Svalutazioni e perdite su crediti con vista sul modello REDDITI

Nella redazione del modello REDDITI 2023 occorre come sempre porre particolare attenzione alla gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti. Infatti, nonostante per le imprese industriali, mercantili e di servizi (diverse da banche e assicurazioni) la materia non presenti novità rispetto allo scorso anno, le indicazioni da fornire in dichiarazione sono numerose.

Innanzitutto, se nel 2022 sono state effettuate contabilmente svalutazioni eccedenti il limite di deducibilità (ex art. 106 comma 1 del TUIR), all’interno del quadro RF occorre effettuare una variazione in aumento pari all’importo indeducibile.

Nei modelli REDDITI SP e PF 2023 il rigo deputato all’accoglimento di tale variazione rimane dubbio. Infatti, stando alle istruzioni, sembra che società di persone e imprenditori individuali possano riportare la variazione in aumento relativa alla suddetta eccedenza, in alternativa:
– nel rigo “residuale” RF31, con codice 41;
– nel rigo RF25, colonna 2.
Il difetto di coordinamento permane ormai da tempo e sarebbe auspicabile che a esso venisse finalmente posto rimedio in occasione di uno dei prossimi provvedimenti correttivi.

Ciò posto, nel quadro RS occorre poi compilare il prospetto dei crediti, al fine di riportare i dati necessari per “raccordare” le svalutazioni operate in bilancio con quelle riconosciute fiscalmente.

Si supponga che, per una srl:
– il valore nominale o di acquisizione dei crediti inclusi nel plafond di deducibilità ammonti a 75.000 euro;
– il fondo svalutazione crediti “contabile” al 31 dicembre 2021 (cioè, l’importo complessivo delle svalutazioni contabili a tale data) sia pari a 1.000 euro;
– il fondo svalutazione crediti “fiscale” al 31 dicembre 2021 (vale a dire, le svalutazioni complessivamente dedotte a tale data) risulti di 750 euro (con un fondo “tassato”, quindi, di 250 euro).

Se, nell’esercizio 2022, è emersa una perdita su crediti pari a 1.000 euro e sono state stanziate ulteriori svalutazioni di ammontare pari a 1.000 euro, l’importo deducibile nel 2022 a titolo di svalutazione (ex art. 106 comma 1 del TUIR) non può eccedere 370 euro (= 74.000 × 0,5%). Come chiarito dalla circ. n. 26/2013, infatti, la quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni deve essere calcolata sull’ammontare dei crediti al netto della perdita, vale a dire 74.000 euro, anziché 75.000.

A fronte di tale situazione, nel rigo RF31 occorre apportare una variazione in aumento di importo pari a 630 euro (1.000 euro stanziati a Conto economico meno 370 euro deducibili), indicando il codice 41. Bisogna, altresì, effettuare una variazione in diminuzione pari all’importo della perdita imputata al fondo svalutazione crediti “tassato”, cioè 250 euro (si ritiene, in assenza di ulteriori indicazioni, all’interno del rigo RF55 con codice 99).

Nel prospetto dei crediti, occorrerà “raccordare” i dati contabili e quelli fiscali, riportando:
– nel rigo RS64, l’ammontare complessivo delle svalutazioni risultanti al termine dell’esercizio precedente (2021), per quanto riguarda sia il valore contabile (1.000 euro, da indicare nella colonna 1), sia quello fiscalmente dedotto (750 euro, da esporre nella colonna 2);
– nel rigo RS65, l’ammontare contabile (1.000 in colonna 1) e fiscale (1.000 in colonna 2) delle perdite su crediti (ex art. 101 comma 5 del TUIR) rilevate nel 2022;
– nel rigo RS66, la differenza tra le svalutazioni complessivamente dedotte al termine dell’esercizio precedente, cioè il 2021 (750 euro) e le perdite su crediti dedotte nel 2022 (nel caso di specie, 1.000); essendo la differenza negativa (- 250), il rigo non viene compilato;
– nel rigo RS67, le svalutazioni dell’esercizio 2022, per quanto riguarda sia il valore contabile (1.000 euro, da indicare nella colonna 1), sia quello fiscalmente deducibile (370 euro, da esporre nella colonna 2);
– nel rigo RS68, l’ammontare complessivo delle svalutazioni risultanti al termine dell’esercizio (2022), con riferimento al valore contabile (c.d. fondo svalutazione crediti “contabile”, pari a 1.000 euro, da indicare nella colonna 1), sia a quello fiscale (c.d. fondo svalutazione crediti “dedotto”, pari a 370 euro, da esporre nella colonna 2);
– nel rigo RS69, il valore contabile (73.000, da esporre in colonna 1) e quello nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni (74.000, da indicare nella colonna 2).

Le indicazioni di cui agli ultimi due punti sono finalizzate a verificare che le svalutazioni complessivamente dedotte al termine del 2022 non eccedano il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dello stesso esercizio (ex art. 106 comma 2 del TUIR). Nel nostro caso, il limite fiscalmente ammesso, pari a 3.700 euro (74.000 × 5%), è rispettato.

Modello Redditi PF 2023 – novità

Con il Provv. 28/02/2023, prot. n. 55597/2023, è stato ufficializzato il modello Redditi PF 2023 per dichiarare i redditi 2022.

Di seguito si espongono le principali novità del modello.

NUOVE ALIQUOTE E DETRAZIONI
Per quanto riguarda le nuove aliquote e nuovi scaglioni IRPEF:
• mentre la prima aliquota è confermata al 23% fino a 15.000 euro
• la seconda aliquota si è abbassata dal 27% al 25%; la terza è passata dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono ora tassati al 43%.

Per quanto riguarda, invece, le detrazioni per lavoro, occorre applicare i nuovi importi e precisamente:
• detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro;

• detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;

• detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.

Trattamento integrativo: per i titolari di redditi da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati, dal 1/01/2022 è passato da 28.000 euro a 15.000 euro il limite di reddito per fruire del beneficio nella misura annua piena di 1.200 euro. Esso è comunque riconosciuto (anche per redditi complessivi compresi tra 15.000 e 28.000 euro) in presenza di alcune condizioni.

Detrazioni per figli a carico: dal 1/03/2022, le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più in quanto per i figli di età inferiore le detrazioni sono state sostituite dall’assegno unico; inoltre, da detta data, tra l’altro, non spetterà più la maggiorazione di € 200 per ogni figlio prevista per le famiglie con più di 3 figli e l’ulteriore detrazione di € 1.200 prevista per le famiglie con più di 4 figli

ULTERIORI NOVITA’: le altre novità in materia di detrazioni e crediti d’imposta sono le seguenti:
• dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;

• ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione, di importo massimo di 2.000 euro, pari al 20% del canone di locazione;

• per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo;

• è previsto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

• è riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

• per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è pari al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;

• per i contribuenti che sono in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.

Riallineamento (e rivalutazione) con omessa indicazione nel Mod. Redditi – Remissione in bonis

Con la Risposta n. 443 del 2/09/2022 l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’istituto della remissione in bonis ex art 2, DL n. 16/2012 al caso in cui un contribuente abbia omesso l’indicazione dell’opzione per il riallineamento dei valori in dichiarazione dei redditi (con conclusioni che si devono ritenere applicabili anche all’opzione per la rivalutazione dei beni aziendali, nonchè per l’affrancamento
della riserva in sospensione).


IL CASO
Una società che presentava, in relazione ad un immobile commerciale, un valore civilistico maggiore rispetto a quello fiscale (avendo ,proceduto alla rivalutazione “meramente civilistica” degli immobili, ex art. 15, co. 16, DL 185/2008) ha optato per il riallineamento dei
valori ai sensi dell’art. 110, co. 8, del DL n. 104/2020 n. 104:
-Procedendo al regolare versamento dell’imposta sostitutiva
-Ma dimenticandosi di riepilogare l’operazione a quadro RQ del mod. Redditi 2021.
Avvedutasi dell’errore, procedeva a presentare una dichiarazione integrativa, avvalendosi della remissione in bonis; chiede, pertanto, conferma circa la correttezza del proprio operato.


LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
L’Agenzia delle Entrate premette che al caso di specie devono ritenersi applicabili, ove compatibili, i chiarimenti di prassi riferiti alla rivalutazione dei beni aziendali che risulti disciplinata dalla L. 342/2010, al pari dell’opzione per il riallineamento (si noti che tutte le leggi di rivalutazioni dal 2000 in poi hanno fatto riferimento a tale “norma di base”).
Peraltro, secondo il proprio costante orientamento riferito alla rivalutazione (CM 11/2009, CM 13/2014 e CM 14/2017), il momento in cui si deve intendere perfezionata l’opzione:
-Coincide con la presentazione della dichiarazione dei redditi dove viene indicata l’operazione
-A nulla rilevando il pagamento dell’imposta sostitutiva (che può essere oggetto di ravvedimento per omesso versamento).


Tanto premesso, l’Agenzia ritiene che al caso di specie sia ammesso avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis”, ex art. 2, DL n. 16/2012 (presumibilmente in quanto assimila l’opzione per la rivalutazione alla fruizione di un “beneficio di natura fiscale”).
Dunque, anche alla luce dei chiarimenti della CM 38/2012 in materia, laddove il contribuente:
-Abbia tenuto un “comportamento concludente” coerente con l’opzione
-Può regolarizzare l’omissione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo successivo (mod. Redditi 2023, nel caso di specie, il cui termine di invio scade al 30/11/2023) procedendo:
●a presentare un Mod. Redditi integrativo, compilato nel quadro RQ
●e versando la sanzione di €. 250 con l’apposito codice tributo.


Comportamento concludente: in primo luogo ricorre con il versamento tempestivo dell’imposta sostitutiva (del 3% rivalutazione e riallineamento o del 10% per l’affrancamento della riserva); inoltre, per quanto attiene la rivalutazione si ritiene che il comportamento più rilevante sia quello riferito alle rettifiche apportate alla contabilità (ed eventualmente al libro cespiti, a nulla rilevando l’effetto
differito sugli ammortamenti), soprattutto nel caso di inclusione nell’ambito di un bilancio depositato (peraltro anche la Nota integrativa al bilancio potrebbe menzione l’eventuale riallineamento fiscale dei valori operata, soprattutto in presenza di gestione della fiscalità differita). Infine, anche la compilazione del quadro RV per la gestione dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali contribuirà a individuare il comportamento concludente.


CONCLUSIONI
Come anticipato, la fattispecie è stata affrontata dall’Agenzia Entrate in relazione all’opzione per il “riallineamento” dei valori civilisticofiscali, ex art. 110 DL n. 104/2020; tuttavia, sempre in applicazione dell’analogia di disciplina derivante dal fatto che la norma base è la medesima (L. 342/2000) si deve ritenere che i chiarimenti siano estensibili:
-Non solo alla rivalutazione dei beni aziendali
-Ma anche all’affrancamento della riserva in sospensione (indipendentemente che si sia creata a seguito della rivalutazione o dell’operazione di riallineamento).
Infine si noti che la posizione dell’Agenzia è del tutto conforme con quanto sostenuto da Assonime (Circ. 22/2022)