Con la circolare n. 32/D del 31 agosto 2022, l’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni in merito alla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022.
La circolare illustra gli adempimenti per gli esercenti.
ll decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022) ha disposto un’ulteriore rideterminazione, temporanea, di talune aliquote di accisa di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), senza soluzione di continuità e nelle misure fissate da precedenti analoghi interventi di riduzione.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 8 del decreto, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022 restano vigenti le aliquote di accisa di seguito specificate:
-Benzina: euro 478,40 per mille litri;
-Oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
-Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi;
-Gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.
Quanto agli adempimenti per gli esercenti depositi commerciali nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti si stabilisce l’obbligo di trasmettere entro la data del 7 ottobre 2022, tramite PEC ovvero per via telematica, al competente Ufficio delle dogane i dati dei quantitativi fisici dei carburanti, le cui aliquote di accisa sono state rideterminate, giacenti nei serbatoi alla fine della giornata del 20 settembre 2022.
Di sicuro rilievo per gli esercenti le novità introdotte in ordine all’assolvimento di tale adempimento:
-La comunicazione delle giacenze non va effettuata qualora, alla scadenza del periodo di applicazione delle aliquote di accisa oggetto di rideterminazione, ne venga disposta la proroga;
-L’utilizzo di modelli stabiliti e approvati con determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane per la trasmissione dei dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante in giacenza, ove obbligatoria.