Acconti d’imposta 2023 alle prese con il ricalcolo

Anche quest’anno, alcune disposizioni di legge prevedono determinati obblighi di rideterminazione delle imposte relative al 2022 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2023.

Innanzitutto, come in passato, sono tenuti al ricalcolo i distributori di carburante che, nel 2022, hanno fruito della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa prevista dall’art. 34 della L. 183/2011.
Nel dettaglio, se l’acconto IRPEF/IRES 2022 è calcolato con il metodo storico, l’IRPEF/IRES 2022, base di commisurazione dell’acconto medesimo, va assunta senza considerare tale deduzione. Nessun obbligo di rideterminazione è, invece, previsto ai fini IRAP.

Ugualmente interessati al ricalcolo sono i soggetti che effettuano il noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto e assoggettano i proventi derivanti da tale attività all’imposta sostitutiva IRPEF/IRES del 20% prevista dall’art. 49-bis del DLgs. 171/2005. Tali soggetti devono determinare l’acconto IRPEF/IRES 2023 senza tenere conto del regime agevolato.

Pertanto, se si utilizza il metodo storico e se il regime è stato applicato nel 2022, ai soli fini del calcolo dell’acconto 2023, l’IRPEF/IRES dovuta per il 2022 deve essere rideterminata tenendo conto dei proventi assoggettati a imposta sostitutiva.
Invece, se si intende adoperare il metodo previsionale e il regime agevolativo è applicato nel 2023, l’IRPEF/IRES presunta relativa al 2023 (base di computo dell’acconto) va calcolata facendo concorrere al reddito complessivo anche i proventi che saranno poi assoggettati, nel modello REDDITI 2024, a imposta sostitutiva.

Infine, tenute al ricalcolo sono banche e assicurazioni, in seguito alle modifiche al regime transitorio di deducibilità delle perdite su crediti introdotte dall’art. 42 commi da 1 a 1-ter del DL 17/2022.

Per tali soggetti, dal 2015, sono interamente deducibili ai fini IRES nell’esercizio di imputazione a Conto economico (art. 106 comma 3 del TUIR):
– le svalutazioni e le perdite sui crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale titolo), nonché dalle assicurazioni verso gli assicurati;
– le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.

Analoga disciplina si applica ai fini IRAP, atteso che, dal 2015 (soggetti “solari”), sono interamente deducibili, nell’esercizio di imputazione a Conto economico (artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97):
– in capo agli intermediari finanziari, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;
– in capo alle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

Sia ai fini IRES che IRAP, per il primo periodo di applicazione della “nuova” disciplina (2015, per i soggetti “solari”), i suddetti componenti reddituali sono risultati deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.

L’eccedenza rispetto a tale limite, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio fino al 2014, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, sono deducibili per:
– il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016;
– l’8% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
– il 12% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024;
– il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025;
– il 10% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.

L’art. 42 comma 1 del DL 17/2022 ha rimandato la deduzione della quota del 12%, spettante per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (2022, per i soggetti “solari”), in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi (2023, 2024, 2025 e 2026, per i soggetti “solari”). Inoltre, si prevede l’anticipazione al 2022 della deducibilità della quota del 10% prevista per il 2026 per una parte pari al 53% del relativo ammontare.

Alla luce di tali modifiche, ai soli fini del calcolo degli acconti IRES e IRAP, con riferimento al periodo d’imposta 2023 viene previsto che:
– in caso di adozione del metodo storico, si assume, quale imposta del periodo d’imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto dell’anticipazione al 2022 della deducibilità della parte del 53% della quota del 10% prevista per il 2026;
– in caso di adozione del metodo previsionale, l’IRES presunta relativa al 2023 è calcolata senza considerare la deducibilità della prima delle 4 quote della quota del 12% originariamente spettante per il 2022.