Bando gestione delle risorse idriche: presentazione istanze nuovi partner industriali

Nella GU del 02/05/2023 è stato pubblicato il comunicato del Ministero delle imprese e del made in Italy riguardante la presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di cui al bando transnazionale congiunto 2022 «Gestione delle risorse idriche: resilienza, adattamento e mitigazione agli eventi idroclimatici estremi e strumenti di gestione», nell’ambito del partenariato europeo Water4All – PNRR.
Con provvedimento del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 82051 del 24 aprile 2023 è stata modificata la modalità di ampliamento dei consorzi proponenti – widening di cui all’art. 2, comma 1, del decreto direttoriale n. 60724 del 24 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 78 del 1° aprile 2023.

Conseguentemente la partecipazione dei nuovi partner industriali italiani al consorzio di progetto è completata mediante apposita comunicazione di adesione al consorzio già costituito, da trasmettersi contestualmente alla presentazione del progetto definitivo (full proposal) e della relativa documentazione richiesta, entro e non oltre il 27 aprile 2023, ore 15,00.

Bonus trasporti – via alle istanze

Dalle ore 8 di oggi, lunedì 17/04/2023, è attiva la piattaforma digitale per accedere al Bonus trasporti del 2023, il beneficio per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a € 20mila euro.

La domanda potrà essere inviata accedendo su bonustrasporti.lavoro.gov.it con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) e permetterà di ricevere un contributo fino a €. 60 valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro con un comunicato pubblicato sul proprio sito.

Click day: per l’ottenimento del contributo occorre procedere ad apposita richiesta tramite la piattaforma del MIMS entro il prossimo 31/12/2023; merita rilevare che l’erogazione del contributo avviene in ordine temporale e che viene concesso fino ad esaurimento della dotazione finanziaria
L’art. 4 del DL n. 5/2023 (cd. “Decreto Trasparenza Prezzi”) ha reintrodotto per il 2023 il cd. “Bonus trasporti”, che consiste in un contributo erogato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) per agevolare la mobilità delle persone fisiche e sostenere il reddito delle famiglie.

Il bonus ricalca quello previsto per il 2022 dall’art. 35 del DL n. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”); in particolare il testo del DM interministeriale n. 4 del 23/03/2023 si discosta dal precedente DM 22/08/2022 per le sole data di presentazione dell’istanza, per il requisito reddituale e per la nuova dotazione finanziaria (di €. 100 mil., in luogo di €. 180 mil. Stanziati lo scorso anno) che costituisce il limite di spesa.

Il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche, che nell’anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

Il bonus può essere richiesto:
• per sé stessi (maggiorenni);
• per un minorenne a carico.

Il valore del buono è pari:
• al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento;
• nel limite massimo di € 60.

Il buono va utilizzato per acquisti effettuati o da effettuare:
• tra il 14/01/2023 (data di entrata in vigore del D.L. 5/2023);
• fino al 31/12/2023.

Esso è utilizzabile per l’acquisto di “abbonamenti” (non per singole corse) annuali o per una/più mensilità; per i servizi:
• di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (autobus, corriere, ecc.);
• di trasporto ferroviario nazionale (per quanto vi siano chiarimenti in merito, il bonus 2022 è stato accettato da numerosi gestori di trasporto ferroviario regionale privati).

Procedure operative – Per quanto riguarda gli aspetti prettamente operativi, il DM 4/2023 specifica che l’istanza si potrà inviare accedendo alla pagina bonustrasporti.lavoro.gov.it con SPID o Carta di identità elettronica (CIE).

Una volta effettuato l’accesso, all’atto della registrazione, il beneficiario dovrà fornire alcune dichiarazioni sostitutive di autocertificazione ex DPR 445/2000 indicando le seguenti informazioni:
◾ nome, cognome e codice fiscale;
◾ nel caso in cui il beneficiario sia un minore, il richiedente, assieme al proprio codice fiscale, deve anche attestare che il minore sia fiscalmente a suo carico
◾ il reddito complessivo conseguito nell’anno di imposta 2022, non superiore a € 20.000.
Le istanze, una volta compilate e corredate dalla documentazione e dalle informazioni sopra indicate, potranno essere ammesse fino alle risorse disponibili (100 milioni di euro per il 2023).

Il buono verrà emesso per il tramite del portale e sarà contrassegnato da un codice identificativo univoco, dal codice fiscale del beneficiario, dall’importo e dalla data di emissione e di scadenza.
Inoltre, il bonus in questione sarà spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico tra quelli selezionabili all’atto della registrazione sulla piattaforma digitale.

Il buono reca il nominativo del beneficiario e:
◾ non è cedibile;
◾ è utilizzabile per l’acquisto di 1 solo abbonamento;
◾ va utilizzato entro il mese “di emissione” da parte della piattaforma (es: ad aprile), anche nel caso di decorrenza dell’abbonamento in un mese successivo (da maggio).

Mancato utilizzo: in caso di mancato utilizzo entro il mese di emissione il buono viene automaticamente annullato. In tal caso il beneficiario: – potrà presentare una nuova domanda (nel caso di mancato esaurimento dei fondi pubblici) – ma solo a partire dal mese successivo.

