“DECRETO PROROGHE” CONVERTITO – LE PRINCIPALI NOVITÀ

Sulla G.U. n. 278 del 28/11/2023 è stata pubblicata la Legge n. 170/2023 di conversione del DL n. 132/2023 (cd. “Decreto Proroghe”). Si illustrano le principali disposizioni di natura fiscale.

AFFRANCAMENTO CRIPTO-ATTIVITA’ (art. 2) – CONFERMA

E’ confermata la proroga al 15/11/2023 del termine di cui all’art. 1, co. 134 e 135, della Legge di bilancio 2023:
▪️ per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva del 14% sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data dell’1/01/2023
▪️ rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sull’importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi).

VERSAMENTI DAI SOGGETTI DEI COMUNI LOMBARDI (art. 3, co. 1 e 2) – CONFERMA

E’ confermato che i versamenti dei tributi, contributi previdenziali/assistenziali e dei premi Inail:
✓ in scadenza nel periodo dal 4 al 31/07/2023
✓ dovuti dai soggetti che al 4/07/2023 avevano la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la Regione Lombardia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (Delibera del CdM del 28/08/2023)
✓ si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, entro il 31/10/2023.

SOSPENSIONE TERMINI ALLUVIONATI DEL CENTRO ITALIA (art. 3, co. 2-quater) – NEW

L’art. 1 del DL n. 61/2023 ha sospeso:
✓ a favore dei soggetti che al 1/05/2023, avevano la residenza o la sede legale/operativa nei territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023
✓ i termini in scadenza nel periodo dal 1/05/2023 al 31/08/2023, relativi:
– ai versamenti tributari
– agli adempimenti e ai versamenti di contributi previdenziali/assistenziali e premi INAIL (Circ. Inps n. 67/2023; Circ. Inail nn. 33/2023 e 43/2023; Mess. Inps nn. 2900/2023 e 3035/2023)
– ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate dai suddetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta.

Ora, con modifica del comma 7 del citato art. 1), è disposto che:
▪️ versamenti sospesi: sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10/12/2023 (in luogo del 20/11/2023)
▪️ adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni: sono effettuati entro il 10/12/2023 (in luogo del 20/11/2023).

RAVVEDIMENTO SPECIALE (art. 3-bis) – NEW

I soggetti che, entro il termine del 30/09/2023, non hanno perfezionato la procedura di “ravvedimento speciale”, di cui all’art. 1, co. 174-178, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023):
▪️ possono comunque procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste,
▪️ a condizione che:
versino le somme dovute in un’unica soluzione (non è più ammesso il versamento in forma rateale) entro il 20/12/2023
rimuovendo le irregolarità/omissioni entro la medesima data.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI (art. 4) – CONFERMA

Con intervento sui co. 100 e 105 dell’art. 1, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) è confermata:
▪️ la proroga al 30/11/2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali
▪️ il versamento dell’imposta sostitutiva (dell’8% / 10,5% / 13%) va effettuato in unica soluzione entro il 30/11/2023

CONTRIBUENTI FORFETARI (art. 6, co. 1) – CONFERMA

E’ confermato il differimento al 30/11/2024 del termine entro cui i contribuenti che applicano il regime forfetario:
▪️ relativamente al periodo d’imposta 2021
▪️ devono adempiere agli specifici obblighi informativi di cui al co. 73, art. 1, della L. 190/2014.

PROSPETTO ALIQUOTE IMU (art. 6-ter, co. 1) – NEW

Viene differita all’anno d’imposta 2025 la decorrenza dell’obbligo a carico dei Comuni di fornire al MEF il Prospetto delle aliquote IMU (di cui all’art. 1, co. 756 e 757, L. n. 190/2019) utilizzando l’apposita applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, considerate:
– le difficoltà riscontrate dai comuni in fase di implementazione dell’elaborazione del Prospetto
– dell’esigenza di considerare alcune fattispecie attualmente non previste dal Prospetto.

NUOVA SABATINI (art. 6-quater) – NEW

Con modifica del co. 415, art. 1, L. n. 197/2022 è disposto che per le iniziative di investimento con contratto di finanziamento stipulato dall’1/01/2022 al 31/12/2023 (in luogo del 30/06/2023)
▪️ il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, previsto dai DM attuativi adottati ai sensi dell’art. 2, co. 5, DL 69/2013
▪️ è prorogato per ulteriori 6 mesi (il termine è di 18 mesi complessivi).

LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO (art. 10-quater) – NEW

L’ultimo periodo dell’art. 28, co. 5, Dlgs. 36/2021 (Riforma del lavoro sportivo) ha previsto che:
➔ per gli adempimenti (comunicazione di instaurazione del rapporto; flusso UniEmens; ecc.)
➔ e per i versamenti dei contributi previdenziali/assistenziali dei co.co.co. nel dilettantismo periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 potevano essere effettuati entro il 31/10/2023.
Ora, con modifica del citato ultimo periodo del co. 5 è disposto il differimento al 30/11/2023:
▪️ degli adempimenti e dei versamenti dei citati contributi previdenziali/assistenziali dovuti per i lavoratori sportivi inquadrati come co.co.co. nel settore dilettantistico
▪️ limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a ottobre 2023.

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DELL’ABITAZIONE (ART. 1) – CONFERMA

E’ confermato il differimento al 31/12/2023 del termine di cui all’art. 64, co. 3, DL n. 73/2021 (già prorogato dal DL n. 51/2023) a favore delle “categorie prioritarie” per l’accesso alle agevolazioni, per la presentazione della domanda per usufruire della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa nella misura massima dell’80% del prezzo di acquisto dell’immobile (inclusione eri accessori).

BONUS EDILIZI – LE NOVITÀ DEL “DECRETO OMNIBUS”

Il DL n. 104/2023 (in G.U. del 10/08/2023) recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” (cd. “Decreto Omnibus”), ha introdotto le seguenti novità in materia di bonus edilizi:
▪️ proroga del Superbonus in relazione alle unità immobiliari unifamiliari
▪️ nuovo obbligo comunicativo per gli ultimi cessionari dei bonus edilizi in presenza di sopravvenuta inutilizzabilità del credito.

PROROGA AL 31/12/2023 PER “VILLETTE”

L’art. 24 del DL n. 104/2023, modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, ha proceduto a prorogare nuovamente il termine il entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (cd. “villette”) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110%.

Ora, con la citata modifica normativa, viene disposto che per gli interventi:
▪️ “trainanti” (ex co. 1 e co.4 dell’art. 119) effettuati dalle persone fisiche “private”:
✓ su edifici unifamiliari (cd. “villini”)
✓ su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
▪️ “trainati” effettuati sulle medesime unità immobiliari (nuovo co. 8-quater)

la detrazione del 110%
➔ risulta prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2023 (in luogo del 30/09/2023)
➔ sempre a condizione che al 30.9.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

VERIFICA DEL 30% DEI LAVORI AL 30/09/2022

Il comma 8 bis (non modificato) dell’art. 119, DL 34/2020 dispone che:
▪️ nel computo del SAL al 30% (necessario per fruire del maggior termine previsto per il superbonus)
▪️ possono essere compresi anche i lavori non agevolati con la detrazione 110%.

L’Agenzia, nella recente CM n. 17/2023, ha chiarito che la condizione si considerata rispettata:
▪️ anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito:
✓ di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso
✓ o di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale;
▪️ e tali circostanze determinino la riduzione della percentuale dei lavori eseguiti rispetto all’intervento complessivo.

COMUNICAZIONE CREDITI INUTILIZZABILI

L’art. 25, co. 1, del DL n. 104/2023 introduce un nuovo adempimento in relazione alle opzioni per la
cessione dei crediti o per il cd. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020:

Pertanto:
▪️ l’ultimo cessionario di un credito derivante dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito di cui all’art. 121, co. 1, lett. a) e b), DL n. 34/2020
▪️ che risulti non utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo (si tratta del medesimo termine entro cui il beneficiario della detrazione avrebbe utilizzato la singola quota annuale del di beneficio)
è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta
conoscenza
dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Attuazione: le modalità di comunicazione saranno definite da apposito Provvedimento dell’Agenzia, entro il 2 gennaio 2024.

DUBBI: in attesa del citato Provvedimento dell’Agenzia, il generico riferimento all’art. 121 del DL n.
34/2020 porta a ritenere che la disposizione possa trovare applicazione:
✓ sia il superbonus, che attribuisce il diritto a fruire della detrazione del 110%
✓ che tutti gli altri bonus edilizi (eco-bonus, sisma-bonus, “bonus casa” ex art. 16-bis Tuir, bonus facciate, bonus barriere architettoniche, installazione delle colonnine di ricarica elettrica, ecc.).

È auspicabile che l’Agenzia fornisca una casistica degli eventi che rendono il credito inutilizzabile.

DECORRENZA

Il nuovo adempimento si applica con la seguente cadenza temporale:
– se l’evento che ha comportato l’inutilizzabilità del credito si è evidenziato dal 1/01/2023: l’obbligo decorre da tale data (es: un evento manifestatosi l’8/12/2023 va comunicato entro il 7/01/2024)
– in caso contrario: la comunicazione va effettuata entro il 2/01/2024 (es: un evento manifestatosi il 31/10/2023 va comunicato entro il 2/01/2024).

SANZIONE

La mancata comunicazione entro i termini comporta la sanzione amministrativa pari a € 100.