Regime forfetario: requisiti di accesso, permanenza e cessazione

Con la circolare del 5 dicembre 2023 n. 32, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfetario, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023.

Le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 concernono le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime in argomento. La Manovra 2023 ha previsto:

  • l’innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro della soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente;
  • tra le cause di cessazione del regime la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall’anno stesso in cui viene superata la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, i soggetti che applicano il regime forfetario, sono obbligati a di emettere fattura elettronica:

  • dal 1° luglio 2022, in capo ai forfetari che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno;
  • dal 1° gennaio 2024, per tutti i soggetti che adottano il forfetario.

Passaggio dal regime ordinario al forfetario e viceversa

I contribuenti rientranti naturalmente nel regime forfetario possono optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario si perfeziona col comportamento concludente e l’omessa comunicazione in dichiarazione dell’opzione non pregiudica l’applicazione del regime ordinario, ma comporta la sanzione amministrativa di cui all’art. 8 c. 1 D.Lgs. 471/97. Trascorso il triennio minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fin quando persiste la concreta applicazione della scelta operata.

Il contribuente in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario, tuttavia, qualora abbia optato per il regime di contabilità semplificata può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.

Dalla fuoriuscita dal regime forfetario, con decorrenza dall’anno successivo a seguito del superamento dell’anzidetta soglia di ricavi e compensi (85.000 euro), discende il diritto alla rettifica dell’imposta non detratta, secondo le condizioni previste dall’articolo 19-bis2 del decreto IVA, per effetto dell’applicazione del regime forfetario, da esporre nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie. Il periodo d’imposta interessato dalla rettifica varia a seconda del limite di ricavi o compensi. Nel dettaglio:

  • il superamento del limite di 85.000 euro nell’anno x implica che l’eventuale rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno x+1;
  • il superamento del limite di 100.000 euro nell’anno x, invece, implica che la rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno, da presentare nell’anno x+1.

Superamento del limite di euro 100.000

Ai fini del superamento del limite di 100.000 euro rileva l’incasso dei medesimi e non l’emissione della relativa fattura: per la fuoriuscita dal regime forfetario si fa riferimento al momento dell’incasso come criterio unico che rileva, quindi, ai fini sia dell’IVA sia dell’IRPEF, incluse le relative ritenute d’acconto.

Con lo sforamento del limite di 100.000 euro si fattura con IVA:

  • l’operazione che ha generato l’incasso; il contribuente deve assoggettare a imposta il corrispettivo, integrando con l’IVA il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario;
  • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
  • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.

La dichiarazione IVA relativa all’anno nel quale è stata superata l’anzidetta soglia, pertanto, evidenzierà, oltre all’operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all’incasso citato e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.

In ipotesi di superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario, ai fini dell’eventuale rettifica della detrazione, è indicata nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento.

Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell’anno comporta che per detto periodo d’imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo: il costo dei beni che concorre alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo deve essere assunto al netto dell’IVA inizialmente non detratta (in costanza di regime forfetario) e ora rettificabile, per effetto del superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento,

Il contribuente al superamento dei 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti deve:

  • istituire i registri e le scritture contabili e annotare le operazioni con le modalità e nei termini a decorrere dal momento in cui è stato superato il predetto limite;
  • annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite (a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta) entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale;
  • adempiere agli ulteriori obblighi ordinariamente previsti per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente;
  • versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite, risultanti dalla dichiarazione annuale e calcolate sul reddito determinato nel rispetto delle norme del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa.

Il superamento del limite di 100.000 euro di ricavi e compensi percepiti nell’anno, con ingresso immediato nel regime reddituale ordinario ai fini IRPEF, determina che i compensi percepiti dal professionista ex forfetario sono assoggettati alla ritenuta d’acconto.

Decadenza da precedenti opzioni e clausola di salvaguardia

Tenuto conto delle modifiche sostanziali apportate al regime forfetario dalla Legge di bilancio 2023 ne discende che i soggetti in regime ordinario per opzione nel 2022 possono transitare nel regime forfetario nel 2023, qualora in possesso dei relativi requisiti normativi, senza attendere il decorso del triennio previsto per l’esercizio delle opzioni IVA.

Pertanto, il soggetto che nel 2021 abbia optato per la contabilità ordinaria può, a partire dal 1° gennaio 2023, applicare il regime forfetario qualora il volume di ricavi o compensi percepiti nel 2022 sia pari o inferiore alla soglia di 85.000 euro, come modificata dall’art. 1 c. 54 lett. a) L. 197/2022 (ovviamente ricorrendo anche gli altri requisiti), senza necessità di osservare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

Da ultimo, in considerazione della circostanza che la disciplina in commento produce effetti in relazione alle operazioni già effettuate nel corso dell’anno 2023, gli uffici dell’Agenzia valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del circolare in commento (clausola di salvaguardia).

ACQUISTO AGEVOLATO DELLA “PRIMA CASA” PER UNDER 36 – LA PROROGA

L’art. 64, co. da 6 a 11, DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”) ha introdotto delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani”, con l’esonero da imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.
La legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 74 e 75, L. n. 197/2022) ha prorogato l’agevolazione agli atti stipulati fino al 31/12/2023.

SOGGETTI BENEFICIARI

L’esonero in esame è riconosciuto ai soggetti che possiedono dei requisiti:
▪ anagrafici: devono essere “under 36”
▪ ed economico/patrimoniali: possesso di un ISEE non superiore a € 40.000 annui.

REQUISITO ETA’

L’agevolazione è riservata agli acquirenti che nell’anno in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto 36 anni (CM 12/2021).

REQUISITO ECONOMICO

La CM 12/2021, richiamando le disposizioni in materia di ISEE, ha chiarito che:
▪ il requisito ISEE va riscontrato alla data di stipula del rogito in base ad ISEE in corso di validità


▪ è sufficiente che l’acquirente dichiari nell’atto di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto; a tal fine l’atto deve riportare il numero di protocollo:
✓ dell’ISEE in corso di validità
✓ della DSU (qualora l’ISEE non sia stato ancora rilasciato)
▪ l’ISEE a cui far riferimento è quello ordinario

N.B.: nel caso in cui i citati requisiti soggettivi non siano presenti per tutti gli acquirenti, l’agevolazione spetterà, per la propria quota solo a coloro in possesso dei requisiti.

REQUISITI PRIMA CASA E TIPOLOGIA DI ATTO

Per poter fruire al beneficio in esame devono essere rispettati i requisiti previsti per l’acquisto della “prima casa” di cui alla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86.

ATTI AMMESSI: gli atti a cui si può applicare l’agevolazione prevista per i giovani under 36 sono:
atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (non “di lusso”) come definite dalla citata Nota II-bis;
atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione relativi alle stesse.

IMPOSTE AGEVOLATE

L’agevolazione in esame spetta nel seguente modo.

CREDITO IMPOSTA IVA



Il credito d’imposta, in caso di acquisto con IVA, può essere utilizzato:
▪ in diminuzione delle imposte indirette (registro, ipocatastale, successioni e donazioni) dovute in relazione agli atti successivi alla data di acquisto;
▪ in diminuzione dell’Irpef dovuta sulla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto;
▪ in compensazione nel mod. F24 (cod. trib. “6928”; l’anno di riferimento quello di stipula del rogito).

AGEVOLAZIONE SUI MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE

Al ricorrere delle situazioni soggettive precedenti, per gli under 36 è, inoltre, previsto:
l’esonero dall’imposta sostitutiva pari allo 0,25%
✓ delle somme oggetto di finanziamento
per la stipula del mutuo per l’acquisto/costruzione/ristrutturazione della “prima casa”

N.B.: anche nell’atto di mutuo è richiesta la attestazione della sussistenza delle condizioni/requisiti.

PROROGA DI TRE MESI PER L’ACCESSO AL FONDO GARANZIA “PRIMA CASA”

L’art. 1 comma 74 lett. b) della legge di bilancio 2023
proroga al 31 marzo 2023
– il termine per l’accesso “speciale” al Fondo di garanzia prima casa, previsto all’art. 64, co. 3, DL 73/2021.

Fondo di garanzia prima casa (art. 1, co. 48, lett. c), L. 147/2013, attuato dal DM 31/07/2014): è destinato alla:
✓ concessione di garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari di ammontare non superiore a €. 250.000
✓ erogati per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica
✓ di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Nota: Nel regime ordinario la garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale.

Con la proroga fino al 31/03/2023, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale:
✓ per le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
✓ relativamente a finanziamenti con limite di finanziabilità (ossia il rapporto tra importo del finanziamento e prezzo d’acquisto dell’immobile) superiore all’80%.

ALTRE AGEVOLAZIONI: è prorogata anche la disposizione che consente
– l’operatività della garanzia all’80%
– anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dal 1/12/2022 al 31/03/2023 che rispettino le condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64, co. 1, DL 73/2021.

Infine, l’art. 1, co. 74, lett. a), L. 197/2022, modificando l’art. 64, co. 1, DL n. 73/2021, proroga al 31 dicembre 2023 l’accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”, funzionale alla sospensione dei mutui prima casa).

No al Superbonus acquisti con rogito post 30/06/2022

Con la risposta 384 del 20/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile fruire del Superbonus “acquisti” del 110% l’acquirente di un immobile residenziale.


-In possesso dei requisiti richiesti per beneficiare del sisma bonus acquisti;
-Se sottoscrive il contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare del 24 maggio 2021, entro il 30 novembre 2022 versando un secondo acconto il 30 giugno 2022.


L’istante, il 24 maggio 2021, al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita, ha versato la caparra, mentre il pagamento del saldo era previsto per il 30 giugno 2022, in concomitanza con la stipula del rogito, anche con parziale “sconto in fattura”.
Successivamente, l’impresa venditrice ha però comunicato al contribuente che a causa dei rallentamenti nell’esecuzione dei lavori dovuti all’emergenza pandemica, il termine ultimo di consegna dell’immobile slittava dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022.
L’istante chiede se, nonostante il rinvio della consegna dell’immobile da parte della ditta, possa beneficiare del Superbonus. Chiede inoltre se nel caso in cui entro il 30 giugno 2022, in base al contratto preliminare, versi un secondo acconto sul prezzo della compravendita possa usufruire del sisma bonus acquisti nella misura del 110% e optare per lo sconto in fattura.


A differenza di quanto affermato dal contribuente lo slittamento del rogito a novembre 2022 preclude l’applicazione della detrazione maggiorata perché la data sconfina i termini applicativi della misura agevolativa.
L’Agenzia delle entrate evidenzia, infatti, che, da quanto emerge dalla normativa e dalla prassi che disciplinano la materia, affinché gli acquirenti degli immobili residenziali agevolati possano usufruire della super sconto d’imposta, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma e che, quindi, l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022 (circolare n. 30/2020). Le proroghe concesse dalla legge di bilancio 2022 per alcuni casi specifici di applicazione del Superbonus lascia fuori, infatti, il sisma bonus acquisti che, pertanto, attualmente spetta per le compravendite concluse entro il 30 giugno 2022.


Di conseguenza, la sottoscrizione del contratto definitivo di acquisto dopo tale data fa perdere la l’opportunità di applicare la detrazione maggiorata. Il contribuente potrà invece applicare il sisma bonus acquisti secondo le aliquote previste, ossia 75% o 85% in base alla riduzione del rischio sismico ottenuto grazie agli interventi effettuati, corrispondenti, rispettivamente, al passaggio a una o a due classi di rischio inferiore, visto che tale l’agevolazione è vigente fino al 31 dicembre 2024, e il contribuente potrà anche esercitare l’opzione per il sconto in fattura.