Bonus edilizi: contributo per redditi non superiori a 15.000 euro

L’Agenzia delle Entrate ha varato le modalità per richiedere il contributo sugli interventi edilizi detraibili. La spesa sostenuta è oggetto di detrazione dall’IRPEF nella misura del 90% dell’importo e di conseguenza il contributo opera nella misura del 10% non oggetto di detrazione.

Soggetti beneficiari del contributo

Con il provvedimento del 22 settembre 2023 n. 332648, l’Agenzia delle Entrate ha varato le modalità per richiedere il contributo sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali.

Nel dettaglio, con il provvedimento in oggetto è stata data attuazione alla previsione legislativa contenuta dall’art. 9 c. 3 DL 176/2022 conv. in L. 6/2023.

In data 31 luglio 2023, il Ministero dell’Economia approvava un decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, nell’ambito del quale sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

L’Agenzia ha definito il modello di istanza, il novero dei soggetti beneficiari e la misura del contributo che può essere erogato.

In particolare, in caso di spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a euro 15.000, determinato secondo quanto disposto dall’art. 119 c. 8-bis 1 DL 34/2020;
  • aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023, spese detraibili con percentuale del 90% a fronte degli interventi edilizi di cui al Decreto Rilancio ed effettuati sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali della medesima unità immobiliare;
  • essere titolare alla data di inizio dei lavori, almeno in quota, di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e aver adibito, alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine di essi, la medesima unità immobiliare ad abitazione principale.

In caso di sostenimento delle spese da parte del de cuius, per le quali si chieda l’erogazione del contributo, l’istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni:

  • che il de cuius, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, era in possesso dei requisiti sopra riportati;
  • che l’erede richiedente conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento.

L’ammontare del contributo

L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento.

Come è noto, la spesa sostenuta è oggetto di detrazione dall’IRPEF nella misura del 90% dell’importo e di conseguenza il contributo “opera” nella misura del 10% non oggetto di detrazione.

L’importo massimo della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a euro 96.000, da rapportare alla spesa agevolabile sostenuta dal richiedente o dal de cuius nel caso in cui il costo dell’intervento sia stato sostenuto da più possessori.

Il contenuto dell’istanza, tempi e modalità di presentazione

L’istanza è predisposta e trasmessa in modalità elettronica esclusivamente mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata:

  • direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del cassetto fiscale del richiedente;
  • a partire dal giorno 2 ottobre 2023 e non oltre il giorno 31 ottobre 2023.

Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

L’Agenzia delle Entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico, riscontrandole con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’istanza.

L’istanza è suddivisa in 3 quadri A, B, C con i seguenti contenuti:

  • un quadro A, per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale si richiede il contributo;
  • un quadro B, composto da due sezioni: la Sezione I contiene l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2022, la Sezione II riporta la quantificazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023;
  • un quadro C, che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

La misura dell’erogazione del contributo

Le risorse finanziarie messe a disposizione dell’esecutivo ammontano a 20 milioni di euro.

Al termine del periodo di presentazione l’Agenzia delle Entrate procede a ripartire le risorse finanziarie, sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze presentate.

Se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza; se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il 100%, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante.

Infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%. In tale ultimo caso il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo a partire dal 1° gennaio 2023. In presenza di istanze contenenti la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle suddette istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse.

I controlli successivi dell’Agenzia delle Entrate

Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati anche con l’ausilio dei dati presenti nell’Anagrafe Tributaria.

Nel caso in cui dai già menzionati controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte non spettanti (ovvero inesistenti), l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante con la conseguente irrogazioni delle sanzioni.

Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 316-ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.

ALBO DEI COMMERCIALISTI A CRESCITA ZERO

Dal Rapporto 2022 sulla professione l’allarme sul calo degli iscritti. Confermato l’aumento quasi in doppia cifra dei redditi medi

Gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili non crescono più, anzi, se si esclude la sezione B, sono addirittura in diminuzione. Il dato allarmante sulle tendenze demografiche della categoria è contenuto nel Rapporto 2022 sulla professione, diffuso ieri da Consiglio e Fondazione nazionale dei commercialisti.

Stando ai numeri della ricerca, il totale degli iscritti rimane sopra le 120 mila unità, ma i dottori commercialisti sono in calo dello 0,2%, mentre gli esperti contabili crescono del 9,5%, arrivando alle 2.178 unità. La riduzione dei nuovi iscritti era divenuta una costante negli ultimi 5 anni, ma seppur di pochi decimali, un aumento c’era sempre stato (+0,8% nel 2021).

