Tra le novità previste dalla L. 111/2023 (Legge delega fiscale), entrata in vigore il 29 agosto 2023, l’art. 7, in materia IVA, sembrerebbe il più complesso. Nel dettaglio, si prevede la:
1) ridefinizione dei presupposti IVA al fine di renderli più aderenti alla normativa UE; 2) revisione delle disposizioni sulle operazioni esenti anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l’imponibilità in linea con i criteri posti dalla normativa UE;
3) razionalizzazione del numero e la misura delle aliquote IVA secondo i criteri posti dalla normativa UE;
4) revisione della disciplina della detrazione per:
- consentire ai soggetti passivi di renderla maggiormente aderente all’effettivo utilizzo di beni e servizi con facoltà di applicare il pro-rata sono a quelli utilizzati promiscuamente sia per operazioni con diritto a detrazione sia per operazioni senza tale diritto;
- armonizzare, per i fabbricati, i criteri di detraibilità a quelli UE;
- prevedere, per gli acquisti a cavallo d’anno, l’esercizio al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta;
5) riduzione dell’aliquota dell’IVA all’importazione di opere d’arte, estendendo l’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;
6) razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto;
7) razionalizzazione della disciplina del Terzo settore al fine di semplificare gli adempimenti.
L’obiettivo della Legge delega fiscale è quello di istituire, entro il 29 agosto 2028, un nuovo codice tributario articolato in una parte generale, recante una disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte.