Ampliato l’ambito di applicazione della disciplina relativa alla compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti delle PA

L’art. 20-ter del DL 50/2022 post conversione ha ampliato l’ambito di applicazione della disciplina relativa alla compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, portando a regime quanto previsto dall’art. 12 comma 7-bis del DL 145/2013.


Il comma 1 lett. a) dell’art. 20-ter del DL 50/2022, modificando l’art. 28-quater del DPR 602/73, ha infatti stabilito che le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni anche relativi alle prestazioni professionali, e non solo relativi a somministrazioni, forniture ed appalti.
Possono essere utilizzati in compensazione i crediti maturati nei confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001:


-Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
-Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
-Istituzioni universitarie;
-Istituti autonomi case popolari;
-Camere di commercio e loro associazioni;
-Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
-Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
-Agenzie fiscali e Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
-CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).


L’estensione dell’ambito di applicazione della compensazione dei crediti maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come stabilito dal comma 1 lett. b) dell’art. 20-ter del DL 50/2022, vale anche per le somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.


Conseguentemente all’estensione della possibilità di compensazione dei crediti maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sulla base della disciplina a regime dell’art. 28-quater del DPR 602/73, il descritto art. 12 comma 7-bis del DL 145/2013 è stato abrogato dall’art. 20-ter comma 2 del DL 50/2022.
Si sottolinea che, per instaurare la procedura di compensazione, i suddetti crediti devono essere oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore, di cui all’art. 9 del DL 185/2008, che avviene tramite l’apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.


L’operatività della disciplina a regime di cui all’art. 28-quater del DPR 602/73 è subordinata all’emanazione di appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

Niente esterometro per l’attività istituzionale delle PA

Con la Risposta a interpello n. 379 del 14/07/2022, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in tema di esterometro, dopo l’emanazione della CM 26/E/2022.
Il decreto Semplificazioni (art. 12, D.L. n. 73/2022) ha sostituito l’art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, il quale dispone che i soggetti passivi Iva (di cui al co. 3) trasmettono telematicamente all’Agenzia Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore a €. 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente in formato Xml, utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.


Con riferimento alle medesime operazioni, la trasmissione dei dati avrà un termine “mobile”, non più “fisso”; in particolare, per i dati relativi:
– Alle operazioni attive (svolte nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia): è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
-Alle operazioni passive (ricevute da soggetti non stabiliti in Italia): è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.


In merito all’ambito applicativo della trasmissione “esterometro”, l‘obbligo:
-Sussiste per i soli “soggetti passivi” residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
-Ha ad oggetto tutte le operazioni attive (vendite) e passive (acquisti), indipendentemente dalla loro rilevanza IVA, fermo restando che questi ultimi (acquisti) vanno comunicati solo se di importo superiore ad euro 5.000 quando “non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia”.


Con la CM 26/2022 è stato chiarito come tra i soggetti passivi tenuti all’adempimento possa rientrare, dal 1° luglio 2022, anche chi prima ne era escluso – tipicamente coloro che si avvalgono del regime di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 (c.d. ” forfetari”) o che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991.


In riferimento agli enti non commerciali, l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente. Quindi le pubbliche amministrazioni sono escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro – comunque possibile su base volontaria – in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (tipicamente quelle c.d. “istituzionali”).


Anche quando tale obbligo sussiste, lo stesso non va confuso con quello di integrazione dei documenti ricevuti o di autofatturazione. Infatti, gli obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall’altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.


Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica), ma il mancato/tardivo invio dei dati con le modalità indicate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nelle Specifiche Tecniche ad esso allegate costituisce violazione dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015.


Per le proprie attività istituzionali, anche dopo il 1° luglio 2022, la PA potrà quindi continuare ad integrare le fatture ricevute da soggetti esteri (analogiche o digitali al di fuori del Sistema di Interscambio che siano), liquidando la relativa imposta come fatto sinora, con modello F24 EP utilizzando il codice tributo 622E. Pertanto non è soggetta a emissione di e-fattura integrate.

Conversione DL Aiuti – ok alla compensazione dei crediti dei professionisti verso la PA

Nel corso dell’iter di conversione del DL Aiuti sono stati ricompresi anche i crediti derivanti da prestazioni professionali (erogate alla PA) tra quelli compensabili con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
L’intervento va a modificare l’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973 il quale prevede che, dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Le certificazioni, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. Per procedere all’estinzione del debito iscritto a ruolo dovrà essere verificata
l’esistenza e la validità della certificazione.
L’art. 20-ter, inserito in fase di conversione del D.L. n. 50/2022, ha modificato l’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo anzitutto che – alle attività di somministrazione, forniture e appalti, da cui si generano i crediti poi posti in compensazione – saranno aggiunte anche le prestazioni professionali.
Inoltre, tale disciplina sarà applicabile anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione dopo il 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
L’altra novità poi riguarda l’abrogazione della disciplina speciale della compensazione provvisoria prevista dal comma 7-bis dell’art. 12, D.L. n. 145/2013, che rimandava a un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico (da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), per l’individuazione delle modalità per la compensazione (anno 2014) delle cartelle esattoriali in favore di imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per le attività di cui sopra. Tale decreto doveva poi individuare gli aventi diritto e le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione.