“BONUS COLONNINE DOMESTICHE” – CLICK DAY DAL 19 OTTOBRE

Il DPCM 6/04/2022 (come modificato dal DPCM 4/08/2022) ha previsto il riconoscimento per l’anno 2022, successivamente esteso alle annualità 2023 e 2024 dal DL n. 198/2022 (cd. “Milleproroghe 2022”):
➔ di un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera
➔ per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici.

LIMITE DI SPESA: il limite massimo di spesa (su cui calcolare l’80% del contributo) è pari a:
▪️ €. 1.500: in caso di posa in opera su “parti private” di edifici
▪️ €. 8.000: per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis, C.C.);
in tal caso destinatario del contributo è il condominio (non il singolo condomino).

IL DECRETO ATTUATIVO

Il D.M. 14/03/2023 del Mimit ha individuato gli aspetti procedurali per la concessione ed erogazione di contributi per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture effettuati da utenti “domestici” (cioè soggetti che non operano nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo).

CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

Il Mimit può concedere:
▪️ nel limite delle risorse disponibili, pari ad € 40 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023
▪️ un contributo per le spese ammissibili individuato nella misura e limiti sopra evidenziati.

SPESE AMMESSE: sono ammissibili al contributo le spese effettuate con pagamento tracciabile:
▪️ sostenute:
– per l’annualità 2022: a partire dal 4/10/2022 al 31/12/2022
– per l’annualità 2023: a partire dal 1/01/2023 al 31/12/2023
▪️ che possono comprendere:
acquisto e messa in opera dell’infrastrutture di ricarica, ivi comprese, se necessarie, le opere edili strettamente necessarie e gli impianti/dispositivi per il monitoraggio
– spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi
– costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD.

SPESE NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO: sono quelle:
– per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere (va, tuttavia, considerata l’Iva sulle fatture dei fornitori)
– per consulenze doverse dalla progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi
– relative a terreni e immobili
– relative all’acquisto di servizi diversi da quelli ammissibili anche se funzionali all’installazione;
– per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI:
Il decreto di concessione sarà emanato dal Mimit entro il 31/01/2024 (cioè 90 gg dalla chiusura “dello sportello”). Il contributo sarà erogato in soluzione unica, nell’ordine di ricezione delle domande.

CLICK DAY: in presenza di risorse insufficienti è disposto che le domande presentate saranno ammesse ad istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione; dunque:
non saranno più ammesse le istanze che giungono una volta raggiunto il limite dello stanziamento
pari a €. 40 milioni per ciascun periodo, 2022 e 2023.

INFRASTRUTTURE DI RICARICA

Le infrastrutture di ricarica devono essere:
▪️ nuove di fabbrica e di “potenza standard” (colonnina con potenza inferiore a 22 kW)
▪️ realizzate a regola d’arte e dotate di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008
▪️ destinazione: le infrastrutture devono essere destinate ad esclusivo uso privato (della persona fisica o dei condomini) e non accessibili al pubblico.

TERMINI PER LE DOMANDE

Il D.M. 2/10/2023 ha definito:
▪️ i termini di apertura e chiusura dello sportello online per presentare le domande di contributo
– per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica
effettuati da utenti domestici dal 4/10/2022 al 31/12/2022;
▪️ gli schemi di presentazione delle domande di concessione ed erogazione del contributo.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE

Le domande di concessione del contributo vanno presentate:
dalle ore 12:00 del 19/10/2023 e fino alle ore 12:00 del 2/11/2023
▪️ vanno compilate in forma elettronica utilizzando la piattaforma informatica online all’indirizzo che verrà comunicato sul sito del Mimit con apposito avviso
▪️ vanno inserite le informazioni richieste dalla piattaforma informatica, allegando il modulo di domanda e i documenti richiesti (tra i quali il modulo di relazione finale)
▪️ richiedono il possesso di un indirizzo di PEC

Una volta compilata la domanda, la piattaforma rilascia un “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio telematico.
La piattaforma informatica rilascia attestazione di avvenuta presentazione della domanda.

