Con il provvedimento n. 203543 pubblicato ieri, 9 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2023 che determinano un rimborso in capo al contribuente.
In pratica, vengono confermati i criteri che erano già stati previsti in relazione ai modelli:
- 730/2017 (cfr. provvedimento 9 giugno 2017 n. 108815);
- 730/2018 (cfr. provvedimento 25 giugno 2018 n. 127084);
- 730/2019 (cfr. provvedimento 19 giugno 2019 n. 207079);
- 730/2020 (cfr. provvedimento 5 giugno 2020 n. 225347);
- 730/2021 (cfr. provvedimento 24 maggio 2021 n. 125708);
- 730/2022 (cfr. provvedimento 30 maggio 2022 n. 184653).
L’art. 5 comma 3-bis del DLgs. 175/2014 prevede infatti una specifica disciplina in merito ai controlli preventivi sui modelli 730, in presenza di situazioni considerate “a rischio”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:
- presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
Il provvedimento n. 203543 di ieri ha quindi individuato i criteri a cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza in relazione ai modelli 730/2023, confermando quelli individuati nei sei anni scorsi.
Costituiscono, dunque, elementi di incoerenza relativi ai modelli 730/2023 con esito a rimborso:
- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche;
- oppure la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Il suddetto comma 3-bis dell’art. 5 del DLgs. 175/2014 prevede, inoltre, che l’attività di controllo preventiva sopra illustrata possa avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.
A conclusione delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
La suddetta disciplina in materia di controlli preventivi trova applicazione, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 4 del DLgs. 175/2014, anche in relazione ai modelli 730 presentati:
- tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;
- a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.
Se la dichiarazione è stata inclusa nei controlli preventivi:
- l’Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d’imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
- il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all’IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30 novembre, mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12 marzo 2018 n. 4, § 7).
PROCEDURE APPLICABILI ANCHE ALL’INPS
Ai fini dei controlli preventivi, le suddette procedure si applicano anche ai modelli 730/2023 presentati a un CAF o professionista con l’INPS quale sostituto d’imposta.
A partire dai modelli 730/2020, infatti, è stata disposta l’estensione all’INPS delle ordinarie procedure di ricezione dei modelli 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, come avviene nei confronti degli altri sostituti d’imposta (in precedenza, invece, l’INPS riceveva i modelli 730-4 dai CAF o professionisti mediante l’utilizzo dei propri canali telematici).