Sospeso anche il termine triennale per ultimare la prima casa

Secondo la Corte di Giustizia tributaria I di Lecce (sentenza 11 luglio 2023 n. 1174/2/23), la sospensione dei termini di prima casa, che opera dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 (per effetto dell’art. 24 del DL 23/2020) e dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023 (grazie all’art. 3 comma 10-quinquies del DL 198/2022), sospende anche il termine di 3 anni per la costruzione dell’immobile, quando si compra “in corso di costruzione”.

In senso opposto si era espressamente pronunciata l’Agenzia delle Entrate, nella riposta ad interpello 12 gennaio 2021 n. 39, la quale aveva escluso che la sospensione potesse operare anche per il termine triennale da applicare in caso di acquisto in costruzione, in quanto tale termine non è contemplato dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

In effetti, il termine triennale è stato introdotto dalla prassi e dalla giurisprudenza per sopperire all’assenza di un termine normativo per l’ultimazione della costruzione

Si ricorda, infatti, che l’agevolazione prima casa spetta anche per l’acquisto degli immobili in corso di costruzione, sebbene la norma in materia di imposta di registro (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) non lo preveda espressamente (mentre la norma IVA, collocata al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, fa espressa menzione di tale possibilità).

Sia la giurisprudenza (tra le tante, si vedano Cass. 12 dicembre 2018 n. 32121, 10 settembre 2004 n. 18300 e 29 aprile 2009 n. 10011) che l’Amministrazione finanziaria (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2014 n. 2, § 1.3), infatti, consentono l’applicazione dell’agevolazione prima casa anche per acquisti da ultimare o in costruzione.
Tanto la prassi che la giurisprudenza, però, dopo aver ammesso tale possibilità, hanno dovuto stabilire un termine entro il quale il contribuente deve ultimare l’immobile, in modo da consentire la verifica della sussistenza delle condizioni agevolative. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 38/2005, § 5.1), appurato che la norma agevolativa non prevede un termine per l’ultimazione dei lavori di costruzione dell’immobile, resta l’esigenza di fissare un termine per la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione, termine che non può essere differito sine die.

In proposito, la giurisprudenza (Cass. nn. 28577/2020 e 5180/2022) ha evidenziato che, in assenza di un termine normativamente fissato per realizzare una condizione richiesta per un beneficio, tale termine non può superare quello attribuito all’Amministrazione finanziaria per esercitare i propri controlli sulla spettanza del beneficio medesimo (fissato, nell’imposta di registro, dall’art. 76 del DPR 131/86).
Infatti, in base all’art. 2964 e seguenti c.c., il termine di decadenza stabilito dalla legge non può che farsi decorrere “… a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere l’atto od il comportamento accertativo”.

Pertanto, secondo la ricostruzione operata dalla C.G.T. di Lecce, “in caso di acquisto agevolato di un’abitazione in costruzione, il contribuente deve ultimare la costruzione del fabbricato, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, entro 3 anni dalla registrazione dell’atto, scaduto questo termine, decorre un ulteriore triennio entro il quale l’ufficio può contestare la spettanza dell’agevolazione «prima casa»”.

Alla luce di questa consolidato orientamento di prassi e di giurisprudenza, quindi, la Corte ritiene che anche il termine di tre anni per l’ultimazione dell’edificio rientri tra i termini relativi alle agevolazioni prima casa che risultano sospesi per effetto dell’art. 24 del DL 23/2020 e dell’art. 3 comma 10-quinquies del DL 198/2022.
Infatti, seppur sia vero che la norma sulla sospensione richiama solo i termini “previsti dalla Nota II-bis”, non è possibile escludere dalla sospensione il termine di tre anni che è stato “estrapolato” interpretativamente dalla giurisprudenza, proprio in ragione della lacuna normativa.