CONTROLLI

Il D.M. 2/10/2023 ha definito, per le annualità 2022-2023, le modalità e le procedure per effettuare i controlli documentali.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RELATIVI ASPETTI:
attività di controllo: ha ad oggetto l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate, nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata, dai soggetti beneficiari, i documenti di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati, nonché il rispetto dei requisiti previsti per le infrastrutture di ricarica;
controlli: sono effettuati a campione, nel limite massimo del 10% delle erogazioni effettuate;
Invitalia: trasmette, per ogni domanda soggetta a verifica, la comunicazione di avvio del procedimento mediante PEC all’indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda di accesso al contributo;
con la suddetta comunicazione, nel caso i dati e i documenti trasmessi in sede di presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo risultino carenti o incoerenti, vengono richiesti altresì chiarimenti e/o integrazioni documentali; in tali casi il beneficiario trasmette entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione, pena la revoca del contributo, i documenti richiesti via PEC all’indirizzo CRE3@postacert.invitalia.it;
per ogni domanda soggetta a verifica, e nel caso di richiesta di chiarimenti e/o documenti, Invitalia, ricevuti i documenti integrativi o i chiarimenti, procede alla verifica documentale per accertare la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento del contributo;
entro 90 gg dalla trasmissione della suddetta comunicazione, viene comunicato tramite PEC al beneficiario soggetto a verifica l’esito positivo del controllo; le integrazioni istruttorie interrompono il termine che ricomincia a decorrere dalla ricezione dei documenti richiesti;
✓ accertamento documentale con esito negativo: si produce nei seguenti casi:
– carenza dei documenti forniti, anche a seguito di integrazione;
– dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o con dati non veritieri;
– non risultino soddisfatti i requisiti e le condizioni previste dal decreto in esame, dal D.M. 14/03/2023 e dal DPCM 6/04/2022 e s.m.i.;
– indisponibilità a fornire i documenti richiesti.

Tassati i rimborsi per la ricarica di auto elettriche in uso promiscuo ai dipendenti

rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione, non rientrando quindi nel fringe benefit di cui all’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR. È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 421 di ieri, 25 agosto, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

Nella fattispecie in esame, la società ha una flotta aziendale di autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, con addebito del “fringe benefit” in busta paga. La società sta rinnovando il parco auto con automezzi elettrici o ibridi e intende riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese per l’energia elettrica sostenute per la ricarica effettuata presso le relative abitazioni (spese collegate agli spostamenti lavorativi, tranne che per i dirigenti per i quali è previsto il rimborso totale). Viene, inoltre, precisato che l’azienda si farà carico delle spese di installazione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture necessarie (wallbox, colonnine di ricarica, contatore a defalco).
Il dubbio posto è se tali rimborsi possano essere considerati esclusi da imposizione ex art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR.

Tanto premesso,  la lettera a) del citato comma 4, lettera a), dell’art. 51 del TUIR, nel definire il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro ’’valore normale’’, un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione (cfr. C.M. n. 326/1997, §§ 2.3.2 e 2.3.2.1).

In relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km si assume il 25% (importo poi elevato a seconda dell’emissione di CO2) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
Il legislatore, con la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), ha previsto, ai fini dell’imponibilità, un valore forfetario del benefit più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentando, invece, gradatamente la base imponibile del valore dei veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km.

In relazione ai veicoli ad uso promiscuo, nella C.M. n. 326/1997 è stato chiarito che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI.

Nel medesimo documento di prassi è stato altresì chiarito che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi (es. l’immobile per custodire il veicolo), che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che nella fattispecie in esame l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

Il consumo di energia non è fringe benefit

Per quanto riguarda il consumo di energia, l’Agenzia delle Entrate ha però rilevato che lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. “fringe benefit”), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.

Al riguardo, l’Agenzia ricorda che le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore (es. carta della fotocopia o della stampante, pile della calcolatrice, ecc.), e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo art. 51 comma 5 del TUIR per il rimborso analitico delle spese per trasferte.

Pertanto, nella fattispecie, i rimborsi per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono, ad avviso dell’Agenzia, reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione.