Imprese – Impatti negativi della Brexit – via alle richieste di rimborso

A partire dal 13/04/2023, è possibile presentare la richiesta per i rimborsi delle maggiori spese sostenute a seguito alla Brexit a partire dal 01/01/2020.

Lo ha reso noto con un apposito avviso, l’Agenzia della Coesione Territoriale, che ha predisposto un’apposita piattaforma per la presentazione delle istanze.

Si tratta della Riserva di Adeguamento alla Brexit (BAR), uno “strumento speciale di emergenza una tantum”, istituito dalla Commissione Europea, su impulso del Consiglio Europeo, con il Reg. (UE) n. 1755 del 6 ottobre 2021, con l’obiettivo di contrastare le conseguenze economiche, sociali, territoriali e ambientali della Brexit negli Stati membri e mitigare gli impatti negativi sulla coesione economica, sociale e territoriale.

Sono destinatari della Riserva tutti gli stati membri dell’UE e l’importo assegnato all’Italia ammonta a euro 146.769.412, secondo quanto disposto nell’Allegato alla Decisione C (2021)7330 del 8 ottobre 2021.

Termini e procedure – Per accedere agli incentivi, le imprese devono presentare una proposta di finanziamento che può essere compilata a partire dalle ore 12.00 del 13/04/2023 fino alle ore 12.00 del 12/07/2023.

Le domande saranno valutate con un procedimento a sportello fino a esaurimento delle risorse.

Tutte le imprese private, iscritte nel Registro delle imprese ed effettivamente danneggiate dal recesso del Regno Unito dall’Unione europea, possono beneficiare del contributo al quale sono parimenti ammesse piccole, medie e grandi imprese.

Perché la richiesta sia ammissibile, saranno necessarie la sussistenza dei requisiti soggettivi, la regolarità formale e sostanziale della documentazione e il rispetto dei termini e della procedura.

In particolare, le imprese dovranno evidenziare l’iscrizione al Registro imprese, il rispetto dei termini e delle previsioni previsti dall’avviso nonché il rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013.

Il contributo finanziario è in “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013): si prevede, in particolare, la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un massimo di € 200.000.

Il beneficio è concesso a seguito di una procedura di valutazione che si compone di:
▪ una fase di verifica di ammissibilità formale della domanda di finanziamento in esito alla quale la domanda risulterà“ammissibile” oppure “non ammissibile” alla successiva fase;
▪ una fase di valutazione delle proposte di finanziamento.

La selezione valuterà l’adeguata descrizione dell’impatto negativo che l’iniziativa ha contrastato, l’efficacia delle attività realizzate e la portata dell’intervento nonché l’effettivo contrasto degli effetti negativi della Brexit.
Ai fini del riconoscimento del contributo, saranno adottati criteri generali di valutazione:
▪ le spese rimborsabili devono essere sostenute durante il periodo di riferimento a partire dal 1° gennaio 2020: si tratta quindi delle sole spese già realizzate;
▪ la riserva può coprire parte delle spese sostenute per la realizzazione di iniziative finanziate da altri fondi e programmi dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Tuttavia, sulla base delle previsioni regolamentari della BAR, alcune spese non saranno ammissibili. In particolare:
▪ la riserva non finanzia l’IVA;
▪ non sono ammesse le spese a sostegno della delocalizzazione.

Il proponente può partecipare a ciascuna finestra temporale con una sola proposta di finanziamento e partecipare anche a più finestre temporali purché le singole iniziative progettuali comprendano titoli di spesa differenti.