Definizione agevolata delle Liti pendenti – adesione entro il 02/10/2023

Entro il 2/10/2023 (il 30/09/2023 cade di sabato) scade il termine per presentare, attraverso l’apposita procedura online, le domande di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio (art. 1, co. da 186 a 202, L. n. 197/2022).

Nel corso dell’iter di conversione del DL 34/2023 (conv. in L. n. 56/2023) sono state introdotte novità in tema di definizione delle controversie ex art. 1 commi 186 e ss. della L. 197/2022.

Si premette che per poter definire la lite è necessario che:
• entro il 1° gennaio 2023, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all’Agenzia fiscale (si fa riferimento alla data di accettazione della PEC, e non al momento della costituzione in giudizio);
• nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato (non deve essere stata depositata la sentenza di Cassazione senza rinvio, nè spirati i termini per l’impugnazione della sentenza/riassunzione del processo).

Il ricorso all’istituto consente di ottenere lo stralcio delle sanzioni e degli interessi.
In particolare il contribuente accederà ai seguenti benefici:
• se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte;
• se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte;
• se il processo pende in Cassazione al 1° gennaio 2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte;
• se il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi.

Con riferimento alla definizione delle liti pendenti, che consente di definire le liti pendenti al 1° gennaio 2023 in qualsiasi stato e grado del giudizio, il DL “Bollette” ha posticipato, innanzitutto
• sia il termine per pagare le somme (o la prima rata);
• sia il termine per presentare la domanda di definizione;
dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

Se il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione, il processo resta sospeso sino al 10/10/2023 (prima al 10 luglio 2023) e, ai fini dell’estinzione, entro tale data occorre depositare la domanda di definizione e il mod. F24 che attesta il pagamento delle somme.

Durante l’iter di conversione è stata apportata una ulteriore modifica al calendario delle rate.

Nell’iter di conversione del DL 34/2023, tale calendario è stato parzialmente riscritto; in particolare:
a) le prime 3 rate rimangono alle previgenti scadenze:
• 30 settembre 2023
• 31 ottobre 2023
• 20 dicembre 2023.

b) Le rate successive alle prime tre possono, ora, essere versate in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024 (ad eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza rimane fissata al giorno 20 del mese).

Le novità alle istruzioni al modello – Al fine di recepire le novità introdotte dal DL 34/2023 post conversione, sono state modificate le istruzioni relative alla sezione “determinazione dell’importo dovuto”.

Procedure operative – La domanda va compilata utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia Entrate.
Dal menu “Impostazioni/profilo utente” è necessario indicare che si sta trasmettendo la domanda in qualità di intermediari.
Non è necessaria alcuna autorizzazione telematica del cliente per trasmettere la domanda.
I codici degli uffici legali nonché delle Corti di giustizia tributaria presso cui pende il processo vengono scelti dall’apposito menu a tendina.

Bisogna poi indicare i dati della controversia (giorno di notifica del ricorso introduttivo, numero di RGR o di RGA) e il codice che contraddistingue la tipologia di definizione.
Indicato il valore della lite, le somme lorde vengono calcolate dal software; quelle nette si determinano scomputando quanto già pagato ad esempio in ragione della riscossione frazionata.

In Gazzetta Ufficiale il decreto Bollette convertito

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata la L. 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del DL 34/2023 (decreto “Bollette”), che entra in vigore oggi.
Sono confermati rispetto al DL originario il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il II trimestre 2023, riconosciuto ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (art. 1) e l’introduzione di un contributo per i clienti domestici residenti, diversi da quelli titolari del bonus sociale, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso di elevati prezzi del gas (art. 3). Confermata, altresì, la previsione dell’aliquota del 5% per le somministrazioni di gas a uso civile e industriale, con riferimento al II trimestre 2023 (art. 2).

All’art. 6 è presente una deroga alla disciplina sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (2022, per i soggetti “solari”).

Riproposta la proroga al II trimestre 2023 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas (art. 4) mediante il riconoscimento:
– per le imprese energivore, di un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
– per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, di un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
– per le imprese gasivore, di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2023;
– per le imprese non gasivore, di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel II trimestre 2023.
I crediti sono utilizzabili in compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2023, ferma restando la facoltà di cessione per intero.

Un’importante novità riguarda lo scorporo dell’IVA sui versamenti cui sono tenute le aziende di dispositivi medici relativi al superamento del tetto di spesa stabilito a carico del Servizio sanitario nazionale (c.d. “payback”). L’art. 9, nella sua stesura definitiva, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano siano obbligate a comunicare l’ammontare dell’imposta sull’importo oggetto di versamento, calcolato in base alle fatture emesse dalle aziende fornitrici al SSN, tenendo conto delle diverse aliquote applicabili ai beni acquistati.

Sul fronte tributario, trovano conferma la riscrittura del calendario delle definizioni agevolate ex L. 197/2022 e l’introduzione di cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari in caso di definizione della violazione e pagamento delle somme ex L. 197/2022. Con riferimento alle prime, fra i diversi ricordiamo i rinvii:
– al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale (art. 17);
– al 31 ottobre 2023 per le violazioni formali (art. 17);
– al 30 settembre 2023 per la conciliazione agevolata e rinuncia in Cassazione e per la definizione delle liti pendenti (art. 20).
Sempre in tema di definizione delle liti pendenti, grazie alle modifiche apportate in sede referente, è stato chiarito che il contribuente può versare le rate successive alle prime tre in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.

