No alla tassazione del rimborso chilometrico corrisposto al rider

Con la risposta a interpello 290 dell’11/04/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorre alla formazione dell’imponibile IRPEF, l’indennità corrisposta ai rider che utilizzano, su richiesta del datore di lavoro, la propria bicicletta o altro mezzo di trasporto, per effettuare le consegne.

Nel caso di specie, una società attiva nel settore del food delivery, utilizza un modello organizzativo che prevede l’assunzione di rider con contratto di lavoro subordinato.

Per ciò che rileva, l’articolo 14 dell’accordo stipulato tra società e rider prevede una retribuzione oraria, cui deve aggiungersi un importo a titolo di accantonamento al Tfr, il premio di valorizzazione, le indennità aggiuntive e un “rimborso chilometrico”.

Il rimborso spetta ai lavoratori che su richiesta dell’azienda effettuano le consegne con mezzi propri.
La società, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti versa al dipendente una indennità a titolo di “rimborso chilometrico”, determinata su criteri oggettivi e sulla rilevazione dei dati riguardanti il tipo di veicolo utilizzato.

Nello specifico, per i ciclomotori il riferimento è al valore medio dei rimborsi chilometrici rilevabile dalle tabelle Aci, per le biciclette e le biciclette elettriche allo stesso valore medio rideterminato in proporzione rispetto al costo dei veicoli. La lunghezza dello spostamento è calcolata attraverso l’apposita app aziendale. L’indennità spetta per l’effettuazione delle consegne e non per il tragitto che il rider deve seguire per raggiungere il punto di partenza, per farvi ritorno o per muoversi da e verso la propria abitazione.

In relazione alla fattispecie descritta, si chiede conferma del fatto che i rimborsi in questione non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente per i lavoratori e che, quindi, non debbano essere assoggettati alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
La risposta dell’Agenzia è positiva.
Premesso che:
l’art. 51 del Tuir sancisce il principio di onnicomprensività secondo cui, in linea generale, costituiscono reddito “tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”
con:
• la CM n. 326/1997 è stato chiarito che, tuttavia, non concorrono alla formazione del reddito le spese di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative (es. acquisti di beni strumentali di piccolo valore, come la carta per la fotocopiatrice o le pile per la calcolatrice)
• con la RM 178/2003 si è sancito il principio in base al quale non concorrono alla formazione dell’imponibile IRPEF le somme che non costituiscono arricchimento per il dipendente (es.: indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e le erogazioni a esclusivo interesse del datore di lavoro.

Tali chiarimenti trovano applicazione nel caso di specie, considerando che:
• la soluzione adottata è più conveniente per l’azienda rispetto alle spese che dovrebbe affrontare per fornire mezzi propri ai rider;
• il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è indispensabile per svolgere il lavoro e costituisce, per questo, anche uno degli elementi valutati ai fini dell’assunzione.