In attuazione delle forme di collaborazione tra Fisco e contribuente (cd. “compliance”), l’Agenzia delle Entrate ha individuato una situazione di anomalia inedita, riguardante:
✓ la dichiarazione dei redditi 2021 presentato dei contribuenti in regime forfettario
✓ da cui risulta la mancata compilazione e dei dati informativi richiesti nell’ambito del quadro RS.
LA COMUNICAZIONE DI ANOMALIA PER I CONTRIBUENTI FORFETTARI |
Con il Provv. 19/09/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità con cui sono messi a disposizione del contribuente (e della Guardia di finanza) le informazioni relative
▪️ alla mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell’art. 1, co. 73, L. n. 190/2014 nel quadro RS del mod. Redditi PF 2022
▪️ da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d’imposta 2021.
Si tratta della mancata compilazione dei dati richiesti nei righi da 375 a 381 del quadro RS della dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti forfettari nell’anno 2022.
Come noto si tratta di informazioni
– ordinariamente richieste ai contribuenti nell’ambito dei modelli ISA
– che, alla luce dell’esonero soggettivo da presentazione del mod. ISA per i contribuenti forfettari, per quest’ultimi vengono richiesti nell’ambito del quadro RS.
Si dovrebbe, di fatto, trattare di informazioni richieste dall’Agenzia per valutare internamente una sorta di “affidabilità fiscale” del contribuente forfettario.
IL CONTENUTO DELLA LETTERA DI COMPLIANCE |
La comunicazione che indica le anomalie riscontrate riporta le seguenti informazioni:
– codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
– numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
– data e protocollo telematico del mod. REDDITI 2022 PF relativo al 2021.
Come di consueto, le comunicazioni sono inviate:
▪️ al domicilio digitale (PEC) del contribuente
▪️ o tramite posta ordinaria, in assenza del domicilio digitale
rimanendo consultabile nel Cassetto fiscale del contribuente.
POSSIBILI AZIONI DEL CONTRIBUENTE |
Il contribuente (anche tramite intermediario abilitato) può:
1. chiedere informazioni o segnalare (anche tramite intermediario abilitato) eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti (es: l’effettivo invio del modello; la corretta mancata compilazione del quadro VE; ecc.)
2. o procedere spontaneamente all’adempimento, avvalendosi del ravvedimento operoso.
In quest’ultimo caso si tratterà di procedere:
➔ alla presentazione di un Mod. Redditi PF 2022 “integrativo”
➔ versando la sanzione di €. 31,25 (cioè la sanzione edittale €. 250 abbattuta a 1/8).