Con la risposta 301 del 21/04/2023, l’Agenzia delle Entrate – riprendendo in parte i chiarimenti forniti con la risposta 430/2022 – ha fornito chiarimenti sul trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP di alcuni servizi sostitutivi di mensa aziendale, forniti avvalendosi di esercizi commerciali convenzionati, presso i quali è possibile pagare con una card elettronica oppure tramite una “app”.
Si chiarisce che:
• in relazione a tale fattispecie, trova applicazione l’aliquota del 4% prevista dal n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, qualora siano ravvisabili le peculiari modalità che caratterizzano il servizio sostitutivo di mensa aziendale o quello di mensa diffusa.
• In tale circostanza, l’aliquota sarebbe applicabile alla prestazione resa dagli esercenti ristoratori nei confronti del datore del lavoro, per il quale l’imposta sarebbe detraibile secondo l’art. 19-bis1 comma 1 lett. f) del DPR 633/72.
Fattura differita – Si chiarisce – in relazione alla certificazione dei corrispettivi da parte degli esercenti – che risulta possibile il ricorso alla fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, in ragione dell’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72. Si specifica che l’ammontare dei corrispettivi per le prestazioni documentate con il c.d. “documento commerciale” con dicitura “non riscosso” richiedono di essere mantenute distinte dall’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, poiché i medesimi concorrono alle liquidazioni periodiche attraverso le corrispondenti fatture differite.
Deducibilità IRES e IRAP – Per quanto riguarda il trattamento ai fini IRES, si chiarisce che suddetti servizi sono interamente deducibili, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione a Conto economico. Sul presupposto che tali servizi, resi mediante “app”, siano assimilabili a quelli sostitutivi di mensa aziendale, i costi a essi afferenti rappresentano un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, di conseguenza, non subiscono le limitazioni alla deducibilità previste dall’art. 109 comma 5 del TUIR.
Tali spese risultano deducibili anche ai fini IRAP, in base al principio della c.d. “presa diretta” della base imponibile dal bilancio.
Trattamento IRPEF – Per quanto riguarda il trattamento IRPEF in capo al dipendente che fruisce di tali servizi, se la società intende offrire ai propri dipendenti un servizio di mensa diffusa, modificando in tal senso i relativi contratti con l’eliminazione del riferimento al “servizio sostitutivo di mensa aziendale” o stipulando nuovi contratti con altri soggetti, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, l’importo del pasto non concorrerà a formare il reddito imponibile.