Bonus edilizi: istituiti i codici tributo per le opzioni esercitate dal 01/04/2023 e pronta la piattaforma per la rateizzazione in 10 anni

Con la RM 19/E del 02/05/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, relativi alle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° aprile 2023.

Si premette che il c.d. DL “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022), ha previsto la possibilità di beneficiare, previa comunicazione web alle Entrate, della rateizzazione lunga, cioè in 10 rate annuali di pari importo, delle quote non “spese” dei crediti edilizi relativi alle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

Si è reso necessario, pertanto, predisporre codici tributo “dedicati” alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile 2023 al fine di distinguere i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.
Di conseguenza, ai codici tributo “7708” e “7718” previsti dalla risoluzione n. 71/2022 per la cessione del credito e lo sconto fattura, con la risoluzione odierna si aggiungono i seguenti identificativi:

• “7709” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
• “7719” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
• “7738” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
• “7739” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
• “7710” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023”
• “7740” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”.

I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/2020 e n. 71/2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle opzioni in argomento comunicate fino al 31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni riportate nei documenti di prassi richiamati.

Il provvedimento dello scorso 18 aprile , che ha definito le modalità attuative della rateizzazione lunga in 10 rate annuali dei crediti derivanti da cessione o sconto comunicata entro il 31 marzo 2023, ha tra l’altro stabilito che ciascuna nuova rata annuale derivante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento, e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.
Ciò premesso, allo scopo di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria, sono istituiti i seguenti codici tributo:
• “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”
• “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”
• “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.

I crediti in questione sono utilizzabili soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I codici tributo trovano posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

In fase di elaborazione delle deleghe di pagamento ricevute, precisa la risoluzione, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, nonché dalla ripartizione, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che la somma utilizzata in compensazione da ciascun soggetto non superi la quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Il rifiuto del pagamento è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Al riguardo, le Entrate evidenziano che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito, nel formato “AAAA”.

Disponibili le procedure operative nella piattaforma – A partire da ieri 02/05/2023, l’Agenzia ha messo a punto le correlate funzioni del servizio web denominato “Piattaforma cessione crediti” per mezzo delle quali i titolari del credito, fornitori che hanno applicato lo sconto o cessionari del credito d’imposta derivante dall’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 (anche per cessione successiva alla prima), possono trasmettere telematicamente la comunicazione necessaria per procedere alla predetta rateazione in dieci anni, nonché effettuare un’interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.

Si ricorda che sino al 2 luglio 2023 potrà aderire per l’utilizzo in 10 rate soltanto il titolare del credito d’imposta, mentre dal 3 luglio 2023 potrà trasmettere la comunicazione anche un intermediario ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98, dotato di delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti.

Nel manuale si richiama che tale ripartizione in dieci anni può riferirsi alla quota residua delle rate dei crediti d’imposta che siano riferite:
• agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31 ottobre 2022, per gli interventi agevolati con superbonus (identificati con codici tributo 6921, 7701 e 7711);
• agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, per gli interventi agevolati con superbonus (codici tributo 7708 e 7718), o per le comunicazioni di opzione inviate fino al 31 marzo 2023, relative o sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) o bonus barriere 75% (codici tributo 7707 e 7717).

La ripartizione in dieci rate annuali, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria, può riguardare la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui sopra, non utilizzata in compensazione tramite F24, anche se acquisita a seguito di cessioni successive alla prima.

Inoltre, la comunicazione per la rateazione può riferirsi anche solo ad una frazione della rata del credito disponibile al momento della trasmissione (in questa ipotesi andrà modificato il campo “importo da rateizzare” presente nella piattaforma): la restante parte della rata, nonché gli eventuali ulteriori crediti acquisiti, potranno essere rateizzati con successive comunicazioni, anche in più soluzioni.

A seguito della conferma della volontà di procedere alla rateizzazione della quota annuale del credito d’imposta selezionata (per l’importo indicato), la piattaforma genera un prospetto riepilogativo, ove vengono riportate le nuove dieci rate in cui sarà suddiviso l’importo della quota originaria, con l’indicazione, per ciascuna rata, dell’anno di riferimento, dell’importo, del termine entro il quale può essere utilizzata in compensazione (ciascuna rata è fruibile in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento) e del codice tributo che la identifica.

AVVISI BONARI PREGRESSI FINO A €5000 – DILAZIONE IN 20 RATE – SERVIZIO DI CALCOLO

La legge di bilancio 2023, nell’ambito della cd. “tregua fiscale”, ha modificato la disciplina prevista in relazione agli avvisi bonari. In particolare è stata prevista:
▪ una modifica relativa al numero massimo di rate entro cui è possibile ripartire il versamento dovuto
▪ è stata introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari non definiti entro il 1/01/2023.

RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER IMPORTI INFERIORI A € 5.000

Con la modifica dell’art. 3-bis, co. 1, DLgs. 462/97 è stato disposto, “a regime”, una riforma delle modalità di dilazione delle somme dovute a seguito:
▪ dei controlli automatizzati della dichiarazione (artt. 36-bis, Dpr 600/73 e 54-bis, Dpr 633/72)
▪ dei controlli formali (ex art. 36-ter, DPR 600/73)
che possono essere rateizzate:
➔ in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo
a prescindere dal relativo ammontare (cioè anche per importi inferiori a € 5.000, per i quali la rateizzazione è ordinariamente consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).

Decorrenza: la disposizione si applica:
sia alle rateazioni non ancora iniziate al 1/01/2023 (avvisi bonari notificati entro il 31/12/2022)
– che alle rateazioni in corso al 1/01/2023, per i quali è possibile procedere alla rideterminazione delle rate per i piani rateali relativi a debiti di importo non superiore a € 5.000

SERVIZIO DI CALCOLO DELL’AGENZIA ENTRATE

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate con l’ausilio di Sogei ha predisposto il nuovo servizio di calcolo, il quale senza sostituirsi, a quello già esistente “Controllo automatico e formale – calcolo delle rate” è raggiungibile attraverso i seguenti percorsi:
– Home → Cittadini → Pagamenti e rimborsi → Calcolo dei pagamenti → Comunicazioni in seguito a controllo automatico e formale – calcolo delle rate → Accedi al servizio
– Home → Schede informative e servizi → Pagamenti → Comunicazioni in seguito a controllo automatico e formale – calcolo delle rate → Accedi al servizio
Ora, il percorso porta alla sezione “Accedi ai servizi”, in cui i contribuenti potranno calcolare le scadenze,
gli importi delle rate e dei relativi interessi di rateazione, oltre a stampare i modelli F24 per i versamenti.

Gli utenti potranno scegliere:
“Predisposizione di un nuovo piano di rateazione”: per i “nuovi” avvisi bonari, ricevuti dal 2023 (sia da controllo automatizzato che formale delle dichiarazioni); si tratta dell’applicativo già presente in passato, modificato nel senso di permettere la dilazione fino a 20 rate indipendentemente dall’entità del debito
“Rimodulazione di un piano di rateazione già in corso”: per gli avvisi bonari ricevuti fino al 31/12/2022 (prima della introduzione delle novità della Legge di bilancio 2023), ove intendano modificare la durata (e quindi il numero di rate residuo) di un piano di rateazione già in corso.

N.B.: il nuovo applicativo è autonomo rispetto a quello messo a disposizione per la “definizione agevolata” gli avvisi bonari introdotta nell’ambito della “tregua fiscale”, nel senso che per quanto anch’esso provveda ad ampliare la rateizzazione fino a 20 rate, non provvede alla contestuale riduzione (dal 10% al 3%) delle sanzioni.