Nel 2022, invece, ci si è fermati allo 0,01% (+ 12 unità), a cui si aggiunge il -8,4% degli iscritti al Registro praticanti, che in un anno ha perso 1.174 unità. Il calo maggiore si è registrato al Sud (-0,6%) e sulle isole (-0,5%), mentre il Nord rimane in territorio positivo ma comunque con un rallentamento significativo rispetto al tasso di crescita dell’anno precedente (dal +1,2% al +0,6%). A guidare la crescita al Nord è la Lombardia con il +0,8% (163 iscritti in più), mentre la Regione che perde più commercialisti è la Puglia (-0,9%).

Sul lungo periodo, la tendenza demografica degli iscritti rimane comunque più positiva rispetto a quello della popolazione complessiva. In quindici anni, infatti, gli iscritti all’Albo sono aumentati di 12.782 unità (+11,9% dal 2007), mentre nello stesso periodo la popolazione italiana è diminuita dello 0,3% e le imprese attive dello 0,9%. Ciò ha impattato anche sia sul rapporto tra popolazione e iscritti, passato in quindici anni da 555 cittadini per ogni commercialista a 489, sia su quello con le imprese attive (da 48 imprese ogni commercialista a 43).

Un minor numero di nuovi iscritti significa anche che l’età media dei professionisti tende a crescere più rapidamente. A fine 2022, infatti, gli under 40 erano il 17,1% del totale, contro il 17,6% dell’anno precedente. Numeri negativi anche per ciò che riguarda la componente femminile, che in un anno perde un punto percentuale (dal 34,7 al 33,7%).

Le statistiche relative ai redditi, invece, confermano il balzo in avanti già annunciato due settimane fa dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti (si veda “Nel 2021 redditi medi dei commercialisti su del 9%” del 21 aprile). I numeri forniti dalla CDC prendevano in considerazione solo la propria popolazione di riferimento, ma aggiungendo anche la componente ragionieri i risultati non cambiano di molto.

Il reddito medio è aumentato del 9,3% ed è risultato pari a 68.073, quello mediano, ovvero il reddito che divide in due la distribuzione dei redditi individuali, è aumentato del 10,5%, arrivando a 39.249 euro. Il rapporto tra il reddito mediano e il reddito medio è leggermente aumentato portandosi al 57,7%. I dottori commercialisti hanno dichiarato un reddito medio di 74.330 euro (+9,3% sul 2021), mentre i ragionieri si sono fermati a 53.078 euro di media (+8,5%).

A livello territoriale, permane la marcata differenza tra Nord e Sud, ma il gap va riducendosi. I redditi, infatti, sono cresciuti di più nella parte meridionale del Paese (+12,5%) rispetto all’area settentrionale (+8,8%). In ogni caso, il reddito medio del Nord rimane 2,4 volte quello del Sud, rapporto che arriva a 4,1 se si considerano le due Regioni con il reddito più elevato (Trentino-Alto Adige, con 126.004 di media) e più basso in assoluto (Calabria, 30.624 euro).

“Il dato sulla demografia professionale – commenta il Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, che questa mattina a Roma aprirà gli Stati generali della categoria – impone certamente una riflessione, ma si inserisce nel ben più drammatico tema demografico generale del nostro Paese, di cui oggi si prende finalmente atto con la dovuta attenzione. Non c’è settore economico e professionale maturo, in Italia, al netto di rare e circoscritte eccezioni, in cui non stiano venendo a mancare le braccia e i cervelli che servono per garantire un adeguato ricambio generazionale”.

Consapevole di questa situazione, il Consiglio nazionale ha avanzato proposte in tema sia di aggregazioni che di specializzazioni. “Sul fronte delle aggregazioni – aggiunge de Nuccio – chiederemo al Governo, insieme alle altre Professioni, uno sforzo di fantasia, anche nell’ambito dell’attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale. Sul fronte delle specializzazioni, cercheremo di spingere e accompagnare un percorso che è fondamentale per cogliere anche le nuove opportunità; ma cercheremo anche di difendere i colleghi dalla crescente e insopportabile burocrazia che deriva dalla moltiplicazione di registri e sottosezioni di registri, con correlati obblighi formativi di pura quantità, invece che di vera qualità”.

