Legge delega fiscale: in vigore dal 29 agosto 2023

La legge delega per la riforma fiscale entra in vigore il 29 agosto 2023 ma gli Uffici sono da tempo al lavoro e le tredici Commissioni di esperti hanno tempo sino al 20 settembre per la presentazione degli schemi dei decreti legislativi di attuazione.

Un primo esame delle norme approvate, specie per confronto con la “grande riforma” del 1971, che conteneva già aliquote, scaglioni e detrazioni, ne denota la genericità in molti punti, che potrebbe configurare la violazione dell’art. 76 Cost., con il conseguente rischio di una dichiarazione di illegittimità. Ad esempio, nell’IRPEF, cosa significa che questa imposta deve tener conto dei “costi sostenuti per la crescita dei figli”? È un principio e criterio direttivo “determinato”?

Forse l’unico criterio determinato riguarderà l’IVA, in quanto abbiamo una norma sovraordinata, costituita dalla direttiva europea.

L’intera riforma è comunque e ovviamente sotto la spada di Damocle della copertura finanziaria: l’art. 22 Legge 111/2023 prevede che le risorse per attuare i “risparmi” d’imposta devono essere reperiti o nella legislazione esterna, come potrebbe essere la legge finanziaria annuale, con un possibile  stanziamento generico da utilizzare al momento dell’adozione dei decreti delegati, oppure all’interno della stessa delega: i decreti legislativi che determinano un nuovo gettito devono essere presentati prima di quelli che comportano nuovi o maggiori oneri. 

Quali sono le principali novità

Cominciamo con i punti di maggior rilievo per l’IRPEF: la prevista riduzione da quattro a tre aliquote – da quanto si ipotizza al momento – consentirà di attribuire poche centinaia di euro ai contribuenti con basso reddito. Non si parla di toccare l’aliquota del 43%, cui vanno aggiunte le addizionali, e che dovrebbe per lo meno spostare l’asticella verso livelli più elevati, anche solo per tener conto dell’inflazione. L’annunciato obiettivo della flat tax sembra una vera e propria utopia.

In questo ambito si prevede una razionalizzazione delle cd. tax expenditures, cioè degli oneri deducibili e detraibili. Certo si possono sfrondare le detrazioni che valgono poche decine di euro, come quella per l’iscrizione dei figli alle strutture sportive, ma non si può certo ledere il principio di correlazione, cioè la deducibilità di ciò che darà luogo a redditi tassati, come quelli di previdenza principale o complementare. Per i bonus edilizi, si può razionalizzare il futuro, escludendo ad esempio le detrazioni per le ville di lusso, che sono state le prime utilizzatrici del 110%, ma ci sono molti anni di detrazioni già maturate, ancora da compensare.

Di notevole rilievo la prevista estensione della cedolare secca alle locazioni non abitative, e l’unificazione dei redditi di capitale e diversi nell’unica categoria dei redditi finanziari. Qui il costo è elevato per l’erario, anche se è un’entrata ingiusta (perché pagare sui dividendi quando si sta perdendo in conto capitale?). Già nel 2003 si percorse questa strada senza riuscire ad avere un esito.

IRES e IRAP andranno in simbiosi, in quanto il tributo regionale è destinato a diventare un’addizionale del primo. La possibile riduzione di aliquota del primo tributo sarà motivata da investimenti o partecipazione dei dipendenti agli utili. Fermo restando che non potrà scendere sotto il 15% effettivo, in base alle regole del pillar One dell’OCSE, recepite con la Dir. UE 2022/2523 del 15 dicembre 2022.

Una sostanziale razionalizzazione e adeguamento alla Dir. CE 2006/112 per l’IVA, con la prevista anticipazione della Dir. UE 2022/542 sulle aliquote. Qui il lavoro sarà impegnativo, perché la nostra legge attuale utilizza ancora le voci doganali del 1973, sostituite dalla Nomenclatura Combinata ormai da alcune decine di anni. Il pro-rata generale sarà opzionale e non più la regola base.

