Sintesi: nell’ambito della cd. “attività di compliance”, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto delle comunicazioni di anomalia delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti relativi all’omessa indicazione: di redditi di lavoro dipendente o di pensione (Quadro RC) sia di fonte nazionale che di fonte estera. Il destinatario della comunicazione può regolarizzare gli errori/omissioni tramite ravvedimento operoso, previa presentazione di una dichiarazione integrativa. |
Nell’ambito del rapporto collaborativo tra l’Agenzia delle entrate ed il contribuente, finalizzato alla
rimozione spontanea di omissioni/errori commessi da quest’ultimo (cd. “compliance”), il Provv. 29/11/2022 ha individuato delle nuove ipotesi di anomalia, riferiti ai soggetti che risultano non aver dichiarato:
▪ redditi di lavoro dipendente/pensioni
▪ sia di fonte estera (cioè corrisposti da soggetti non residenti) e di fonte italiana (corrisposti da sostituti d’imposta residenti in Italia).
I periodi interessati decorrono
– dal periodo d’imposta 2018 (punto 1.1 del Provvedimento) per quanto attiene redditi di fonte estera
– nulla viene, al contrario, disposto per quanto attiene redditi di fonte nazionale.
LA COMUNICAZIONE DI “ANOMALIA” |
MODALITÀ DI TRASMISSIONE
La comunicazione viene trasmessa:
– tramite PEC del contribuente, ove presente nel anagrafica tributaria
– tramite e-mail ordinaria, in caso contrario
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
Nella comunicazione l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta
c) codice atto
d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata
Redditi di fonte estera: sono riportate le seguenti informazioni:
▪ tipologia di reddito percepito
▪ denominazione del soggetto estero che ha corrisposto gli emolumenti
▪ ammontare dei redditi esteri percepiti
▪ Stato estero che ha trasmesso la comunicazione.
LA REGOLARIZZAZIONE |
Il contribuente, una volta raggiunto dalla comunicazione, dovrà verificare la correttezza delle contestazioni ivi contenute.
Nella maggior parte dei casi, si tratti effettivamente di redditi non dichiarati dal contribuente, e:
✓ posto che si tratta di violazioni diverse da quelle riscontrabili ex art. 36-ter Dpr 633/72
✓ dunque si verte nell’ipotesi di una dichiarazione infedele, cui si applicano le relative sanzioni
In tal caso occorre:
a) dal punto di vista della dichiarazione: inviare una dichiarazione integrativa (che recepisce i rilievi nel quadro RC, anche in relazione redditi di fonte estera)
b) dal punto di vista dei versamenti: procedere al versamento di:
▪ maggiori imposte dovute a suo tempo non versate, o minor credito spettante successivamente utilizzato
▪ interessi di mora calcolati al tasso legale di sconto fino al momento del ravvedimento
▪ sanzione abbattuta col ravvedimento operoso.
N.B.: a tal fine si ricorda che: ➔ non è dovuta la sanzione del 30% per tardivo versamento (assorbita dalla sanzione riferita alla violazione principale cui si applica la sanzione proporzionale – v. CM 42/2016) ➔ la sanzione edittale (da ridurre tramite ravvedimento in ragione della tardività con cui interviene e, dunque, del periodo di imposta interessato), nel valore minimo applicabile al ravvedimento è pari: ✓ al 90% della maggiore imposta (o minor credito utilizzato), considerandosi all’Irpef che le relative addizionali ✓ da maggiorare di 1/3 nel caso di redditi di fonte estera. |
Modello F24
Si ricorda che il mod. F24 utilizzato per i versamenti dovrà indicare il “codice atto” riportato nella lettera
di compliance.