Quindi – rileva la Corte leccese – non sarebbe corretto interpretare letteralmente il rinvio normativo operato dalla norma sulla sospensione: il rinvio alla Nota II-bis contenuto nell’art. 24 del DL 23/2020 e nell’art. 3 comma 10-quinquies del DL 198/2022 non può, infatti, che riguardare la “complessiva interpretazione che nel passato i Giudici hanno dato della Nota II-bis”.

Sarebbe paradossale che, proprio nel momento in cui la nota II-bis viene richiamata da un’altra norma, “perdesse” tutti gli “attributi” interpretativi che la giurisprudenza gli ha riconosciuto nel tempo.
D’altronde, anche se si ragiona sulla ratio della sospensione dei termini, si comprende subito come essa non possa non operare anche per il termine triennale relativo all’ultimazione della prima casa acquistata in corso di costruzione.

ACQUISTO AGEVOLATO DELLA “PRIMA CASA” PER UNDER 36 – LA PROROGA

L’art. 64, co. da 6 a 11, DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”) ha introdotto delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani”, con l’esonero da imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.
La legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 74 e 75, L. n. 197/2022) ha prorogato l’agevolazione agli atti stipulati fino al 31/12/2023.

SOGGETTI BENEFICIARI

L’esonero in esame è riconosciuto ai soggetti che possiedono dei requisiti:
▪ anagrafici: devono essere “under 36”
▪ ed economico/patrimoniali: possesso di un ISEE non superiore a € 40.000 annui.

REQUISITO ETA’

L’agevolazione è riservata agli acquirenti che nell’anno in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto 36 anni (CM 12/2021).

REQUISITO ECONOMICO

La CM 12/2021, richiamando le disposizioni in materia di ISEE, ha chiarito che:
▪ il requisito ISEE va riscontrato alla data di stipula del rogito in base ad ISEE in corso di validità


▪ è sufficiente che l’acquirente dichiari nell’atto di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto; a tal fine l’atto deve riportare il numero di protocollo:
✓ dell’ISEE in corso di validità
✓ della DSU (qualora l’ISEE non sia stato ancora rilasciato)
▪ l’ISEE a cui far riferimento è quello ordinario

N.B.: nel caso in cui i citati requisiti soggettivi non siano presenti per tutti gli acquirenti, l’agevolazione spetterà, per la propria quota solo a coloro in possesso dei requisiti.

REQUISITI PRIMA CASA E TIPOLOGIA DI ATTO

Per poter fruire al beneficio in esame devono essere rispettati i requisiti previsti per l’acquisto della “prima casa” di cui alla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86.

ATTI AMMESSI: gli atti a cui si può applicare l’agevolazione prevista per i giovani under 36 sono:
atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (non “di lusso”) come definite dalla citata Nota II-bis;
atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione relativi alle stesse.

IMPOSTE AGEVOLATE

L’agevolazione in esame spetta nel seguente modo.

CREDITO IMPOSTA IVA



Il credito d’imposta, in caso di acquisto con IVA, può essere utilizzato:
▪ in diminuzione delle imposte indirette (registro, ipocatastale, successioni e donazioni) dovute in relazione agli atti successivi alla data di acquisto;
▪ in diminuzione dell’Irpef dovuta sulla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto;
▪ in compensazione nel mod. F24 (cod. trib. “6928”; l’anno di riferimento quello di stipula del rogito).

AGEVOLAZIONE SUI MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE

Al ricorrere delle situazioni soggettive precedenti, per gli under 36 è, inoltre, previsto:
l’esonero dall’imposta sostitutiva pari allo 0,25%
✓ delle somme oggetto di finanziamento
per la stipula del mutuo per l’acquisto/costruzione/ristrutturazione della “prima casa”

N.B.: anche nell’atto di mutuo è richiesta la attestazione della sussistenza delle condizioni/requisiti.

