Sintesi: entro il prossimo 31/12 i soggetti “trasparenti” devono valutare l’opportunità di modificare l’assetto societario onde imputare il reddito del 2022 in modo diverso rispetto ai periodi precedenti. A tal fine: – società: variazioni del 2022 che non comportano l’ingresso/fuoriuscita di un socio hanno effetto differito dal 2023; l’Agenzia ritiene che la modifica della partecipazione agli utili sia soggetta ad effetti differiti anche in presenza di contestuale modifica della compagine societaria – imprese familiari: se la ditta individuale è già attiva, l’ingresso di un collaboratore (nel 2022) ha sempre efficacia differita (al periodo 2023), mentre al collaboratore uscente va comunque imputata la quota del reddito 2022 in funzione dell’apporto effettivo avutosi nel medesimo periodo 2022 – studi associati: possono modificare la partecipazione al reddito 2022 entro il 30/11/2023. |
SOCIETÀ DI PERSONE E SRL TRASPARENTI |
SOCIETA’ DI PERSONE |
Come noto, per le società di persone (società semplici, snc e sas), il reddito (art. 5 c. 1 e 2 Tuir):
✓ è imputato per trasparenza ai soci esistenti al 31/12
✓ in proporzione alla quota di “partecipazione agli utili”
✓ che si presume proporzionale al valore del conferimento (cd. “partecipazione al capitale”).
A) VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE |
L’operazione che comporti l’uscita di “vecchi” soci e/o all’ingresso di “nuovi” soci, determina:
➜ una modifica della compagine sociale
➜ con effetto dal periodo d’imposta di stipula (dell’atto pubblico/scrittura privata autenticata)
In tal senso la RM 127/95 e le istruzioni al quadro RO del mod. Redditi SP.
B) VARIAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI |
In relazione alla variazione delle quote di partecipazione agli utili dei soci, in passato si riteneva di dover distinguere se l’operazione:
▪ fosse effettuata senza contestuale modifica della compagine sociale
▪ o fosse accompagnata da una contestuale modifica di tale compagine.
Infatti solo nel primo caso si riteneva che gli effetti della modifica societaria ad essere effetto dal
periodo d’imposta successivo a quello di stipula dell’atto pubblico/scrittura privata autenticata.
SRL TRASPARENTE |
Alle Srl trasparenti sono applicabili le medesime regole previste per le società di persone (CM 49/2004).
IMPRESA FAMILIARE |
Ai sensi dell’art. 5 c. 4 Tuir, i redditi delle imprese familiari:
▪ limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei Redditi del titolare
▪ sono imputati in capo a ciascun collaboratore, che abbia prestato “in modo continuativo e prevalente la sua attività (…) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.
Tale disposizione trova applicazione a condizione che:
L’atto costitutivo non deve indicare le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori; queste, infatti, sono individuate a “consuntivo”, in proporzione al lavoro prestato nell’impresa (in modo continuativo e prevalente), resta fermo che al titolare spetta almeno il 51%
EFFETTI FISCALI |
ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI |
Nel caso di un’associazione tra professionisti, la situazione è più semplice rispetto a quella delle società
commerciali trasparenti; in particolare, ai sensi del citato art. 5, c.3, lett. c) Tuir:
▪ il reddito è imputato per trasparenza agli associati esistenti al 31 dicembre
▪ in proporzione alla quota di “partecipazione agli utili” indicata, alternativamente:
✓ nell’atto pubblico o nella scrittura privata autenticata di costituzione
✓ da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta entro il termine di presentazione del mod. Redditi relativo (e non entro il 31/12 del periodo d’imposta)
In pratica, affinché le modifiche abbiano effetto dal periodo d’imposta 2022:
▪ le società di persone/Srl trasparenti: devono ragionare “in via anticipata” entro il 31/12/2022
▪ gli studi associati
✓possono ragionare “a consuntivo” entro il 30/11/2023, sulla scorta dell’effettivo apporto
(lavorativo o meno, secondo quanto indicato dallo Statuto) di ciascun associato
✓senza alcun vincolo di modificare la “compagine associativa”.
CONFERIMENTI E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI NEGLI STUDI ASSOCIATI
Anche per le associazioni professionali è essenziale il concetto di conferimento iniziale; tuttavia, per tali
soggetti, è preponderante “l’apporto lavorativo” più che “il capitale”. Per tale motivo il legislatore ha previsto che, per libera volontà degli associati, le quote di partecipazione agli utili:
– oltre a poter non rispecchiare l’effettivo valore dei conferimenti (come per Snc/Sas ed Srl)
– possono modificarsi di anno in anno, in funzione di continui “conferimenti d’opera” che gli stessi
associati apportano di volta in volta
senza che l’Agenzia possa sindacare la congruità delle partecipazioni all’utile riconosciute (salvo
dimostrare la simulazione dell’atto per comportamenti concludenti degli associati).