Terminate le procedure relative alla maggior parte dei suddetti nuovi istituti, uno strumento a cui sarà ancora possibile accedere nei prossimi giorni è costituito dalla definizione agevolata delle irregolarità formali – ex art. 1 c. 166-173 L. 297/2022 – il cui perfezionamento dovrà essere raggiunto entro il termine del prossimo 31 ottobre 2023.
Si tratta di una specifica tipologia di ravvedimento operoso che consentirà ai contribuenti la possibilità di sanare spontaneamente le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commessi fino al 31 ottobre 2022 in materia di imposte sui redditi, IVA ed IRAP.
Perfezionamento della regolarizzazione
I contribuenti interessati dovranno affrontare i seguenti adempimenti procedurali e rispettare i seguenti step di natura temporale affinché l’istituto in esame possa perfezionarsi:
- entro il 31 ottobre 2023 dovrà essere effettuato il versamento della somma di € 200,00 necessaria per sanare le violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022;
- entro il 31 marzo 2024 sarà necessario procedere – ove possibile – alla rimozione delle irregolarità od omissioni.
In merito alle modalità di versamento, è utile ricordare che:
- l’importo di € 200,00 dovrà essere versato per ciascun periodo d’imposta cui le violazioni formali si riferiscono, con possibilità di optare per una forma di pagamento rateale da suddividere in due trance – di cui la prima dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024;
- nel modello F24 dovrà essere indicato lo specifico codice tributo TF44 appositamente istituito con la Risoluzione n.6/E del 14 febbraio 2023;
Nel suddetto modello F24 è necessario indicare anche il periodo d’imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare tenendo presente che:
- se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse;
- per chi ha periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento regolarizza le violazioni riferite al periodo che ha termine nell’anno solare indicato nell’F24;
- se nello stesso anno solare si chiudono, in date diverse, più periodi d’imposta, il versamento di € 200 va effettuato per ciascuno di essi.
Per quanto riguarda la rimozione delle irregolarità od omissioni, invece, è stato precisato che:
- la rimozione non deve essere effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale – come, ad esempio, in ipotesi di errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell’imposta;
- nei casi in cui, per un giustificato motivo, non vengano rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, è previsto che l’Agenzia delle Entrate indichi al contribuente un termine non inferiore a 30 giorni entro cui provvedere al mancato adempimento;
- la scadenza del 31 marzo 2024 andrà sempre rispettata in caso di violazione constatata o per la quale è stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato;
- in ogni caso, l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.
Meritevole di attenzione è la regola secondo cui, in presenza di un processo verbale di constatazione nel quale siano state rilevate violazioni formali sanabili con l’istituto qui in disamina, l’A.F. avrà più tempo per notificare i correlati atti di contestazione o atti di irrogazione sanzioni in quanto è prevista una proroga didue anni dei relativi termini di decadenza.
Ambito di applicazione
Per accedere alla sanatoria in esame sarà necessario individuare con attenzione la tipologia di sanzioni definibili. In prima battuta, è necessario accertarsi di essere in presenza di violazioni c.d. formali, ossia di irregolarità ed omissioni che non sono di ostacolo alle attività di controllo e per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa. Esse devono essere distinte dalle:
- violazioni c.d. sostanziali che hanno, invece, un diretto impatto sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’imposte e che non possono essere sanate con la definizione agevolata in esame;
- violazioni c.d. meramente formali che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo e che non pregiudicano l’attività di controllo svolta dall’amministrazione finanziaria, per le quali il legislatore ha previsto una specifica clausola di non punibilità.
La distinzione tra violazioni formali e sostanziali non è sempre di immediata evidenza, motivo per cui l’A.F. ha redatto il seguente elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di violazioni formali sanabili con la nuova definizione agevolata: l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta; i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta; la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente; l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA purché l’imposta risulti assolta; l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta; l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere; l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività; l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno; la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari; le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari; l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria; l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca; la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo; la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito; la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode.
Di contro, non si potrà utilizzare la sanatoria de qua:
- per le violazioni sostanziali;
- per le violazioni formali afferenti ad ambiti impositivi diversi dalle imposte dirette, IVA ed IRAP;
- per gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure);
- per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023).
Inoltre, nel Provvedimento n. 0027629 del 30.01.2023 l’A.F. ha precisato anche che:
- non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta;
- in ragione del comportamento antigiuridico consistente nella deduzione di costi o spese sostenuti in relazione a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non rientra altresì nell’ambito di applicazione della regolarizzazione la violazione punita con la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare di tali componenti negativi indeducibili indicati nella dichiarazione dei redditi.