conto di quelle stralciate (carichi non superiori ad €. 1.000).

N.B.: come anticipato, per quanto attiene l’Agenzia Entrate-Riscossione, il contribuente potrà ottenere in via anticipata una comunicazione “ufficiosa” di quanto dovuto, accedendo all’apposita funzionalità denominata “Prospetto informativo” tramite accesso on-line sul sito istituzionale dell’Agenzia.

PAGAMENTO: si ricorda che IL pagamento di quanto dovuto andrà effettuato (nei limiti di tolleranza del cd. “lieve inadempimento”) in unica soluzione entro il 31/07/2023 o in un numero massimo di 18 rate di pari importo, da corrispondere alle seguenti scadenze:

IL “PROSPETTO INFORMATIVO” DEI CARICHI ROTTAMABILI

L’Agenzia Entrate-Riscossione da tempo permette, tramite accesso on-line all’area riservata, di venire a conoscenza dei carichi non pagati del singolo contribuente.
Si tratta di una funzionalità utilizzabile a prescindere dall’accesso alla definizione agevolata.

In occasione della Rottamazione-quater, l’AdE-R ha attivato una partizione della precedente funzione, con estrazione dei soli carichi che hanno i requisiti per accedere alla definizione agevolata.
A tal fine è possibile procedere on-line con due modalità differenti.

a) RICHIESTA ON-LINE TRAMITE ACCESSO ALL’AREA RISERVATA
A tal fine occorre accedere all’area riservata (previo accreditamento tramite SPID, CIE o CNS):

La richiesta del prospetto (confermata da una e-mail che ne indica la presa in carico) sarà evasa nelle successive 24 ore; il contribuente riceverà una e-mail all’indirizzo che ha indicato nella richiesta, con il link per scaricare il Prospetto entro i successivi 5 giorni

b) RICHIESTA ON-LINE IN AREA PUBBLICA
In tal caso è necessario compilare un apposito form, allegando la documentazione di riconoscimento ed indicando l’indirizzo e-mail sul quale ricevere il Prospetto.
In tal caso la procedura si compone dei seguenti passaggi:
convalida: si riceve una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore
presa in carico: si riceve una seconda e-mail che indica la presa in carico della richiesta
– infine viene inviata una terza e-mail con il link per scaricare il Prospetto informativo entro i successivi 5 giorni.

COMUNICAZIONE “UFFICIALE” DELLE SOMME DOVUTE

Come anticipato entro il 30/06/2023 l’AdE-R attiverà l’apposita funzione riferita alla comunicazione delle somme dovute. Accedendo a tale funzione sarà possibile avere il riepilogo complessivo della situazione del contribuente in relazione anche alle precedenti definizioni agevolate.

Di seguito il prospetto attualmente disponibile, che al 30/06/2023 risulterà aggiornato anche con i dati riferiti alla Rottamazione-quater.

PRENOTAZIONE DEL BONUS PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI ELETTRICI

Sintesi: il Decreto Semplificazioni ha riaperto la possibilità di finanziare l’acquisto di veicoli non inquinanti, la cui regolamentazione è affidata al MISE. Quest’ultimo ha, pertanto, proceduto, a rifinanziare il fondo relativo all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici, comunicando l’apertura del canale telematico (“piattaforma”) con il quale i concessionari procedono a “prenotare” gli incentivi concessi agli acquirenti.
Il contributo, rivolto alle persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.
La piattaforma è aperta a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 19/10/2022

SOGGETTI INTERESSATI
Hanno diritto al bonus le persone fisiche/giuridiche che dal 16 maggio al 31 dicembre 2022
acquistano (anche in leasing) motocicli e ciclomotori nuovi di fabbrica in classe da L1e a L7e

OBBLIGHI: nel caso in cui l’acquisto sia effettuato da:
persone fisiche: la proprietà (o detenzione in laesing) del mezzo va mantenuta per almeno 12 mesi
persone giuridiche: non vi è alcun vincolo di mantenimento della proprietà

I MEZZI: è agevolato l’acquisto si tratta di ciclomotori e motocicli con le seguenti caratteristiche:

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: i contributi sono concessi (quale sconto riconosciuto dal venditore)
– in percentuale sul costo di acquisto e con massimale variabili a seconda del mezzo acquistato
– distinguendo il caso in cui vi sia la “rottamazione” un altro ciclomotore/motociclo o meno
come indicato di seguito:

PROCEDURA IN CASO DI ROTTAMAZIONE O MENO

Come anticipato, il contributo varia in base alla consegna o meno di un ciclomotore/motociclo da
rottamare. Peraltro, anche la procedura da seguire varia in caso di rottamazione o meno.

