In data 29 dicembre 2022 è stata definitivamente approvata la Legge di Bilancio 2023, in vigore dal
1 gennaio 2023. Di seguito si riportano le principali disposizioni di natura fiscale.
BONUS ENERGETICI (co. 2 – 9) |
Sono riproposti anche per il 1° trimestre 2023 i crediti d’imposta già previsti nel 2022 a favore:
a) delle imprese energivore e non energivore (quest’ultime ove dotate di un contatore con potenza disponibile pari o superiore a 4.5 kW):
▪ nella misura del 45% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata
▪ a condizione che il costo medio per kWh di detta componente riferita al 4° trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi) abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al 4° trimestre 2019 (anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa)
▪ il beneficio spetta anche le imprese che hanno prodotto e autoconsumato l’energia nel 1°
trimestre 2023 (in luogo del costo per kWh si assume il costo medio dei combustibili utilizzati per
produrre l’energia e il credito d’imposta è determinato adottando il PUN medio del trimestre)
b) delle imprese gasivore e non gasivore:
▪ nella misura del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel 1° trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
▪ purché la media dei prezzi di riferimento del MI-GAS del 4° trimestre 2022 subisca un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del 4° trimestre 2019.
Analoga proroga viene disposta dal successivo co. 45 per le imprese agricole.
REGIME FORFETARIO (co. 54) |
In relazione al regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, di cui all’art. 1, co. 54-89, L. 190/2014, sono introdotte le seguenti modifiche:
➔ co. 54, lett a): viene innalzato a € 85.000 (in luogo di € 65.000) il limite di ricavi/compensi che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime agevolato
➔ co. 71: con introduzione di una causa di decadenza retroattiva, è disposto che nel caso in cui i ricavi/compensi incassati nell’anno sono superiori a € 100.000
▪ ai fini reddituali: il regime agevolato cessa dal medesimo anno
▪ ai fini Iva: l’imposta è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite.
➦ Rinvio: per approfondimenti, si rinvia alla RF-fl 223/2022, che rimane confermata.
FLAT TAX INCREMENTALE (co. 55)
E’ introdotta la possibilità:
➔ per il solo anno 2023
➔ di applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e relative addizionali) sul reddito “incrementale” di imprese individuali/professionisti.
In particolare è previsto che:
➔ le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, possono applicare, in luogo delle aliquote Irpef, un’imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali con l’aliquota del 15%
➔ su una base imponibile data dalla differenza tra il reddito d’impresa/lavoro autonomo:
▪ determinato nel 2023
▪ e quello d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022
la quale:
– va poi decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare
– e non può, comunque, eccedere l’importo massimo di € 40.000.
N.B.: l’imposta sostitutiva è alternativa all’adozione del regime forfettario. Posto che quest’ultimo è un regime “naturale”, la nuova imposta sarà, in generale, applicabile dalle persone fisiche: – con ricavi/compensi 2022 superiori al citato nuovo limite (€. 85.000) – o che dal 2023 sono fuoriuscite/rinunciano al regime forfettario. |
IMPRESE DEL COMMERCIO – AMMORTAMENTO DEGLI IMMOBILI (co. da 65 a 69) |
I commi da 65 a 69 modificano, in via transitoria dal 2023, le quote di ammortamento dei fabbricati delle imprese del commercio. In particolare:
▪ per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 e per i 4 successivi (fino al 2027)
▪ per i fabbricati strumentali per destinazione utilizzati in determinati settori del commercio
▪ le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 6% (in luogo del 3% applicabile in via generale, ad eccezione dei “fabbricati destinati alla grande distribuzione”, cui già si applica il coefficiente di ammortamento del 6%).
Attività interessate: sono individuate dai codici Ateco 2007 dal 47.1 “Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati” al 47.2 “Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati”.
L’attuazione delle disposizioni è demandata ad un Provvedimento dell’Agenzia Entrate, da emanare entro il 2/03/2023 (60gg dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2023).
IVA DEL 5% SUI PRODOTTI PER L’INFANZIA E L’IGIENE FEMMINILE (co. 72) |
Con modifica della Tab. A, parte II-bis allegata al DPR 633/1972 è ampliato il novero dei beni assoggettati ad aliquota Iva del 5%.
In particolare:
▪ con modifica del n. 1-quinquies: è estesa ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile, a prescindere dalle loro caratteristiche (viene conseguentemente abrogato il n. 114-bis della Tab. A/III, che ne disponeva l’assoggettamento all’aliquota del 10%)
▪ con inserimento del n. 1-sexies: per i seguenti prodotti:
– latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella 1° infanzia, condizionato per la vendita al minuto
– preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti/dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (cod. NC1901 10 00)
– pannolini per bambini
– seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
PELLET – ALIQUOTA IVA DEL 10% (co. 73) |
Il n. 98) della Tab. A/III, Dpr 633/72 (come modificato dall’art. 1, co. 711, L. 190/2014), dispone che
sono soggetti all’aliquota del 10%:
– la legna da ardere in tondelli, i ceppi, le ramaglie/fascine, i cascami di legno e la segatura
– con espressa esclusione della cessione di pellet (soggetta all’aliquota ordinaria del 22%)
Ora, in deroga a quanto previsto dal citato n. 98) Tab. A/III, è disposto che:
✓ per il solo 2023
✓ anche la cessione del pellet è soggetta ad aliquota Iva ridotta del 10%.