PROROGA DI TRE MESI PER L’ACCESSO AL FONDO GARANZIA “PRIMA CASA”

L’art. 1 comma 74 lett. b) della legge di bilancio 2023
proroga al 31 marzo 2023
– il termine per l’accesso “speciale” al Fondo di garanzia prima casa, previsto all’art. 64, co. 3, DL 73/2021.

Fondo di garanzia prima casa (art. 1, co. 48, lett. c), L. 147/2013, attuato dal DM 31/07/2014): è destinato alla:
✓ concessione di garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari di ammontare non superiore a €. 250.000
✓ erogati per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica
✓ di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Nota: Nel regime ordinario la garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale.

Con la proroga fino al 31/03/2023, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale:
✓ per le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
✓ relativamente a finanziamenti con limite di finanziabilità (ossia il rapporto tra importo del finanziamento e prezzo d’acquisto dell’immobile) superiore all’80%.

ALTRE AGEVOLAZIONI: è prorogata anche la disposizione che consente
– l’operatività della garanzia all’80%
– anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dal 1/12/2022 al 31/03/2023 che rispettino le condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64, co. 1, DL 73/2021.

Infine, l’art. 1, co. 74, lett. a), L. 197/2022, modificando l’art. 64, co. 1, DL n. 73/2021, proroga al 31 dicembre 2023 l’accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”, funzionale alla sospensione dei mutui prima casa).

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” IN PRESENZA DI IMMOBILE PREPOSSEDUTO

Sintesi: in relazione all’agevolazione di fini dell’imposta di registro/Iva per l’acquisto della “prima casa”,
l’Agenzia Entrate ha recentemente chiarito che la deroga alla regola della non possidenza di altro immobile abitativo opera solo in presenza di un impedimento “oggettivo” e “non prevedibile”, tale da non poter essere evitato come avviene nel caso dell’inagibilità dovuta ad un evento sismico, a causa di sequestro e simili.

Com’è noto, l’art. 1, co. 2-bis, Tariffa, Parte I, richiede, ai fini del godimento dell’agevolazione prima casa,
che l’acquirente, nell’atto di acquisto, renda la dichiarazione di non essere nelle seguenti situazioni:

REQUISITO DELLA “NON POSSIDENZA”
Fa riferimento ad entrambe le precedenti condizioni, e cioè in relazione al contribuente che si trovi già in possesso di altra casa di abitazione nello stesso comune o sia già in possesso di altra abitazione in Italia, ove acquistata con le agevolazioni.

LE DEROGHE ALLA “NON POSSIDENZA”
In relazione alla possibilità di derogare all’obbligo di non possidenza di altro immobile ai fini del godimento dell’agevolazione occorre rilevare che:
➔ la norma non dispone nel merito
➔ tuttavia, tale possibilità è stata riconosciuta, in via interpretativa:
• sia dalla giurisprudenza
• che dalla prassi dell’Agenzia
con particolare riferimento ai casi in cui l’immobile pre posseduto non sia in grado di soddisfare i
bisogni del titolare e/o della sua famiglia
.

LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Secondo l’Agenzia, la deroga alla regola della prepossidenza opera qualora si verifichi
➔ un impedimento:
oggettivo (contrariamente al consolidato orientamento della Cassazione)
non prevedibile
tale da non poter essere evitato (dunque, non “procurato” dal contribuente)
che comporta “l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato
per finalità abitative”
.
L’Agenzia porta i seguenti esempi:
◾ calamità naturale (sono richiamate le RM 107/2017 ed RM 86/2010)
◾ sequestro giudiziario (art. 253 c.p.p.)
dichiarazione di inagibilità da parte delle autorità competenti

CONCLUSIONE
Per l’Agenzia, le uniche condizioni per usufruire della deroga sono:
✓ l’esistenza di idonea documentazione
✓ l’irrilevanza del comportamento del contribuente che possa, effettivamente condurre ad una
oggettiva e assoluta “inidoneità” dell’immobile preposseduto ad uso abitativo