Un’altra novità è prevista all’art. 17-bis e riguarda gli enti territoriali che si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati; tali enti possono ora applicare la disciplina dell’annullamento dei ruoli sino a 1.000 euro (art. 1 commi 222-230 della L. 197/2022) e della rottamazione dei ruoli (art. 1 comma 231 della L. 197/2022). 

In sede di conversione è poi stato introdotto l’art. 4-ter, che incrementa il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

In relazione agli interventi volti al risparmio energetico, invece, l’art. 7 autorizza il cumulo tra detrazione fiscale e il contributo regionale (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) a determinate condizioni.

Da segnalare, infine, il nuovo art. 7-quater, che riconosce alle start up innovative costituite a partire dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo.

Contributi previdenziali dovuti anche se si definisce la lite

Negli anni passati e in occasione delle precedenti definizioni delle liti pendenti, si è assistito a un cospicuo contenzioso inerente, in sintesi, agli effetti della definizione sul versante contributivo.
Stante l’assenza di una norma che disciplini la problematica esposta, si erano formati diversi orientamenti giurisprudenziali anche contrastanti (alcuni ritenevano che i contributi andassero pagati applicando le stesse percentuali per la definizione della lite, altri che la vertenza contributiva proseguisse, altri che, addirittura, la pretesa contributiva si estinguesse a seguito della definizione).

Ora, il quadro giurisprudenziale specie di legittimità è abbastanza chiaro: sussiste un assoluto doppio binario tra lite fiscale e contributiva essendo a tal fine irrilevante la coincidenza tra base imponibile fiscale e contributiva.
Quanto esposto vale per la definizione delle liti pendenti di cui alla L. 197/2022.

Poco importa, quindi, che i contributi dovuti alla Gestione separata e alle Gestioni Artigiani e Commercianti INPS siano liquidati nel quadro RR del modello REDDITI.
Si è infatti sostenuto che la definizione della lite fiscale “ha natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale e che nel testo dell’art. 39 cit. [si allude all’art. 39 comma 12 del DL 98/2011, ma lo stesso vale per la L. 197/2022ndr] non si rinviene alcun elemento che permetta di ritenere che “la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall’Agenzia ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito”; pertanto, “la tesi della definitività dell’accertamento reddituale ai fini contributivi sulla base del condono fiscale, per come affermata dalla Corte fiorentina, si rivela in ogni caso non conforme ai principi su enunciati e non può che essere caducata” (Cass. 25 agosto 2020 n. 17652cfr. anche Cass. 18 settembre 2019 n. 23301).

Quanto detto, a maggior ragione, vale per i contributi dovuti alle Casse di previdenza professionale.
In sostanza, l’INPS, entro il termine di prescrizione dei cinque anni notificherà al contribuente l’avviso di addebito ai sensi dell’art. 30 del DL 78/2010, richiedendo i maggiori contributi, le sanzioni e gli interessi.

Naturalmente, potrà essere contestato sotto ogni profilo (incluso il merito) dinanzi al giudice ordinario.
Bisogna prestare attenzione al fatto che secondo un orientamento la prescrizione contributiva viene interrotta dalla notifica dell’accertamento fiscale, che contiene l’indicazione dei maggiori contributi (Cass. 8 settembre 2015 n. 17769).
Ciò è coerente con l’attuale assetto normativo: giusto o sbagliato che sia, le imposte e i contributi seguono strade differenti nonostante siano soggetti alla medesima base imponibile.

ATTENZIONE ALL’INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

Solo nel caso della mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92), dell’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) e dell’accertamento con adesione (art. 2 del DLgs. 218/97) c’è un vero e proprio effetto contributivo della definizione fiscale, previsto dalla legge. Infatti, gli istituti menzionati si perfezionano solo se, oltre alle imposte, si pagano anche i contributi INPS indicando nel modello F24 le apposite causali contributo.
Sempre solo per queste tre forme di definizione, sui maggiori contributi non sono dovuti sanzioni e interessi.

Per la conciliazione giudiziale (all’evidenza “dimenticata” dal legislatore) l’INPS recepisce di norma l’accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate, ma rimangono sanzioni e interessi (circ. INPS 2 agosto 2016 n. 140).

Definizione liti pendenti preclusa per le liti ove le Entrate sono intervenute dopo il 1° gennaio 2023

Con la risposta 306 del 24/04/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito – in tema di definizione delle liti tributarie pendenti – che:
• non è possibile accedere all’istituto;
• se:
– il ricorso introduttivo della lite che l’istante intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione;
– e al 1° gennaio 2023 l’Agenzia non era parte del conseguente giudizio, né era stata chiamata per integrare il contraddittorio.

Si ricorda che la Legge di bilancio 2023 (c. 186 e ss.) prevede la possibilità “di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire”.

Possono essere definite sia le controversie contro atti di natura impositiva (avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni) sia le controversie relative ad atti meramente riscossivi.

La misura si applica solo alle liti in cui l’Agenzia sia stata chiamata in giudizio non essendo incluse nell’istituto definitorio quelle controversie in cui l’Agenzia non è destinataria dell’atto di impugnazione, non sia stata chiamata in giudizio o non sia intervenuta volontariamente.

In sintesi, per identificare le liti definibili occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che:
• al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge n. 197/2022);
• l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.

In riferimento al caso di specie:
• considerando che il ricorso introduttivo della lite da definire è stato notificato al solo agente della riscossione;
• e che, al 1° gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né è stata chiamata per integrare il contraddittorio;
• non è possibile fruire della definizione agevolata.