PROROGA AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” PER GLI UNDER 36 (art. 74 e 75) |
L’art. 64, co. da 6 a 11, DL n. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”) ha disposto:
▪ l’esonero da imposta di registro e ipocatastali per gli atti traslativi della proprietà (o altro diritto reale) di unità abitative (non “di lusso”) in presenza dei requisiti “prima casa” (in caso di atto soggetto ad Iva spetta un credito d’imposta di pari importo)
▪ stipulati dal 26/05/2021 fino al 31/12/2022
▪ a favore dei giovani aventi i seguenti requisiti:
– anagrafico: non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato
– economico: avere un ISEE non superiore a € 40.000 annui.
Ora viene disposta la proroga dell’agevolazione agli atti stipulati fino al 31/12/2023.
COSTI BLACK LIST (co. da 84 a 86) |
Con l’introduzione dei nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies all’art. 110, Tuir, viene reintrodotto il regime già previsto per il solo 2015, dal D.lgs 147/2015 circa la deducibilità dei cd. “costi black list”.
In particolare è, ora, disposto che:
➔ in relazione alle operazioni intercorse con imprese residenti/localizzate in Paesi/territori “non cooperativi a fini fiscali” (cioè con giurisdizioni individuate nell’Allegato I al documento 15429/17 del 5/12/2017 del Consiglio UE, periodicamente aggiornato)
➔ le spese/altri componenti negativi che ne derivano (incluse le prestazioni rese dai professionisti
domiciliati in tali paesi/territori):
▪ sono ammesse in deduzione nei limiti del loro valore normale (ex art. 9, Tuir; sono applicabili le disposizioni in materia di transfer price ex art. 110, co. 7, Tuir nel caso di operazioni “infragruppo”)
▪ tale disposizione non si applica (ed opera la totale deducibilità delle spese) quando l’impresa residente in Italia dimostri che l’operazione posta in essere:
✓ risponde ad un “effettivo interesse economico”
✓ e che ha avuto concreta esecuzione.
La disposizione continua a non trovare applicazione per le operazioni intercorse con imprese non residenti nei cui confronti è applicabile il regime CFC (imprese estere controllate) ex art. 167, Tuir.
ASSEGNAZIONE ED ESTROMISSIONE BENI (co. da 100 a 106) |
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI (co. 100-105) |
Le Snc e Sas, nonché le Srl e Spa possono procedere:
➔ entro il 30/09/2023
➔ ad assegnare/cedere ai soci in via agevolata
a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva
▪ beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (cioè non strumentali “per destinazione”)
▪ beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa (es: autonoleggi) a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci (ove prescritto) alla data del 30/09/2022, o vengano iscritti entro 30 gg dalla data dell’1/01/2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1/10/2022.
EFFETTI PER I SOCI: si determinano i seguenti effetti:
✓ costo della partecipazione: il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva
✓ soci assegnatari: nei loro confronti non si applica il co. 1 dell’art. 47, Tuir, relativo alla presunzione di preventiva distribuzione di utili nel caso di utilizzo di riserve di capitale per l’assegnazione.
ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI (co. 106) |
E’ riproposta la possibilità di estromettere gli immobili dal patrimonio dell’impresa individuale, prevista dal co. 121, art. 1, della L. 208/2015.
In particolare, è previsto che, previo versamento di un’imposta sostitutiva, è possibile:
➔ estromettere dal patrimonio dell’impresa individuale gli immobili strumentali (“per natura” o “per destinazione”) posseduti al 31/10/2022
➔ poste in essere dall’1/01/2023 al 31/05/2023
➔ con effetti dell’estromissione a decorrere dal 1/01/2023.
Imposta sostitutiva: è regolamentata come segue:
▪ importo: è pari all’8% della plusvalenza calcolata tra il valore catastale (o, in alternativa, il valore normale) dell’immobile ed il suo costo fiscalmente riconosciuto
▪ versamento: in 2 rate da versare:
✓ per il 60%: entro il 30/11/2023
✓ per il residuo 40%: entro il 30/06/2024.
Dichiarazione: andrà compilata l’apposita sezione (quadro RQ) del Mod. Redditi PF 2024.
Nel caso di immobili locati a terzi, potrà essere tenuto la rettifica dell’Iva per l’imposta applicata sui
canoni dal gennaio 2023 fino al momento della estromissione.
RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI (co. da 107 a 109) |
Con modifica dell’art. 5 della L. 488/2001 e del co. 2, art. 2, del DL n. 282/2002 (che estende l’applicazione delle disposizioni del citato art. 5, L. 488/2001) sono nuovamente riaperti i termini per la rivalutazione di:
➔ terreni (agricoli o edificabili) e partecipazioni
➔ posseduti all’1/01/2023 al di fuori del regime d’impresa (da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali), anche a titolo di usufrutto.
TITOLI QUOTATI: a differenza delle ultime analoghe riaperture della disposizione, con l’introduzione del nuovo co. 1-bis all’art. 5, L. 488/2001 la rideterminazione dei valori è estesa:
▪ alle partecipazioni, nonché ai titoli ed ai diritti
▪ negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (di cui all’art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis), del TUIR),
In tal caso, per la determinazione della plusv/minusvalenza, in luogo del costo/valore di acquisto va assunto il loro valore normale (ex art. 9 del TUIR) riferito al mese di dicembre 2022 (cioè la media aritmetica dei prezzi rilevati a dicembre 2022), da assoggettare all’imposta sostitutiva del 16%.