Molti articoli della delega sono dedicati ai tributi indiretti, diversi dall’IVA, ai tributi locali e a quelli sui giochi.

Viene data grande e doverosa importanza al procedimento tributario, dalla fase prodromica degli interpelli, all’accertamento, alla riscossione e al contenzioso. Anche a livello internazionale si enfatizza il dovere reciproco di buona fede tra fisco e contribuente.

Le novità in tabella

Si riportano, in tabella, le principali novità previste dalla delega fiscale.

OggettoDescrizione degli obiettivi
IRPEF– revisione e graduale riduzione dell’IRPEF

– riordino delle deduzioni e delle detrazioni

– tassazione agevolata di straordinari, tredicesima e premi di produttività dei lavoratori dipendenti
IRES– aliquota ordinaria (24%)

– aliquota ridotta per le imprese che impiegano risorse in investimenti, nuove assunzioni o partecipazione dei dipendenti agli utili

– semplificazione e razionalizzazione del reddito d’impresa
IVA– revisione della disciplina delle operazioni esenti

– razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote

– revisione della disciplina della detrazione
IRAPgraduale superamento, dando priorità alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
Accertamento– riconoscimento di maggiori diritti di difesa per il contribuente

– implementazione della compliance

– nuove metodologie di ricerca dell’evasione e dell’elusione fiscale

– potenziamento e semplificazione del regime dell’adempimento collaborativo

– concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, con la possibilità di far riferimento, oltre che ai dati in possesso dell’AF, anche agli indicatori sintetici di affidabilità (ISA)
Contenziosointroduzione di norme più tutelanti per i diritti dei contribuenti sia in ordine alla possibilità di richiesta di udienza da remoto
Adempimentirazionalizzare, semplificare e armonizzare gli adempimenti dichiarativi
Sanzionimaggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali
Tributi localirevisione della fiscalità regionale e locale, al fine di realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale

Due regimi agevolati accanto all’IRES «ordinaria»

Nell’ambito della L. 111/2023, legge delega per la riforma fiscale, accanto all’IRES “ordinaria” sono previsti alcuni regimi agevolativi.

L’art. 6 comma 1 lett. a) della L. 111/2023 dispone “la riduzione dell’aliquota dell’IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione”.
Tale riduzione “non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti”. Viene inoltre previsto il “coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d’impresa”.

La lettera b) del comma 1 dell’art. 6, in alternativa alle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo della citata lettera a), prevede per le imprese che non beneficiano della suddetta riduzione la “possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento, nonché di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime”.

Come rilevato nel dossier del 3 agosto 2023 n. 25/1, viene quindi introdotto un doppio regime agevolato rispetto all’IRES ordinaria: accanto all’aliquota ordinaria (attualmente pari al 24%) infatti, in sostituzione del principio di delega originariamente previsto alla lettera a), si prevedono due regimi di vantaggio complementari.

Il primo prevede la riduzione dell’aliquota dell’IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione.
Pertanto, si prevede che il Governo, nell’esercizio della delega, disponga la riduzione dell’aliquota dell’IRES nel caso di impiego del reddito prodotto (cfr. dossier del 6 luglio 2023):
– in investimenti, con particolare riferimento a quelli “qualificati” (che dovranno essere definiti);
– in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

A differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, come evidenziato nell’originaria Relazione illustrativa, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti: questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

Le imprese che non beneficiano della suddetta riduzione dell’aliquota IRES potrebbero in alternativa beneficiare:
– di un incentivo legato al potenziamento dell’ammortamento in relazione agli investimenti “qualificati” (che potrebbe essere un nuovo super-ammortamento) e
– di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, che potrebbero assumere la forma della super-deduzione dei relativi costi (con una modalità di funzionamento potenzialmente similare a quella prevista dall’attuale “nuovo Patent box”).

