Con il DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. “Adempimenti”) sono state introdotte alcune modifiche in materia di scadenze e versamenti, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti.
In primo luogo, nell’ambito della rateizzazione dei versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dai modelli REDDITI, IRAP e IVA, di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, l’art. 8 del DLgs. 1/2024 prevede:
– la proroga al 16 dicembre del termine per concludere il piano di rateizzazione;
– la medesima scadenza per il versamento delle rate al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti.
Fino al 2023, infatti, per i versamenti rateali, in relazione alle rate successive alla prima, erano previste scadenze differenziate, vale a dire:
– il giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
– la fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Per effetto delle modifiche, in pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA.
Quanto al termine di conclusione del piano di rateizzazione, fino al 2023 il versamento rateale doveva concludersi nel mese di novembre. Con la proroga al 16 dicembre, è stata sostanzialmente aggiunta una rata.
Viene poi soppresso l’obbligo di esercitare l’opzione per la rateizzazione dei versamenti in sede di dichiarazione dei redditi. Tale opzione, benché normativamente prevista, era presente solo nel modello 730, dove peraltro dovrebbe rimanere ai fini dell’effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta.
Ai sensi dell’art. 8 comma 2 del DLgs. 1/2024, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, vale a dire, per i soggetti “solari”, dai versamenti da effettuare nel 2024.
Tali regole sono quindi già applicabili in relazione alla rateizzazione del versamento del saldo IVA relativo al 2023, in scadenza il 18 marzo 2024 (in quanto il giorno 16 cade di sabato).
Sempre in ottica di semplificazione degli adempimenti, gli artt. 17 e 18 del DLgs. 1/2024 prevedono, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme che rientrano nell’art. 17 del DLgs. 241/97:
– la possibilità di disporre in via preventiva l’addebito delle somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, in relazione ai versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati;
– la possibilità di utilizzare anche la piattaforma PagoPA.
Le specifiche modalità attuative delle suddette disposizioni saranno stabilite da appositi provvedimenti.
Infine, sono state introdotte alcune modifiche in materia di ritenute alla fonte.
In particolare, l’art. 9 comma 4 del DLgs. 1/2024 stabilisce che, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, se l’importo dovuto non è superiore a 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve comunque essere effettuato entro il successivo 16 gennaio.
La norma consente pertanto di cumulare e rinviare i suddetti versamenti, nel caso in cui siano di basso importo. In questo modo, si riduce la frequenza dei pagamenti, semplificando così gli adempimenti in capo ai sostituti d’imposta.
Ai sensi del successivo comma 5, le descritte disposizioni si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024. Nella prossima scadenza del 16 febbraio per il versamento di tali ritenute si può quindi applicare la nuova disciplina.
In relazione alle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, l’art. 9 comma 6 del DLgs. 1/2024, modificando l’art. 25-ter comma 2-bis del DPR 600/73, ha stabilito che:
– il versamento cumulativo delle ritenute deve essere effettuato entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno (al posto del 30 giugno e 20 dicembre);
– il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Si ricorda infatti che il condominio può differire il versamento di tali ritenute d’acconto fino al raggiungimento di una soglia minima pari a 500 euro. Al fine di verificare il superamento di tale soglia, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, ma cumulativamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.
Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate, anche se di importo inferiore a 500 euro.