L’art. 25 del DL 104/2023 ha introdotto un nuovo obbligo comunicativo in capo ai cessionari dei bonus edilizi.
La disposizione stabilisce che “nell’ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024”.
In sostanza, la disposizione introduce, a partire dal prossimo 1/12/2023, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entratela non utilizzabilità dei crediti entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità per cause diverse dal superamento della loro scadenza.
Categorie dei crediti: dal punto di vista oggettivo, i crediti interessati dalla comunicazione saranno individuati con apposito Provvedimento. Posto il generico riferimento all’art. 121 del DL n. 34/2020, si deve ritenere che la disposizione riguardi:
• sia il superbonus, che attribuisce il diritto a fruire della detrazione del 110%
• che tutti gli altri bonus edilizi: eco-bonus, sisma-bonus, “bonus casa” ex art. 16-bis Tuir, bonus facciate, interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, installazione delle colonnine di ricarica elettrica.
Al Provvedimento attuativo dell’Agenzia si rimanda anche per la definizione dell’avvenuta conoscenza dell’evento che rende il credito non utilizzabile, situazione a partire dalla quale decorre il temine di 30 giorni per effettuare la comunicazione. Lo stesso provvedimento indicherà le modalità di comunicazione della non utilizzabilità dei crediti. La causa della inutilizzabilità deve essere diversa dal superamento della scadenza per la fruizione degli stessi.
Decorrenza: l’obbligo decorrerà:
• dal 1/12/2023: per i casi di conoscenza della causa ostativa intervenuti successivamente a tale data
• dal 2/01/2023: in caso contrario.
Sanzioni: la mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a € 100.
Peraltro, sorgono dubbi circa la capacità dell’Amministrazione finanziaria di individuare con precisione i soggetti e le correlate casistiche a cui irrogare tale pena pecuniaria. L’Agenzia dovrà, inoltre, individuare le casistiche che inibiscono al cessionario l’utilizzo del credito, alla cui avvenuta conoscenza è collegato il termine di 30gg per adempiere con l’invio della comunicazione.