Acconti d’imposta 2023 alle prese con il ricalcolo

Anche quest’anno, alcune disposizioni di legge prevedono determinati obblighi di rideterminazione delle imposte relative al 2022 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2023.

Innanzitutto, come in passato, sono tenuti al ricalcolo i distributori di carburante che, nel 2022, hanno fruito della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa prevista dall’art. 34 della L. 183/2011.
Nel dettaglio, se l’acconto IRPEF/IRES 2022 è calcolato con il metodo storico, l’IRPEF/IRES 2022, base di commisurazione dell’acconto medesimo, va assunta senza considerare tale deduzione. Nessun obbligo di rideterminazione è, invece, previsto ai fini IRAP.

Ugualmente interessati al ricalcolo sono i soggetti che effettuano il noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto e assoggettano i proventi derivanti da tale attività all’imposta sostitutiva IRPEF/IRES del 20% prevista dall’art. 49-bis del DLgs. 171/2005. Tali soggetti devono determinare l’acconto IRPEF/IRES 2023 senza tenere conto del regime agevolato.

Pertanto, se si utilizza il metodo storico e se il regime è stato applicato nel 2022, ai soli fini del calcolo dell’acconto 2023, l’IRPEF/IRES dovuta per il 2022 deve essere rideterminata tenendo conto dei proventi assoggettati a imposta sostitutiva.
Invece, se si intende adoperare il metodo previsionale e il regime agevolativo è applicato nel 2023, l’IRPEF/IRES presunta relativa al 2023 (base di computo dell’acconto) va calcolata facendo concorrere al reddito complessivo anche i proventi che saranno poi assoggettati, nel modello REDDITI 2024, a imposta sostitutiva.

Infine, tenute al ricalcolo sono banche e assicurazioni, in seguito alle modifiche al regime transitorio di deducibilità delle perdite su crediti introdotte dall’art. 42 commi da 1 a 1-ter del DL 17/2022.

Per tali soggetti, dal 2015, sono interamente deducibili ai fini IRES nell’esercizio di imputazione a Conto economico (art. 106 comma 3 del TUIR):
– le svalutazioni e le perdite sui crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale titolo), nonché dalle assicurazioni verso gli assicurati;
– le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.

Analoga disciplina si applica ai fini IRAP, atteso che, dal 2015 (soggetti “solari”), sono interamente deducibili, nell’esercizio di imputazione a Conto economico (artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97):
– in capo agli intermediari finanziari, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;
– in capo alle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

Sia ai fini IRES che IRAP, per il primo periodo di applicazione della “nuova” disciplina (2015, per i soggetti “solari”), i suddetti componenti reddituali sono risultati deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.

L’eccedenza rispetto a tale limite, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio fino al 2014, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, sono deducibili per:
– il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016;
– l’8% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
– il 12% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024;
– il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025;
– il 10% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.

L’art. 42 comma 1 del DL 17/2022 ha rimandato la deduzione della quota del 12%, spettante per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (2022, per i soggetti “solari”), in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi (2023, 2024, 2025 e 2026, per i soggetti “solari”). Inoltre, si prevede l’anticipazione al 2022 della deducibilità della quota del 10% prevista per il 2026 per una parte pari al 53% del relativo ammontare.

Alla luce di tali modifiche, ai soli fini del calcolo degli acconti IRES e IRAP, con riferimento al periodo d’imposta 2023 viene previsto che:
– in caso di adozione del metodo storico, si assume, quale imposta del periodo d’imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto dell’anticipazione al 2022 della deducibilità della parte del 53% della quota del 10% prevista per il 2026;
– in caso di adozione del metodo previsionale, l’IRES presunta relativa al 2023 è calcolata senza considerare la deducibilità della prima delle 4 quote della quota del 12% originariamente spettante per il 2022.

