Revisione dell’IRPEF secondo il principio di progressività

Nella legge delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto, viene confermata, con qualche modifica rispetto al testo originario del Ddl., la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, che mira a una graduale riduzione dell’IRPEF.
In particolare, l’art. 5 stabilisce i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema impositivo sui redditi delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica.

Tale obiettivo sarà perseguito attraverso il riordino delle aliquote di imposta, degli scaglioni di reddito, nonché delle deduzioni dalla base imponibile, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto delle loro finalità principali.
Tra queste si sottolineano la composizione del nucleo familiare (con specifico riferimento a quelli in cui sia presente una persona con disabilità) e i costi per la crescita dei figli, la tutela del bene casa (in proprietà o in locazione), la salute, l’istruzione, la previdenza complementare, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età.

Si ricorda che gli scaglioni di reddito imponibile e le relative aliquote applicabili di cui all’art. 11 del TUIR sono già diminuiti da cinque a quattro per effetto della modifica introdotta dall’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Tali aliquote, stando a quanto annunciato dal Viceministro all’Economia, Maurizio Leo, nel suo intervento all’Assemblea del 4 agosto, dovrebbero ulteriormente ridursi a tre, per poi arrivare gradualmente verso la flat tax.

Il secondo obiettivo della riforma dell’IRPEF è il perseguimento dell’equità orizzontale. A tal proposito, l’art. 5 della legge delega prevede l’attuazione di alcune misure, tra le quali la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”) e del medesimo carico impositivo nell’ambito dell’IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
Attualmente l’area di esenzione fiscale, con la disciplina delle detrazioni IRPEF per tipologie reddituali di cui all’art. 13 del TUIR, è pari a:
– 8.173 euro, per i redditi di lavoro dipendente, in quanto la detrazione di 1.880 euro corrisponde all’imposta lorda dovuta su tale reddito (23%), annullando quindi il relativo carico fiscale;
– 8.500 euro, con riferimento ai redditi di pensione, per le stesse ragioni di cui sopra, in quanto spetta una detrazione di 1.955 euro.

Un’altra misura prevista dalla legge delega è l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riferibili alla percezione della tredicesima mensilità.
Il medesimo regime di imposizione sostitutiva si applica, per espressa disposizione, anche sui premi di produttività.

Sul punto, si rileva che il disegno di legge originario presentato dal Governo, stando alle bozze che erano circolate, prevedeva che la suddetta imposta sostitutiva si dovesse applicare in via generalizzata, su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d’imposta e il reddito più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, al fine di agevolare l’incremento reddituale su base annuale.
In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, per effetto delle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare, l’applicazione di tale imposta sostitutiva è stata pertanto limitata (cfr. dossier n. 38/1).

Tra le altre misure previste dalla legge delega in relazione all’imposizione sui redditi delle persone fisiche si evidenzia:
– la possibilità di dedurre le spese sostenute per la produzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata;
– la possibilità di detrarre, per i contribuenti, i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l’eccedenza del reddito complessivo;
– l’inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo d’imposta in relazione all’IRPEF.

Con riferimento a tale ultimo punto, infatti, la disciplina attuale che fa riferimento al “reddito complessivo” ai fini IRPEF comporta che rilevino solo i redditi soggetti a tassazione ordinaria. In deroga a tale principio, sono previste apposite disposizioni che considerano rilevanti anche redditi esenti o soggetti a un diverso regime impositivo: l’obiettivo della riforma è quindi di prevedere una nuova disciplina di carattere generale.