Riallineamento (e rivalutazione) con omessa indicazione nel Mod. Redditi – Remissione in bonis

Con la Risposta n. 443 del 2/09/2022 l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’istituto della remissione in bonis ex art 2, DL n. 16/2012 al caso in cui un contribuente abbia omesso l’indicazione dell’opzione per il riallineamento dei valori in dichiarazione dei redditi (con conclusioni che si devono ritenere applicabili anche all’opzione per la rivalutazione dei beni aziendali, nonchè per l’affrancamento
della riserva in sospensione).


IL CASO
Una società che presentava, in relazione ad un immobile commerciale, un valore civilistico maggiore rispetto a quello fiscale (avendo ,proceduto alla rivalutazione “meramente civilistica” degli immobili, ex art. 15, co. 16, DL 185/2008) ha optato per il riallineamento dei
valori ai sensi dell’art. 110, co. 8, del DL n. 104/2020 n. 104:
-Procedendo al regolare versamento dell’imposta sostitutiva
-Ma dimenticandosi di riepilogare l’operazione a quadro RQ del mod. Redditi 2021.
Avvedutasi dell’errore, procedeva a presentare una dichiarazione integrativa, avvalendosi della remissione in bonis; chiede, pertanto, conferma circa la correttezza del proprio operato.


LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
L’Agenzia delle Entrate premette che al caso di specie devono ritenersi applicabili, ove compatibili, i chiarimenti di prassi riferiti alla rivalutazione dei beni aziendali che risulti disciplinata dalla L. 342/2010, al pari dell’opzione per il riallineamento (si noti che tutte le leggi di rivalutazioni dal 2000 in poi hanno fatto riferimento a tale “norma di base”).
Peraltro, secondo il proprio costante orientamento riferito alla rivalutazione (CM 11/2009, CM 13/2014 e CM 14/2017), il momento in cui si deve intendere perfezionata l’opzione:
-Coincide con la presentazione della dichiarazione dei redditi dove viene indicata l’operazione
-A nulla rilevando il pagamento dell’imposta sostitutiva (che può essere oggetto di ravvedimento per omesso versamento).


Tanto premesso, l’Agenzia ritiene che al caso di specie sia ammesso avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis”, ex art. 2, DL n. 16/2012 (presumibilmente in quanto assimila l’opzione per la rivalutazione alla fruizione di un “beneficio di natura fiscale”).
Dunque, anche alla luce dei chiarimenti della CM 38/2012 in materia, laddove il contribuente:
-Abbia tenuto un “comportamento concludente” coerente con l’opzione
-Può regolarizzare l’omissione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo successivo (mod. Redditi 2023, nel caso di specie, il cui termine di invio scade al 30/11/2023) procedendo:
●a presentare un Mod. Redditi integrativo, compilato nel quadro RQ
●e versando la sanzione di €. 250 con l’apposito codice tributo.


Comportamento concludente: in primo luogo ricorre con il versamento tempestivo dell’imposta sostitutiva (del 3% rivalutazione e riallineamento o del 10% per l’affrancamento della riserva); inoltre, per quanto attiene la rivalutazione si ritiene che il comportamento più rilevante sia quello riferito alle rettifiche apportate alla contabilità (ed eventualmente al libro cespiti, a nulla rilevando l’effetto
differito sugli ammortamenti), soprattutto nel caso di inclusione nell’ambito di un bilancio depositato (peraltro anche la Nota integrativa al bilancio potrebbe menzione l’eventuale riallineamento fiscale dei valori operata, soprattutto in presenza di gestione della fiscalità differita). Infine, anche la compilazione del quadro RV per la gestione dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali contribuirà a individuare il comportamento concludente.


CONCLUSIONI
Come anticipato, la fattispecie è stata affrontata dall’Agenzia Entrate in relazione all’opzione per il “riallineamento” dei valori civilisticofiscali, ex art. 110 DL n. 104/2020; tuttavia, sempre in applicazione dell’analogia di disciplina derivante dal fatto che la norma base è la medesima (L. 342/2000) si deve ritenere che i chiarimenti siano estensibili:
-Non solo alla rivalutazione dei beni aziendali
-Ma anche all’affrancamento della riserva in sospensione (indipendentemente che si sia creata a seguito della rivalutazione o dell’operazione di riallineamento).
Infine si noti che la posizione dell’Agenzia è del tutto conforme con quanto sostenuto da Assonime (Circ. 22/2022)