LEGGE DI BILANCIO 2023 – LE PRINCIPALI MISURE FISCALI (2° parte)

Si prosegue l’analisi delle disposizioni di natura fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023,
definitivamente approvata in data 29/12/2022.

AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA (co. 110 e 111)

Ai sensi dell’art. 2, co. 4.bis, DL n. 194/2009, al trasferimento a titolo oneroso di terreni “agricoli” ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti a favore di coltivatori diretti/IAP già iscritti nella relativa Gestione previdenziale è soggetto (art. 2, co. 4-bis, DL n. 194/2009):
– a imposta di registro ed imposta ipotecaria in misura fissa e ad imposta catastale dell’1%
– alla riduzione al 50% dell’onorario notarile.
Il nuovo co. 4-ter introdotto all’art. 2 dispone, ora, che l’agevolazione viene estesa ai medesimi atti:
– a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni non ancora iscritti alla gestione
previdenziale dei coltivatori diretti/IAP
– che dichiarino, all’atto di trasferimento, di voler conseguire detta iscrizione entro 24 mesi.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER LE IMPRESE ENERGETICHE (co. da 115 a 121)

Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi del settore energetico
– è istituito un contributo di solidarietà straordinario per l’anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi
– viene modificata la disciplina del contributo straordinario contro i rincari energetici per l’anno 2022.

CRIPTO-ATTIVITÀ (co. da 126 a 144)

Si rimanda ad articolo dedicato all’argomento: https://www.studiomaggiotti.com/2023/01/16/cripto-attivita-co-da-126-a-144/

IMPOSTA DI BOLLO

Con modifica del co. 2-ter, art. 13, della Parte I della Tariffa allegata al Dpr 642/72:
l’imposta di bollo del 2‰
▪ viene estesa alle cripto-attività
e si rende dovuta anche in assenza di comunicazione inviata alla clientela da parte del gestore.

Ivafe: con modifica del co. 18, art. 19, DL n. 201/2011, è previsto che l’imposta del 2‰ è dovuta:
– anche in caso di cripto attività detenute presso intermediari non residenti
– anche dai soggetti diversi da quelli obbligati al monitoraggio (es: dalle società).

CRIPTO ATTIVITÀ NELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA

Con integrazione all’art. 110 del TUIR viene disposto che non concorrono a formare il reddito d’impresa i componenti positivi e negativi risultanti dalla “valutazione” delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione al conto economico con disposizione applicabile anche ai fini dell’Irap.

PARTITA IVA – CONTROLLI PREVENTIVI (co. da 148 a 150)

Al fine di rafforzare i controlli preventivi previsti dal co. 15-bis, art. 35, Dpr 633/72 per l’attribuzione della partita Iva, sono inseriti i seguenti nuovi commi al citato art. 35, relativi alla ricerca di elementi di rischio riferibili al contribuente.

APERTURA DELLA PARTITA IVA (co. 15-bis.1)
L’Agenzia Entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, in esito alle quali l’ufficio può invitare il contribuente a esibire:
i documenti contabili obbligatori di cui agli artt. 14 (libro giornale e libro degli inventari; registri Iva e scritture ausiliarie per le imprese) e 19 (registri per i professionisti) del Dpr 600/73
▪ e di ogni altro documento che
✓ attesti l’effettivo esercizio di un’attività economica
✓ e dimostri l’assenza dei profili di rischio individuati.

Cessazione d’ufficio: l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA in caso:
– di mancata comparizione in ufficio del contribuente
– o di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti.

Nuova richiesta di Partita Iva (co. 15-bis.2): in caso di cessazione ex co. 15-bis e 15-bis.1, la P. Iva può
essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto solo previo rilascio:
✓ di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria
✓ per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000.

Violazioni fiscali commesse prima della cessazione d’ufficio: la fideiussione dev’essere di importo pari alle somme, se superiori a € 50.000, dovute a seguito delle violazioni (se non ne è intervenuto il versamento)

SANZIONI : il destinatario della “cessazione d’ufficio” della P.Iva, ai sensi dei citati co. 15-bis e 15-bis.1 è soggetto alla sanzione amministrativa di € 3.000 irrogata contestualmente al Provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.

VENDITA BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI (co. 151)

Al prevenire le frodi Iva nel settore delle vendite on-line di determinati beni (telefoni cellulari, tablet,
consolle da gioco , ecc.) è disposto che:
▪ il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) le vendite di determinati beni mobili esistenti in Italia, effettuate nei confronti di cessionario “privato”
▪ è tenuto a inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

RESPONSABILITÀ PER OPERAZIONI IVA INESISTENTI (co. 152)

L’art. 6, co. 9-bis.3, Dlgs n. 471/97, prevede che:
– in presenza di operazioni oggettivamente esenti Iva, non imponibili o esclusi da Iva
– ove il cessionario/committente applichi erroneamente il reverse charge
– l’Ufficio procede a espungere l’operazione (sia dall’Iva a debito che a credito) dalla liquidazione Iva
La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti; tuttavia, in tal caso, si applica la
sanzione tra il 5% ed il 10% dell’imponibile, con un minimo di €. 1.000.

 Ora, viene previsto che, in deroga a quest’ultima disposizione se presenti entrambi i seguenti fatti:
✓ in presenza di operazione inesistente (assoggettata a reverse charge dal cessionario/committente)
✓ determinata da un “intento di evasione o di frode” del quale il cessionario/committente era
“consapevole” (anche se non correo)

Allora il cessionario/committente è punito con la sanzione per indebita detrazione (90% dell’Iva detratta).

TREGUA FISCALE (co. da 153 a 252)
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO – PROROGA (co. 265-266)

Con modifica del co. 98, art. 1, L. n. 208/2015, è prorogato al 31/12/2023 il credito d’imposta
– per investimenti per acquisto beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie)
– destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Nota: il credito d’imposta spetta nella misura massima prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
2014-2020, e cioè, nella misura
– del 25%: per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
– del 10%: per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.
Tale intensità di aiuto può essere maggiorata di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

CREDITO D’IMPOSTA NELLE ZES (co. 267)

Con modifica dell’art. 5, co. 2, DL n. 91/2017, è prorogato al 31/12/2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone Economiche Speciali).

CREDITO D’IMPOSTA POTENZIATO PER R&S NEL MEZZOGIORNO – PROROGA (co. 268)

Con modifica del co. 185, art. 1, L. n. 178/2020, è prorogato al 31/12/2023
✓ il credito di imposta nelle misura “potenziata” (in luogo dell’ordinario 10% previsto per la generalità delle imprese per l’anno 2023)
✓ per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno (regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

CREDITO D’IMPOSTA R&S (co. 271 e 272)

In relazione al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo è disposto quanto segue.
PROROGA DEL RIVERSAMENTO DELL’INDEBITO UTILIZZO
Con modifica del co. 9, art. 5, DL n. 146/2021 è disposto che i soggetti che hanno utilizzato in
compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo in eccedenza rispetto a quanto spettante:
▪ sono tenuti a inviare telematicamente l’istanza di riversamento spontaneo di tale eccedenza
entro il 30/11/2023 (in luogo del 31/10/2023).

CERTIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Con modifica del co. 2, art. 23, DL n. 73/2022 è disposto che (v. RF 084/2022) la certificazione attestante la qualificazione degli investimenti effettuati/da effettuare ai fini della classificazione nell’ambito di attività ammesse al credito d’imposta per gli investimenti
– in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (inclusa quella finalizzata agli obiettivi di innovazione digitale 4.0/transizione ecologica), design/ideazione estetica di cui all’art. 1, co. 200.202, L. 160/2019
– nonché al (precedente) credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, DL n. 145/2013 possono essere richieste a condizione che la violazione relativa all’utilizzo dei crediti d’imposta non sia stata già constatata con un PVC

LEGGE DI BILANCIO 2023 – LE PRINCIPALI MISURE FISCALI (1° parte)

In data 29 dicembre 2022 è stata definitivamente approvata la Legge di Bilancio 2023, in vigore dal
1 gennaio 2023. Di seguito si riportano le principali disposizioni di natura fiscale.

BONUS ENERGETICI (co. 2 – 9)

Sono riproposti anche per il 1° trimestre 2023 i crediti d’imposta già previsti nel 2022 a favore:
a) delle imprese energivore e non energivore (quest’ultime ove dotate di un contatore con potenza disponibile pari o superiore a 4.5 kW):
▪ nella misura del 45% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata
▪ a condizione che il costo medio per kWh di detta componente riferita al 4° trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi) abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al 4° trimestre 2019 (anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa)
▪ il beneficio spetta anche le imprese che hanno prodotto e autoconsumato l’energia nel 1°
trimestre 2023 (in luogo del costo per kWh si assume il costo medio dei combustibili utilizzati per
produrre l’energia e il credito d’imposta è determinato adottando il PUN medio del trimestre)
b) delle imprese gasivore e non gasivore:
▪ nella misura del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel 1° trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
▪ purché la media dei prezzi di riferimento del MI-GAS del 4° trimestre 2022 subisca un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del 4° trimestre 2019.
Analoga proroga viene disposta dal successivo co. 45 per le imprese agricole.

REGIME FORFETARIO (co. 54)

In relazione al regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, di cui all’art. 1, co. 54-89, L. 190/2014, sono introdotte le seguenti modifiche:
➔ co. 54, lett a): viene innalzato a € 85.000 (in luogo di € 65.000) il limite di ricavi/compensi che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime agevolato
➔ co. 71: con introduzione di una causa di decadenza retroattiva, è disposto che nel caso in cui i ricavi/compensi incassati nell’anno sono superiori a € 100.000
ai fini reddituali: il regime agevolato cessa dal medesimo anno
ai fini Iva: l’imposta è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite.
Rinvio: per approfondimenti, si rinvia alla RF-fl 223/2022, che rimane confermata.
FLAT TAX INCREMENTALE (co. 55)
E’ introdotta la possibilità:
➔ per il solo anno 2023
➔ di applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e relative addizionali) sul reddito “incrementale” di imprese individuali/professionisti.
In particolare è previsto che:
➔ le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, possono applicare, in luogo delle aliquote Irpef, un’imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali con l’aliquota del 15%
➔ su una base imponibile data dalla differenza tra il reddito d’impresa/lavoro autonomo:
▪ determinato nel 2023
▪ e quello d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022
la quale:
– va poi decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare
– e non può, comunque, eccedere l’importo massimo di € 40.000.

N.B.: l’imposta sostitutiva è alternativa all’adozione del regime forfettario. Posto che quest’ultimo è un
regime “naturale”, la nuova imposta sarà, in generale, applicabile dalle persone fisiche:
– con ricavi/compensi 2022 superiori al citato nuovo limite (€. 85.000)
– o che dal 2023 sono fuoriuscite/rinunciano al regime forfettario.
IMPRESE DEL COMMERCIO – AMMORTAMENTO DEGLI IMMOBILI (co. da 65 a 69)

I commi da 65 a 69 modificano, in via transitoria dal 2023, le quote di ammortamento dei fabbricati delle imprese del commercio. In particolare:
▪ per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 e per i 4 successivi (fino al 2027)
▪ per i fabbricati strumentali per destinazione utilizzati in determinati settori del commercio
▪ le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 6% (in luogo del 3% applicabile in via generale, ad eccezione dei “fabbricati destinati alla grande distribuzione”, cui già si applica il coefficiente di ammortamento del 6%).
Attività interessate: sono individuate dai codici Ateco 2007 dal 47.1 “Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati” al 47.2 “Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati”.

L’attuazione delle disposizioni è demandata ad un Provvedimento dell’Agenzia Entrate, da emanare entro il 2/03/2023 (60gg dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2023).

IVA DEL 5% SUI PRODOTTI PER L’INFANZIA E L’IGIENE FEMMINILE (co. 72)

Con modifica della Tab. A, parte II-bis allegata al DPR 633/1972 è ampliato il novero dei beni assoggettati ad aliquota Iva del 5%.
In particolare:
con modifica del n. 1-quinquies: è estesa ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile, a prescindere dalle loro caratteristiche (viene conseguentemente abrogato il n. 114-bis della Tab. A/III, che ne disponeva l’assoggettamento all’aliquota del 10%)
con inserimento del n. 1-sexies: per i seguenti prodotti:
– latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella 1° infanzia, condizionato per la vendita al minuto
– preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti/dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (cod. NC1901 10 00)
– pannolini per bambini
– seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

PELLET – ALIQUOTA IVA DEL 10% (co. 73)

Il n. 98) della Tab. A/III, Dpr 633/72 (come modificato dall’art. 1, co. 711, L. 190/2014), dispone che
sono soggetti all’aliquota del 10%:
– la legna da ardere in tondelli, i ceppi, le ramaglie/fascine, i cascami di legno e la segatura
– con espressa esclusione della cessione di pellet (soggetta all’aliquota ordinaria del 22%)
Ora, in deroga a quanto previsto dal citato n. 98) Tab. A/III, è disposto che:
✓ per il solo 2023
anche la cessione del pellet è soggetta ad aliquota Iva ridotta del 10%.

PROROGA AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” PER GLI UNDER 36 (art. 74 e 75)

L’art. 64, co. da 6 a 11, DL n. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”) ha disposto:
▪ l’esonero da imposta di registro e ipocatastali per gli atti traslativi della proprietà (o altro diritto reale) di unità abitative (non “di lusso”) in presenza dei requisiti “prima casa” (in caso di atto soggetto ad Iva spetta un credito d’imposta di pari importo)
▪ stipulati dal 26/05/2021 fino al 31/12/2022
▪ a favore dei giovani aventi i seguenti requisiti:
anagrafico: non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato
economico: avere un ISEE non superiore a € 40.000 annui.
Ora viene disposta la proroga dell’agevolazione agli atti stipulati fino al 31/12/2023.

COSTI BLACK LIST (co. da 84 a 86)

Con l’introduzione dei nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies all’art. 110, Tuir, viene reintrodotto il regime già previsto per il solo 2015, dal D.lgs 147/2015 circa la deducibilità dei cd. “costi black list”.
In particolare è, ora, disposto che:
➔ in relazione alle operazioni intercorse con imprese residenti/localizzate in Paesi/territori “non cooperativi a fini fiscali” (cioè con giurisdizioni individuate nell’Allegato I al documento 15429/17 del 5/12/2017 del Consiglio UE, periodicamente aggiornato)
➔ le spese/altri componenti negativi che ne derivano (incluse le prestazioni rese dai professionisti
domiciliati in tali paesi/territori):
▪ sono ammesse in deduzione nei limiti del loro valore normale (ex art. 9, Tuir; sono applicabili le disposizioni in materia di transfer price ex art. 110, co. 7, Tuir nel caso di operazioni “infragruppo”)
▪ tale disposizione non si applica (ed opera la totale deducibilità delle spese) quando l’impresa residente in Italia dimostri che l’operazione posta in essere:
✓ risponde ad un “effettivo interesse economico”
✓ e che ha avuto concreta esecuzione.
La disposizione continua a non trovare applicazione per le operazioni intercorse con imprese non residenti nei cui confronti è applicabile il regime CFC (imprese estere controllate) ex art. 167, Tuir.

ASSEGNAZIONE ED ESTROMISSIONE BENI (co. da 100 a 106)
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI (co. 100-105)

Le Snc e Sas, nonché le Srl e Spa possono procedere:
entro il 30/09/2023
ad assegnare/cedere ai soci in via agevolata
a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva
beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (cioè non strumentali “per destinazione”)
beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa (es: autonoleggi) a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci (ove prescritto) alla data del 30/09/2022, o vengano iscritti entro 30 gg dalla data dell’1/01/2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1/10/2022.

EFFETTI PER I SOCI: si determinano i seguenti effetti:
costo della partecipazione: il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva
soci assegnatari: nei loro confronti non si applica il co. 1 dell’art. 47, Tuir, relativo alla presunzione di preventiva distribuzione di utili nel caso di utilizzo di riserve di capitale per l’assegnazione.

ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI (co. 106)

E’ riproposta la possibilità di estromettere gli immobili dal patrimonio dell’impresa individuale, prevista dal co. 121, art. 1, della L. 208/2015.
In particolare, è previsto che, previo versamento di un’imposta sostitutiva, è possibile:
➔ estromettere dal patrimonio dell’impresa individuale gli immobili strumentali (“per natura” o “per destinazione”) posseduti al 31/10/2022
➔ poste in essere dall’1/01/2023 al 31/05/2023
➔ con effetti dell’estromissione a decorrere dal 1/01/2023.

Imposta sostitutiva: è regolamentata come segue:
importo: è pari all’8% della plusvalenza calcolata tra il valore catastale (o, in alternativa, il valore normale) dell’immobile ed il suo costo fiscalmente riconosciuto
versamento: in 2 rate da versare:
✓ per il 60%: entro il 30/11/2023
✓ per il residuo 40%: entro il 30/06/2024.
Dichiarazione: andrà compilata l’apposita sezione (quadro RQ) del Mod. Redditi PF 2024.
Nel caso di immobili locati a terzi, potrà essere tenuto la rettifica dell’Iva per l’imposta applicata sui
canoni dal gennaio 2023 fino al momento della estromissione.

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI (co. da 107 a 109)

Con modifica dell’art. 5 della L. 488/2001 e del co. 2, art. 2, del DL n. 282/2002 (che estende l’applicazione delle disposizioni del citato art. 5, L. 488/2001) sono nuovamente riaperti i termini per la rivalutazione di:
terreni (agricoli o edificabili) e partecipazioni
➔ posseduti all’1/01/2023 al di fuori del regime d’impresa (da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali), anche a titolo di usufrutto.

TITOLI QUOTATI: a differenza delle ultime analoghe riaperture della disposizione, con l’introduzione del nuovo co. 1-bis all’art. 5, L. 488/2001 la rideterminazione dei valori è estesa:
▪ alle partecipazioni, nonché ai titoli ed ai diritti
negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (di cui all’art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis), del TUIR),
In tal caso, per la determinazione della plusv/minusvalenza, in luogo del costo/valore di acquisto va assunto il loro valore normale (ex art. 9 del TUIR) riferito al mese di dicembre 2022 (cioè la media aritmetica dei prezzi rilevati a dicembre 2022), da assoggettare all’imposta sostitutiva del 16%.