Servizi sostitutivi di mensa aziendale – Trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP

Con la risposta 301 del 21/04/2023, l’Agenzia delle Entrate – riprendendo in parte i chiarimenti forniti con la risposta 430/2022 – ha fornito chiarimenti sul trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP di alcuni servizi sostitutivi di mensa aziendale, forniti avvalendosi di esercizi commerciali convenzionati, presso i quali è possibile pagare con una card elettronica oppure tramite una “app”.

Si chiarisce che:
• in relazione a tale fattispecie, trova applicazione l’aliquota del 4% prevista dal n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, qualora siano ravvisabili le peculiari modalità che caratterizzano il servizio sostitutivo di mensa aziendale o quello di mensa diffusa.
• In tale circostanza, l’aliquota sarebbe applicabile alla prestazione resa dagli esercenti ristoratori nei confronti del datore del lavoro, per il quale l’imposta sarebbe detraibile secondo l’art. 19-bis1 comma 1 lett. f) del DPR 633/72.

Fattura differita – Si chiarisce – in relazione alla certificazione dei corrispettivi da parte degli esercenti – che risulta possibile il ricorso alla fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, in ragione dell’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72. Si specifica che l’ammontare dei corrispettivi per le prestazioni documentate con il c.d. “documento commerciale” con dicitura “non riscosso” richiedono di essere mantenute distinte dall’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, poiché i medesimi concorrono alle liquidazioni periodiche attraverso le corrispondenti fatture differite.

Deducibilità IRES e IRAP – Per quanto riguarda il trattamento ai fini IRES, si chiarisce che suddetti servizi sono interamente deducibili, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione a Conto economico. Sul presupposto che tali servizi, resi mediante “app”, siano assimilabili a quelli sostitutivi di mensa aziendale, i costi a essi afferenti rappresentano un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, di conseguenza, non subiscono le limitazioni alla deducibilità previste dall’art. 109 comma 5 del TUIR.

Tali spese risultano deducibili anche ai fini IRAP, in base al principio della c.d. “presa diretta” della base imponibile dal bilancio.

Trattamento IRPEF – Per quanto riguarda il trattamento IRPEF in capo al dipendente che fruisce di tali servizi, se la società intende offrire ai propri dipendenti un servizio di mensa diffusa, modificando in tal senso i relativi contratti con l’eliminazione del riferimento al “servizio sostitutivo di mensa aziendale” o stipulando nuovi contratti con altri soggetti, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, l’importo del pasto non concorrerà a formare il reddito imponibile.

DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE – NOVITÀ ATTESE AI FINI IRPEF, IRES E IVA

Il Governo ha recentemente approvato il Disegno di “legge delega” per la riforma fiscale (che, con la “bollinatura”, ha superato il vaglio del rispetto delle finanze pubbliche ed è, ora, in attesa di pubblicazione in G.U.), che, a breve, sarà presentato al vaglio del Parlamento.

Tempi di attuazione: entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi di organica revisione del sistema fiscale complessivo.
Il riassetto delle disposizioni avverrà in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta.

Di seguito, si analizzo i principi contenuti della Riforma fiscale in ambito IRPEF, IRES e IVA, anche alla luce della Relazione illustrativa allegata al DDL.

PRINCIPI GENERALI

L’art. 2 del DDL individua i principi e i criteri direttivi generali che il Governo è chiamato ad osservare nell’esercizio della delega.


PRINCIPI E I CRITERI DIRETTIVI GENERALI


riduzione del carico fiscale
✓ sostegno ai nuclei familiari, ai lavoratori ed alle imprese
✓ prevenzione e riduzione dell’evasione/elusione fiscale, da conseguire anche attraverso:
– il potenziamento dell’analisi del rischio
– maggior ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale
– pieno utilizzo dei dati provenienti dalla fatturazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi e dall’Anagrafe tributaria, anche tramite interoperabilità delle banche di dati
– rafforzamento del regime di adempimento collaborativo, anche tramite l’aggiornamento e l’introduzione di nuovi istituti premiali
riduzione carico adempimenti: revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti
principio di “autonomia”: esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo.

Principi del diritto Ue: l’art. 3 del DDL prevede delle modifiche in materia di diritto internazionale:
✓ una maggior coerenza con le raccomandazioni OCSE nell’ambito del progetto BEPS (base erosion and profit shifting);
residenza fiscale di persone fisiche e società: adeguamento della definizione di residenza fiscale alla migliore prassi internazionale e alla Convenzioni contro le doppie imposizioni (presumibilmente il riferimento è alla definizione contenuta nel revisionato Modello OCSE, che, come noto, costituisce il “prototipo” di riferimento);

REVISIONE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

L’art. 4 del DDL prevede delle modifiche allo statuto del contribuente.
Interpelli: alla luce dell’elevato numero di interpelli posti negli ultimi anni dai contribuenti, si prevede che la loro presentazione:
– sia inammissibile ove riferita a casi risolti/risolvibili con altri documenti di prassi (precedenti interpelli)
– andrà limitata ai casi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida
– sarà suborodinata al versamento di un contributo “proporzionato” al valore della questione.

REVISIONE IRPEF

L’art. 5 del DDL prevede l’azione di misure finalizzare alla revisione dell’imposizione IRPEF.

ALIQUOTE IRPEF

L’obiettivo di “revisione” delle aliquote IRPEF dovrebbe prevedere
a) un periodo transitorio, con le seguenti 3 aliquote Irpef a scaglioni:

b) la successiva transizione verso l’aliquota impositiva unica.

EQUITA’ ORIZZONTALE

Ulteriore obiettivo è il raggiungimento dell’equità orizzontale; ci si riferisce, tra l’altro, all’applicazione:
▪ della medesima area di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”);
▪ e del medesimo carico impositivo IRPEF tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione.

“DETRAZIONI” E “DEDUZIONI” D’IMPOSTA

In linea con le segnalazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 120/2020, si prevede un riordino delle c.s. “tax expenditures”, cioè dell’attuale sistema delle “detrazioni” e “deduzioni” fiscali.

Inoltre, è previsto che, ai fini della spettanza di detrazioni/deduzioni fiscali (o altri benefici di natura fiscale):
✓ vadano ricomprese nel reddito complessivo tutti i redditi assoggettati ad imposte sostitutive o a ritenuta a titolo d’imposta sul reddito delle persone fisiche;
✓ con esclusione dei soli redditi di natura finanziaria.

LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLE VARIE CATEGORIE REDDITUALI

Sono previste varie novità sulle varie categorie di reddito soggette a IRPEF; le principali si riassumono nella seguente tabella.

PRINCIPALI NOVITA’ IN AMBITO IRES

Si prevede l’introduzione di una “doppia aliquota” l’IRES:
▪ una ordinaria, del 24%
▪ e una ridotta (probabilmente fissata nel 15%) da applicare:
✓ in relazione all’effettuazione di investimenti ed assunzione di personale (con particolare attenzione per gli over 50 ed i percettori del Reddito di cittadinanza)
✓ con applicazione di una disposizione antielusiva: nei 2 periodi d’imposta successivi:
– non risultino decrementati gli investimenti e/o nuove assunzioni
– gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

PRINCIPALI NOVITA’ IN AMBITO IVA

L’art. 7 del DDL prevede (oltre all’armonizzazione degli elementi che ancora risultano disallineati rispetto alla disciplina UE) il raggiungimento di modifiche significative in ambito IVA.

ABROGAZIONE IRAP

Si prevede l’abrogazione del tributo e la contestuale istituzione di una sovraimposta tale da assicurare un equivalente gettito fiscale atto a garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario.

N.B: Per verificare se l’abrogazione del tributo comporterà dei vantaggi fiscali per coloro che ne sono assoggettati, bisognerà verificare i presupposti, i destinatari e le aliquote del “nuovo” che sarà istituito.