Con decreto del 31 luglio 2023, pubblicato nella G.U. n. 198 di ieri, 25 agosto 2023, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dall’art. 9 comma 3 del DL 176/2022.
Detto contributo a fondo perduto, privo di effetti fiscali per il beneficiario, riguarda i soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’art. 119 commi 8-bis e 8-bis.1 del DL 34/2020 e che sostengono spese per interventi agevolati con il superbonus di cui ai periodi primo e terzo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.
L’agevolazione interessa dunque le persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono interventi agevolati con il superbonus:
– su edifici interamente posseduti (anche in comproprietà) composti da due a quattro unità immobiliari, o su parti comuni di edifici condominiali, o sulle singole unità immobiliari (oggetto di interventi “trainati”) site all’interno dei predetti edifici o condomini;
– ovvero su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.
Il contributo spetta per le spese relative agli interventi per i quali il superbonus compete con aliquota al 90%.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che il richiedente:
– presenti un “reddito di riferimento”, relativo all’anno precedente quello di sostenimento delle spese agevolate, non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell’art. 119 comma 8-bis.1 del DL 34/2020;
– sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, o, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
– abbia adibito ad abitazione principale la predetta unità immobiliare.
Il contributo compete per le spese sostenute per i predetti interventi agevolati dal richiedente (o, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo), anche qualora sia stata esercitata opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione rilevano solo le spese sostenute per le quali i relativi bonifici “parlanti”, di cui agli artt. 1 comma 3 del DM 41/98 e 6 comma 1 lett. e) del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2023.
Il contributo spetta entro un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro (riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta per gli interventi agevolati). Se la spesa è stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di proprietà o di diritti reali di godimento sulla stessa unità immobiliare, tale limite è determinato, per ciascun richiedente, in proporzione al rapporto tra la spesa sostenuta dal richiedente e la spesa complessiva sostenuta da tutti i comproprietari o contitolari di diritti reali di godimento. In ogni caso, il contributo compete solo per le spese sostenute in relazione all’abitazione principale del richiedente.
Richieste entro il 31 ottobre 2023
Per richiedere il contributo sarà necessario presentare all’Agenzia delle Entrate un’istanza, in via telematica, entro il 31 ottobre 2023.
Può essere presentata una sola istanza per ciascun richiedente, anche avvalendosi di un intermediario ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98.
In detta istanza il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti sopra richiamati. Le modalità di compilazione ed il contenuto dell’istanza saranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’istanza va inoltre indicato l’importo del contributo richiesto, che non può eccedere il 10% delle spese ammesse al contributo.
L’importo del contributo effettivamente spettante a ciascun richiedente verrà poi determinato dall’Agenzia delle Entrate in ragione del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per l’agevolazione (pari a 20 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
Determinata detta percentuale, il contributo verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza (che risulti intestato o cointestato al richiedente).