ACQUISTO SENZA ROTTAMAZIONE
Come anticipato, i soli veicoli ad alimentazione elettrica sono ammessi al contributo senza rottamazione.
Adempimenti
Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere indicato il contributo Ecobonus DPCM 6/04/2022

VEICOLI NON ELETTRICI
Il rivenditore deve applicare uno sconto minimo del 5% sul prezzo di listino per determinare il “prezzo di
acquisto su cui calcolare il contributo

ACQUISTO CON ROTTAMAZIONE
La rottamazione:
– è obbligatoria in caso di acquisto di veicoli non elettrici
– è facoltativa nel caso di veicoli elettrici.
Veicolo da rottamare: il veicolo da rottamare deve essere:
◾ di categoria Le
◾ intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei
familiari conviventi

◾ deve risultare:
✓ omologato alle Classi Euro da 0 a 3
✓oppure oggetto di ritargatura ex DM 76/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (si
tratta dei ciclomotori già in circolazione ante 14/07/2006 che, per poter ricolare, hanno dovuto essere
minuti di targa e del “certificato di circolazione”).
Adempimenti
Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo devono essere indicati: ✓ il veicolo da rottamare
✓ il contributo Ecobonus DPCM 6/04/2022.
Il concessionario entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo deve:
✓ consegnare il veicolo usato ad un demolitore
✓ provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista

Contributo: 40% x Prezzo di acquisto
dove Prezzo di acquisto = (prezzo di listino + optional) – sconto minimo 5%
LA PROCEDURA PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

Per ottenere il contributo il concessionario/rivenditore, deve effettuare la registrazione alla piattaforma:
https://ecobonus.mise.gov.it/
REGISTRAZIONE
Dalla “area rivenditori” del sito “Ecobonus”, riservata ai concessionari e ai rivenditori autorizzati, si effettua l’accesso tramite le nuove modalità di identificazione digitale quali SPID, CIE o CNS
La registrazione dei rivenditori/richiedenti prevede:
1. La ricerca del proprio concessionario/importatore compilando i campi Partita IVA e Numero REA;
2. La compilazione dell’anagrafica del richiedente per la registrazione dell’account;
3. L’invio di una PEC al concessionario/importatore selezionato da parte del sistema, contenente
un link per confermare la richiesta di registrazione;
4. L’invio di una e-mail di conferma della richiesta di registrazione al richiedente.
Dopo aver inserito la Partita IVA, il Numero REA e cliccato su Cerca, nel caso in cui la ricerca dia esito
positivo, il richiedente visualizzerà – in sola lettura – i dati del concessionario/importatore e la sezione
anagrafica che sarà già compilata in automatico in quanto il sistema, tramite la nuova identità digitale
SPID, CIE o CNS, pesca automaticamente tutti i dati e sarà già presente in sola lettura l’indirizzo PEC
del concessionario/importatore.
Una volta ottenuta la conferma della registrazione, il richiedente riceverà una e-mail all’indirizzo inserito
in fase di registrazione
.

PRENOTAZIONE
Dopo la registrazione, il rivenditore può procedere alla prenotazione del contributo per ciascun motociclo/ciclomotore venduto.

Accedendo all’Area rivenditori, si può accedere alla sezione riservata dove effettuare le prenotazioni dei
contributi e svolgere le pratiche necessarie per consentire l’acquisto dei veicoli ai clienti.

Il richiedente dovrà inserire il login ricevuto via e-mail al momento della conferma della registrazione e la
password, creata al momento della registrazione.

Dopo aver cliccato su Accedi, il richiedente visualizza la sezione riservata alle prenotazioni

Nel caso di veicolo da rottamare vengono richiesti i relativi dati.

Infine, la procedura richiede il dettaglio dei pagamenti (acconti e saldo) e le relative modalità (bonifica,
assegno, ecc.).

EROGAZIONE/RIMBORSO/RECUPERO
Successivamente si passa alle seguenti fasi:
Erogazione: il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite
compensazione del prezzo di acquisto.
Rimborso: il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo
erogato.
Recupero: il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la
documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d’imposta