Redditi 2022 – arriva la circolare dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate, d’intesa con la Consulta nazionale dei Caf, definisce le linee guida per contribuenti, Caf e professionisti alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
In particolare, con la CM 24/E del 07/07/2022, sono stati forniti i primi chiarimenti:
Per l’anno d’imposta 2021
Concernente ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta. Come chiarisce la stessa Agenzia, seguirà la pubblicazione di una seconda parte, relativa alle detrazioni pluriennali riguardanti gli immobili (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, ecobonus e superbonus).


Tra le principali novità, segnaliamo che:


Le spese per le prestazioni dei massofisioterapisti (che hanno conseguito il titolo dopo il 17 marzo 1999) sono detraibili anche se tali soggetti hanno presentato la domanda d’iscrizione negli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020 e la delibera formale è stata emessa oltre detto termine, a condizione che l’iscrizione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale si intende fruire della detrazione


Le spese per tamponi e test di qualunque tipo (molecolari, sierologici o antigenici) per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche, con obbligo di pagamento tracciato se eseguiti da strutture private non accreditate al Ssn. Le spese per tamponi rapidi, sierologici o antigenici, eseguiti in farmacia sono detraibili, anche se pagati in contanti, purché la certificazione rilasciata dalle farmacie riporti la denominazione della prestazione o i codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18).

Le spese per tamponi rapidi di autodiagnosi, qualora il documento di spesa non riporti il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, sono detraibili solo se sono provate la marcatura Ce e la conformità alla normativa europea del prodotto, non essendo compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune.


Le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione sono detraibili, nella misura del 19%, calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a mille euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera i 36mila


Il bonus vacanze è riconosciuto anche per pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator. Spetta anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione (periodi di imposta 2020 e 2021), purché comprenda almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Redditi di pensione erogati a soggetti residenti in Francia – Tassazione

Con il principio di diritto n. 2 del 06/07/2022, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in base alla norma convenzionale, sono imponibili in Italia le pensioni pagate ad un residente in Francia in relazione a un impiego privato, in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato italiano.


Si ricorda che nel Commentario al modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni – e la tesi dell’Agenzia – la natura pubblica o privata della pensione è legata alla natura giuridica pubblica o privata non dell’ente che la corrisponde, ma del rapporto di lavoro a fronte del quale la pensione è erogata.
Rientrano, pertanto, tra le pensioni private anche quelle erogate da un ente pubblico (es. INPS) ove derivanti da un rapporto di lavoro di carattere privato.
Posto tale inquadramento, sul piano domestico, le pensioni sono imponibili quale reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR.
Ove le stesse siano erogate nei confronti di soggetti non residenti, occorre invocare il criterio di territorialità di cui all’art. 23 comma 2 lett. a) del TUIR, che attrae a tassazione in Italia le pensioni erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
IL CASO
Nel caso di specie, si tratta di una pensione erogata a un residente francese.
L’art. 18 della Convenzione Italia-Francia
Al paragrafo 1, stabilisce un criterio di tassazione esclusiva delle pensioni nello Stato di residenza;
A tale criterio di natura soggettiva, il paragrafo 2 affianca però l’eccezione per cui le pensioni sono tassate anche nello Stato in cui il reddito è stato prodotto (nel caso di specie, l’Italia) ove le stesse siano pagate “in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato”.
Ai fini dell’individuazione delle pensione pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, si richiama L’l’Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese, formalizzato con uno scambio di lettere del 20 dicembre 2000, il quale ha stilato un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.


Nell’accordo si annovera tra le pensioni erogate in applicazione della legislazione italiana sulla sicurezza sociale le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall’INPS per i lavoratori dipendenti, nonché, per i lavoratori autonomi, le pensioni erogate dalle diverse Casse di previdenza professionali (ingegneri, architetti, geometri, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti, notai ecc.).


I trattamenti pensionistici rientranti nella suddetta elencazione, ad avviso dell’Agenzia sono quindi imponibili anche in Italia per il combinato disposto degli artt. 49 comma 2, lett. a) del TUIR e dell’art. 23 comma 2, lett. a) del TUIR, oltre che nello Stato di residenza (nella specie, la Francia).


Quando detto è in linea con il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 23001 del 12/11/2010, la quale aveva respinto il ricorso di un cittadino italiano residente in Francia, basato sulla motivazione per cui la pensione di anzianità INPS non si potesse ritenere erogata in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, e non fosse quindi imponibile in Italia.