BONUS ASILI NIDO 2023 – TUTTO PRONTO PER L’INVIO DELLE ISTANZE

Con il messaggio n. 889 del 03/03/2023, l’INPS ha reso noto che è possibile procedere con le richieste di rimborso dei costi sostenuti per le rette degli asili nido o per l’assistenza domiciliare fino a un massimo di 3.000 euro.

La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2023.

Il bonus può essere riconosciuto anche sotto forma di contributo di assistenza domiciliare in caso di gravi patologie, tutti i genitori di figli o figlie fino ai tre anni che rispettano i seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana;
• cittadinanza UE;
• permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea;
• carta di soggiorno permanente per i familiari che non hanno la cittadinanza dell’Unione europea;
• status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
• residenza in Italia.

Sul portale INPS è possibile accedere tramite una delle seguenti credenziali al servizio online “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”:
SPID;
CIE, Carta d’Identità Elettronica;
CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Alla domanda di prenotazione dell’agevolazione, vanno poi aggiunte le fatture comprovanti le spese sostenute.

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio.

La quota inserita non dovrà, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA). L’importo dichiarato dall’utente non impegna l’INPS all’erogazione del rimborso.

Il valore del bonus spettante al richiedente varia in base al valore ISEE:
• fino a 25.000 euro: bonus di 3.000 euro (272,70 euro per 11 mensilità)
• da 25.001 a 40.000 euro: bonus di 2.500 euro (227,20 per 11 mensilità)
• oltre 40.000: bonus di 1.500 euro (136,30 euro per 11 mensilità)

In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, viene erogata la cifra minima di 1.500 euro.

BONUS ACQUA POTABILE – PROCEDURE OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

A partire dal 01/02/2023 (e fino al 28/02/2023) è possibile inviare la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, per beneficiare del previsto credito d’imposta.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 questa agevolazione inizialmente introdotta per il biennio 2021-2022.

Per effetto di tale disposizione normativa, l’Agenzia delle Entrate ha riaperto il canale telematico per l’invio delle domande.

Si ricorda che il credito di imposta, istituito dall’art. 1, c. da 1087 a 1089, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e prorogato al 2023 dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 713, legge n. 234/2021), è riconosciuto ai seguenti soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo:
• persone fisiche;
• soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
• enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di • filtraggio
• mineralizzazione
• raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare

finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a
1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.

La comunicazione per accedere al bonus va trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta entrati all’area riservata, il servizio si trova all’interno della sezione “Servizi”, nella categoria “Agevolazioni”, alla voce “Credito di imposta per il miglioramento dell’acqua potabile”.

In alternativa, è possibile inviare la comunicazione dopo averla predisposta in un file conforme alle specifiche tecniche presenti nella scheda informativa disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Prima del definitivo invio, i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate (i file non controllati saranno scartati e le comunicazioni in essi contenute non saranno acquisite).

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro il 28 febbraio 2023 sarà possibile:
• inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
• rinunciare al credito d’imposta precedentemente richiesto.

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.

A seguito della presentazione della comunicazione:
• è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico
• ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Con riferimento a ciò, il provv. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2022 n. 28334 ha modificato il precedente provv. 16 giugno 2021 n. 153000, aumentando da cinque a dieci giorni il termine massimo per rilasciare la ricevuta, al fine di consentire all’Agenzia di verificare l’esistenza nelle banche dati catastali delle unità immobiliari i cui dati identificativi sono riportati nella comunicazione.

Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova comunicazione; l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

ENASARCO EROGAZIONI STRAORDINARIE COVID 19 – ISTANZE ENTRO IL 31/12

Sintesi: entro il 31 dicembre 2021 gli iscritti all’Enasarco in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo possono chiedere un contributo straordinario alla Fondazione in caso di contagio o decesso da Covid 19 avvenuto nel corso del 2022.
Il contributo è pari a:
– 8.000 €, in caso di decesso.
– 1.000 € al lordo delle ritenute di legge, in caso di contagio.
La domanda si presenta tramite il sito della Fondazione.

La Fondazione Enasarco ha esteso al 2022 il riconoscimento di erogazioni straordinarie agli iscritti a
copertura di eventi direttamente collegati dell’epidemia Covid-19.
A tal fine la Fondazione ha stanziato €. 4,4 milioni, che costituiscono un limite all’agevolazione.
N.B.: i contributi saranno erogati applicando un meccanismo “click-day”:
– secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda
– nei limiti dello stanziamento annuale.

AMBITO OGGETTIVO

La prestazione può essere richiesta in caso di contagio o decesso a seguito del Covid-19. Il contributo a
seguito di contagio è riconosciuto una sola volta nell’anno solare.
Il contributo può essere richiesto da:
▪ contributo in caso di avvenuto contagio: agente in attività
▪ contributo in caso di decesso:
– il coniuge superstite, oppure
– il convivente more uxorio, oppure
– il tutore dei figli minori, oppure
– i figli maggiorenni inabili al lavoro, oppure
– i figli maggiorenni studenti a carico dell’agente al momento del decesso

REQUISITI IN CASO DI CONTAGIO

In caso di contagio alla data dell’evento, è necessario avere i seguenti requisiti:
✓ essere un iscritto “in attività”, con almeno un rapporto di agenzia attivo
✓ anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non
inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi 2 anni
✓ reddito lordo per il 2020 (rilevabile dal mod. Redditi PF 2021) non superiore a €. 40.000.

