Con il principio di diritto n. 8 del 21/04/2023 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime che prevede la detassazione del 90% dei redditi di docenti e ricercatori che rientrano in Italia, con l’acquisizione della residenza, dopo aver trascorso un periodo di almeno due anni all’estero (articolo 44 del Dl n. 78/2010).
I chiarimenti vengono resi con riferimento a docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010, con riferimento:
• alla percezione di assegni di ricerca, esenti da IRPEF ex art. 22 della L. 240/2010;
• occasione dell’ingresso o del rientro in Italia, prima dell’assunzione.
L’art. 24 c.3 lett. b) della L. 240/2010 stabiliva, infatti, che lo svolgimento dell’attività di ricerca per effetto della corresponsione del citato assegno di ricerca può anche risultare propedeutico alla successiva stipula di contratti di lavoro (retribuiti con redditi tassabili e pertanto agevolabili) con ricercatori e docenti provenienti dall’estero che, altrimenti, avrebbero dovuto essere già in possesso di un titolo di
dottorato estero dichiarato equivalente o equipollente al titolo italiano o avrebbero dovuto aver acquisito più anni di rilevante esperienza lavorativa successivamente al conseguimento del titolo.
In tale contesto, evidenzia l’Agenzia, la percezione degli assegni di ricerca in questione, in occasione dell’ingresso o del rientro in Italia prima della successiva assunzione può rappresentare uno dei requisiti per la stipula di contratti di ricerca e docenza rientranti nell’ambito dell’art. 44 del DL 78/2010, non risultando ostativa la circostanza che i suddetti assegni siano esenti da IRPEF.
In tal caso, la durata del periodo di godimento delle agevolazioni verrà computata a partire dal periodo d’imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia che, nel caso specifico, deve essere in connessione con l’avvio dell’assegno di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010.