Nella GU n. 72 del 25/03/2023 è stato pubblicato il DLgs n 32/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
In particolare, con il Decreto nei Capi da I a IV si disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all’articolo 11, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 10, tra l’Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea nonché delle giurisdizioni non appartenenti all’Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g).
Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.
Per ciascun venditore che è una persona fisica e non è un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce alcune informazioni come:
• nome e cognome;
• indirizzo principale;
• l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio
• e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore; il numero di partita IVA del venditore, se disponibile; la data di nascita.
Un venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l’indirizzo principale. Se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione riscontra che il venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell’indirizzo principale, considera il venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.
Entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica all’Agenzia delle Entrate le informazioni, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione.
Invece, le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.
Per quanto riguarda, infine, il profilo sanzionatorio, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve inserire nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell’invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall’invio di quest’ultima, il profilo del venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste.
Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024.