REQUISITI IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso alla data dell’evento, è necessario avere i seguenti requisiti:
agente deceduto: essere un iscritto in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo; avere un’anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non
inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi due anni;
richiedente: essere titolare di valore ISEE (risultante da attestazione valida rilasciata dall’Inps) non
superiore a €. 31.898,91.

IL CONTRIBUTO

Il contributo è pari a:
8.000 €, in caso di decesso.
1.000 € al lordo delle ritenute di legge, in caso di contagio.

DOMANDA

Le domande devono essere inviate online, tramite l’area riservata in Enasarco. Per le domande in caso
di decesso i beneficiari non ancora censiti nell’area riservata possono registrarsi.

SCADENZA

Le domande dovranno essere presentate: entro il 31 dicembre 2022
Ove gli eventi coperti si verificassero a dicembre 2022, la domanda andrà inviata entro il 31/01/2023.

LA PROCEDURA PER LE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Successivamente si procede nell’apposita funzione “Erogazione straordinaria”.

Si seleziona, quindi, l’evento per cui si richiede il contributo.

Successivamente si attesta il possesso dei requisiti

allegando la relativa documentazione

Dopo aver indicato le coordinare bancarie, si conclude la procedura della domanda; il sistema rilascia il numero di protocollazione della pratica.



Bonus distribuzione giornali, istanze dal 14/10/2022

Le domande per il credito d’imposta relativo alla distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici, previsto dall’art. 67 comma 1 del DL n. 73/2021, vanno presentate, per effetto del DM 2/08/2022, dal 14 ottobre 2022 al 14 novembre 2022.
Lo sportello telematico per la trasmissione delle domande sarà aperto, come annunciato nel comunicato pubblicato sul sito del Dipartimento per l’editoria, dalle ore 10 del giorno 14 ottobre fino alle ore 23.59 del 14 novembre.
La Commissione europea, con la decisione positiva n. C(2022) 4898 final pubblicata il 13 luglio 2022, si è pronunciata sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato.
Pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto 2 agosto 2022, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPCM 26 ottobre 2021, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al credito d’imposta per le spese sostenute per la distribuzione delle testate edite, inizialmente previsti dal 20 ottobre al 20 novembre 2021, sono stati differiti dal 14 ottobre al 14 novembre 2022, in esito all’intervenuta autorizzazione della Commissione europea citata.

ETS: al via le istanze al Fondo straordinario ristori

Con Comunicato Stampa del 14/07/2022 Il Ministero del Lavoro informa che a partire dalle ore 10:00 di lunedì 18/07/2022 e fino alle ore 18:00 di mercoledì 24/08/2022, sarà possibile presentare le istanze di contributo Fondo Straordinario Ristori per gli Enti del Terzo Settore, tramite la piattaforma elettronica “Ristori ETS 20 MILIONI”, disponibile sul Portale Servizi Lavoro.


Col DM 10/01/2022 sono stati individuati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, pari a complessivi €. 20 milioni, destinati:
-Agli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del TUIR;
-Agli enti religiosi civilmente riconosciuti;
-Alle ONLUS, di cui all’art. 10 del D.lgs. 460/97, iscritte nella relativa anagrafe.


Requisiti: i soggetti individuati (che devono essere fiscalmente residenti in Italia) devono possedere i seguenti requisiti:
-Essere titolari di partita IVA;
-Avere svolto prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, nel periodo ricompreso tra il 31/01/2020 ed il 31/12/2021 (durante lo stato emergenziale da Covid-19);
-Essere titolari di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale e provinciale di riferimento.


Modalità e termini di presentazione delle istanze di contributo

Con Decreto direttoriale n. 134 è stato adottato l’Avviso 2/2022 che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo.
Le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica predisposta dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e denominata “Ristori Enti Terzo Settore – art. 1-quater del D.L. n. 73/2021” disponibile all’indirizzo istituzionale servizi.lavoro.gov.it a partire dalle ore 10.00 del 18 luglio 2022
fino alle ore 18.00 del 24 agosto 2022.
Eventuali richieste di assistenza tecnica, riguardanti esclusivamente l’uso del portale, potranno essere indirizzate all’URP online del Ministero.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede entro il 20 ottobre 2022 al caricamento nella piattaforma elettronica “Ristori Enti Terzo Settore – art. 1-quater del D.L. n. 73/2021” degli elenchi degli enti che hanno superato la fase di controllo e, in applicazione del criterio di riparto delle risorse finanziarie, quantifica l’importo spettante a ciascuno di essi.
Il medesimo Ministero provvede al trasferimento delle risorse alle Regioni e alle Province autonome ai fini dell’erogazione del contributo agli Enti beneficiari.