L’assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro saranno compatibili, entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi, con l’avvio, da parte di uno o più componenti della famiglia, di un’attività di lavoro dipendente, dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, nonché con la partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro indennizzati.
Lo prevedono gli artt. 3 commi da 5 a 7 e l’art. 12 comma 10 del DL 48/2023 che, in vista dell’abrogazione del reddito di cittadinanza a partire dal prossimo anno, introducono nuovi strumenti di sostegno alla povertà e di politica attiva.
Per le famiglie aventi diritto (con almeno un componente disabile, minorenne o con almeno 60 anni, al ricorrere di specifici requisiti), l’assegno di inclusione integrerà il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui (elevata a 7.560 per alcuni nuclei familiari) da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; fermo restando che le istruzioni relative al calcolo verranno fornite dall’INPS con un’apposita circolare, l’assegno spettante, ad esempio, a un nucleo composto da un adulto e un minore, con un reddito familiare pari a zero e un parametro della scala di equivalenza pari a 1,15, dovrebbe ammontare a 575 euro.
Il supporto per la formazione e il lavoro previsto per i soggetti occupabili comporta invece l’erogazione da parte dell’INPS di un importo pari a 350 euro a titolo di indennità di partecipazione ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e, comunque, per un periodo massimo di 12 mesi.
Gli importi delle prestazioni in esame non saranno però intaccati, entro il limite di 3.000 euro annui lordi, dall’avvio di attività di lavoro dipendente, di impresa o di lavoro autonomo, nonché dalla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro indennizzati.
Infatti, a fronte dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente, il maggior reddito di lavoro percepito non concorrerà alla determinazione del beneficio entro il limite massimo di 3.000 euro e all’INPS si dovranno comunicare solo i redditi oltre tale limite, con riferimento alla soglia eccedente. L’avvio dell’attività verrà desunta dalle comunicazioni obbligatorie, fermo restando che il reddito derivante dovrà essere comunque comunicato dal lavoratore all’INPS entro 30 giorni dall’avvio della medesima, pena la sospensione del beneficio o la decadenza dallo stesso dopo 3 mesi di inadempienza.
L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare deve essere comunicato all’INPS entro il giorno prima dell’inizio della stessa, pena la decadenza dal beneficio. Il reddito, individuato secondo il principio di cassa, dovrà essere comunicato entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno e sarà possibile continuare a percepire il beneficio senza variazioni per le 2 mensilità successive a quella della variazione della condizione occupazionale. Anche in questo caso, il reddito concorrerà per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.
Inoltre, ai beneficiari dell’assegno di inclusione che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, l’art. 10 comma 6 del DL 48/2023 riconosce, in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell’assegno, nei limiti di 500 euro mensili (le cui modalità di richiesta e di erogazione saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro delle Imprese e del made in Italy). Tale beneficio dovrebbe spettare anche in favore dei beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro (in base alla previsione contenuta nel comma 10 dell’art. 12).
In assenza di un’espressa previsione contraria, il beneficio addizionale di 6 mensilità sembrerebbe poi compatibile anche con la possibilità data al beneficiario di fruire, senza variazioni, dell’assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale.
Tale possibilità non era invece prevista per i beneficiari del reddito di cittadinanza che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. L’art. 3 comma 9 del DL 4/2019 prevede espressamente la non compatibilità tra l’incentivo ex art. 8 comma 4 del DL 4/2019 (6 mensilità del Rdc in caso di avvio attività entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio) e la possibilità di fruire, senza variazioni, del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale.
La medesima compatibilità è infine prevista in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati o l’accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese.